Agenzia Entrate: trattamento fiscale dei compensi per i pensionati "assistenti"
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 378/E del 10 ottobre 2008, ha affermato che il pensionato retribuito da un Comune per la sorveglianza avanti alle scuole e che per tale funzione percepisce un compenso, vede tale importo assimilato al reddito da lavoro dipendente e su cui non vengono riconosciute le detrazioni ex art. 13 TUIR. Tali compensi sono riconducibili alla categoria reddituale dei lavori socialmente utili (art. 50, comma 1, lettera 1 del DPR n. 917/1986). L’Ente locale funge da sostituto d’imposta. Se il compenso è percepito da un pensionato di vecchiaia che ha un reddito complessivo non superiore a 9.296,22 euro (al netto delle deduzioni per la propria abitazione e per le eventuali pertinenze), esso gode dell’esenzione dall’imposizione fiscale fino a 3.098, 74 euro: la parte eccedente è soggetta a ritenuta con l’applicazione dell’aliquota prevista per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali.
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