Agenzia Entrate: nuovi codici per il versamento all'Inps del contributo addizionale CIGS
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 58/E del 12 giugno 2012, istituisce i codici tributo per il versamento all’Inps, mediante modello F24, delle somme dovute a titolo di contributo addizionale Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e delle relative sanzioni a seguito dell’attività di recupero.
Le causali contributo:
“CADD” denominata “Recupero contributo addizionale CIGS”;
“SADD” denominata “Sanzioni recupero contributo addizionale CIGS”
In sede di compilazione del modello di versamento “F24”, le suddette causali sono esposte nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, del campo “importi a debito versati”. Inoltre, nella stessa sezione:
nel campo “codice sede” è indicato il codice della sede Inps competente;
nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda” è indicata la matricola Inps dell’azienda;
nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa” è indicato il mese e l’anno della diffida, nel formato MM/AAAA; la colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.
fonte: Agenzia delle Entrate
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