Min.Lavoro: criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di mobilità

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13 aprile 2011, il Decreto del 14 marzo 2011 con i criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i dipendenti di aziende commerciali con oltre 50 addetti, agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici, con più di 50 dipendenti, e imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 14 marzo 2011
 

Criteri di concessione  del  trattamento  di  integrazione  salariale
straordinaria e di mobilita' per i dipendenti di aziende  commerciali
con oltre 50 addetti, agenzie di viaggio e turismo compresi operatori
turistici, con piu' di 50 dipendenti, e imprese di vigilanza con piu'
di 15 dipendenti. (Decreto n. 57955). (11A04282) 

 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto l'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio  2009,  n.
2, che ha disposto, in  attesa  della  riforma  degli  ammortizzatori
sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, la concessione  dei
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni  straordinaria  e   di
mobilita' ai dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali
con piu' di 50  dipendenti,  delle  agenzie  di  viaggio  e  turismo,
compresi gli operatori turistici con piu' di 50  dipendenti  e  delle
imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, nel limite  di  spesa
di euro 45.000.000,00, per l'anno 2009; 
  Visto l'art. 2, commi 136 e 140, della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, che  ha  prorogato  al  31  dicembre  2010  la  possibilita'  di
concedere trattamenti di CIGS e mobilita' in  favore  dei  dipendenti
dalle imprese di cui al capoverso precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che
ha prorogato al 31 dicembre  2011  la  possibilita'  di  concedere  i
trattamenti di CIGS  e  mobilita'  in  favore  dei  dipendenti  dalle
imprese suddette; 
  Visto il decreto ministeriale n. 50948 del 24 marzo 2010,  adottato
ai sensi dell'art. 19, comma 11, del decreto-legge 29 novembre  2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28  gennaio  2009,
n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale e' stata
autorizzata la concessione dei trattamenti di integrazione  salariale
straordinaria e di mobilita' relativamente all'anno 2010, nel  limite
di spesa complessivo di euro 45.000.000,00, per le imprese  esercenti
attivita' commerciale che occupino piu'  di  50  dipendenti,  per  le
agenzie di viaggio e turismo, compresi gli  operatori  turistici  con
piu' di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza  con  piu'
di 15 dipendenti; 
  Ritenuta la necessita', per fronteggiare gli effetti e le  ricadute
sul piano  occupazionale  derivanti  da  gravi  crisi  aziendali  e/o
settoriali,  di  autorizzare,  per  le  imprese  indicate  al   primo
capoverso,  la  concessione  e/o  la  proroga  dei   trattamenti   di
integrazione salariale straordinaria e di mobilita', per l'anno 2011; 
  Ritenuta, altresi' l'esigenza di individuare i  criteri  concessivi
dei sopra richiamati trattamenti; 
  Considerato l'andamento delle prestazioni di integrazione salariale
straordinaria e di  mobilita',  erogate  con  riferimento  agli  anni
precedenti; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e' autorizzata, relativamente all'anno 2011, la concessione  dei
trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' ai
dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciale che occupino
piu' di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo,  compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti  e  per  le
imprese di vigilanza con piu' di 15 dipendenti, nel limite  di  spesa
complessivo di euro 45.000.000,00 cosi' ripartiti: 
    a)  euro  15.000.000,00  per  i   trattamenti   straordinari   di
integrazione salariale; 
    b) euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilita'. 
  2. L'onere complessivo, pari  a  euro  45.000.000,00,  e'  posto  a
carico del Fondo sociale  per  l'occupazione  e  formazione,  di  cui
all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28  gennaio  2009,
n. 2. 
                               Art. 2 
 
  1. Al trattamento di mobilita' si applicano le disposizioni sancite
in materia dalla normativa in vigore. Hanno diritto al trattamento di
mobilita'  previsto  dall'art.  1  del  presente   provvedimento,   i
lavoratori licenziati dalle aziende di cui all'art. 1 entro  la  data
del 31 dicembre 2011. L'erogazione del beneficio  avviene  in  ordine
cronologico  facendo  riferimento  alla  data  di  licenziamento  dei
lavoratori interessati. 
                               Art. 3 
 
  Ai fini di una piu' puntuale quantificazione della spesa, di cui al
precedente art. 1, e' fatto obbligo alle  direzioni  provinciali  del
lavoro - settore politiche  del  lavoro,  di  rilevare,  tramite  gli
uffici delle regioni competenti nelle procedure di cui agli  articoli
4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il numero  dei  lavoratori
interessati al beneficio in questione e di  comunicarlo  all'Istituto
nazionale della previdenza sociale. 
                               Art. 4 
 
  1.  Ai  trattamenti  straordinari  di  integrazione  salariale   si
applicano le disposizioni vigenti in  materia,  ivi  comprese  quelle
relative al contratto di solidarieta'. 
  2. Per la concessione dei trattamenti straordinari di  integrazione
salariale il criterio  di  priorita'  viene  individuato  nell'ordine
cronologico di presentazione delle istanze  da  parte  delle  imprese
appartenenti ai settori interessati  presso  la  divisione  IV  della
Direzione generale degli ammortizzatori  sociali  e  degli  incentivi
all'occupazione del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali.
Nel caso di piu' istanze concernenti la stessa impresa, data  la  sua
articolazione sul territorio, si considera la data  di  presentazione
della prima istanza. 
                               Art. 5 
 
  Ai fini del rispetto della complessiva disponibilita'  finanziaria,
pari a 45.000.000,00 milioni di euro, l'I.N.P.S. - Istituto nazionale
previdenza sociale,  e'  tenuto  a  controllare  i  flussi  di  spesa
afferenti  all'avvenuta  erogazione  delle  prestazioni  di  cui   al
presente provvedimento e a darne riscontro al Ministero del lavoro  e
delle politiche sociali. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 marzo 2011 
 
                                                 Il Ministro: Sacconi 

 


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