INPS: omissione contributiva nelle aziende agricole

 

L'INPS, con circolare n. 103 dell'11 luglio 2007, precisa che il comma 1172, art. 1, della Legge 296/2006 recita testualmente “Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638. All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3 è abrogato”.
In particolare, il comma 3 abrogato prevedeva che: “Nel settore agricolo, per quanto attiene la contribuzione unificata dovuta per gli operai, le ipotesi previste dai precedenti commi si realizzano allorquando la mancata o minore imposizione dei contributi sia conseguente ad una omessa, incompleta, reticente o infedele presentazione delle denunce contributive previste dall’articolo 2 della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, e successive modificazioni ed integrazioni”.
Per effetto dell’abrogazione del citato comma 3, il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali, nel settore agricolo, non è più condizionato all’esistenza di una denuncia omessa, incompleta, reticente o infedele, ma segue le regole generali dell’articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e modificato dall’art. 1 D. Lgs. 24 marzo 1994, n.211.

 

 

 

 La circolare n. 103/07

 

  Invia

 

Stampa

 

Salva

 

Contatti

 

 Chiudi

 

 

Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it