Governo: comunicazione ai Centri per l'Impiego non contestuale per le istituzioni scolastiche

 

Il Governo, con Decreto Legge n. 147 del 7 settembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 2007, dispone che le istituzioni scolastiche provvedono alla comunicazione, ai Centri per l'Impiego,  di instaurazione, trasformazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro entro il termine dei dieci giorni successivi all'evento.

Le sanzioni già irrogate alle istituzioni scolastiche per l'inosservanza dei termini previsti dalle disposizioni di cui al primo periodo sono annullate

 

Decreto Legge n. 147 del 7 settembre 2007

Art. 2 - comma 4

 

Le istituzioni scolastiche provvedono agli adempimenti di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come da ultimo sostituito dall'articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, ed al primo comma dell'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, entro il termine di dieci giorni successivi all'instaurazione, trasformazione, variazione o cessazione del rapporto di lavoro. Le sanzioni già irrogate alle istituzioni scolastiche per l'inosservanza dei termini previsti dalle disposizioni di cui al primo periodo sono annullate.

 

 

 

 Il Decreto Legge n. 147/07

 

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