INPS: omissione contributiva nelle aziende agricole
L'INPS, con circolare n. 103 dell'11 luglio
2007, precisa che il comma 1172, art. 1, della
Legge
296/2006 recita testualmente “Nel settore agricolo, l'omesso versamento,
nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali
operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti
configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del
decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 11 novembre 1983, n. 638. All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463
del 1983, il comma 3 è abrogato”.
In particolare, il comma 3 abrogato prevedeva che: “Nel settore agricolo, per
quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi
previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore
imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente
o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall’articolo 2
della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed
integrazioni”.
Per effetto dell’abrogazione del citato comma 3, il reato di omesso versamento
delle ritenute previdenziali, nel settore agricolo, non è più condizionato
all’esistenza di una denuncia omessa, incompleta, reticente o infedele, ma segue
le regole generali dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e modificato dall’art. 1 D. Lgs.
24 marzo 1994, n.211.
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