Agenzia Entrate: deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di rappresentanza
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 34/E/09 del 13 luglio 2009, in base alle modifiche intervenute all’articolo 108, comma 2, del Tuir da parte dell'articolo 1, comma 33, lett. p), della “legge finanziaria 2008” ed del DM del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 novembre 2008 (pubblicato sul n. 11 della G.U. del 15 gennaio 2009), fornisce il nuovo regime di deducibilità dal reddito d’impresa delle spese di rappresentanza.
Le principali novità consistono nell’individuazione ex lege di:
specifici criteri di qualificazione delle spese di rappresentanza, rilevanti ai fini della verifica della loro inerenza all’attività dell’impresa;
un limite quantitativo di deducibilità di tali spese, ancorato ad una percentuale dei ricavi dell’impresa e non più fissato forfetariamente in funzione dell’ammontare delle spese sostenute;
una categoria di spese (per viaggi, vitto e alloggio dei clienti) che non si considerano di rappresentanza anche se sostenute nell’ambito di eventi (mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili) che normalmente possono dare origine a spese di rappresentanza.