Min.Lavoro: i poli logistici integrati

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13 settembre 2011, il Decreto interministeriale 10 giugno 2011 con l'attuazione dell'articolo 8, comma  4,  del  decreto-legge  31  maggio 2010, n. 78 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio 2010, n. 122.

In particolare, "Gli enti di previdenza pubblici comunicano all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dall'approvazione dei  piani di impiego prevista dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n.  153, l'ammontare delle restanti risorse da destinare:
  ...
    b) alla sistemazione allocativa  dei  poli  logistici  integrati, quali sedi unitarie degli  Enti  previdenziali  e  degli  Uffici  del Ministero del lavoro, disciplinati con separato decreto del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  28  marzo  2011,  in  corso  di registrazione, ..., recante l'individuazione  degli ambiti e dei modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7,  della legge 24 dicembre 2007, n. 247, in attuazione dell'art. 1,  comma  9, della legge 13 novembre 2009, n.172, che prevede, anche ai sensi  dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la realizzazione dei  poli  logistici  integrati  per  le  finalità  di integrazione allocativa del Ministero del lavoro  e  delle  politiche sociali  e  degli  Enti  previdenziali   e   assistenziali   e,   per l'acquisizione delle relative sedi, il ricorso alle risorse di cui al comma 4 dell'art. 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78"

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 giugno 2011
Attuazione dell'articolo 8, comma  4,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78 convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. (11A12031) 
 
 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 488, primo periodo, della legge  24  dicembre
2007, n. 244 che prevede, a decorrere  dall'anno  2008,  al  fine  di
assicurare il conseguimento  degli  obiettivi  di  finanza  pubblica,
indicati nel  Documento  di  programmazione  economico-finanziaria  e
nelle relative note di aggiornamento,  che  gli  enti  di  previdenza
pubblici possono effettuare investimenti immobiliari,  esclusivamente
in  forma  indiretta  e  nel  limite  del  7  per  cento  dei   fondi
disponibili; 
  Visto l'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che
dispone,  tra  l'altro,  che  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'art. 1 del medesimo  decreto-legge  sono  disciplinati,  per  il
periodo 2009-2012,  gli  investimenti  immobiliari,  localizzati  nei
territori dei comuni individuati ai sensi dell'art.  1  del  medesimo
decreto-legge, per finalita' di pubblico  interesse,  degli  enti  di
previdenza  pubblici,  inclusi  gli  interventi  di  ricostruzione  e
riparazione  di  immobili  ad  uso   abitativo   o   non   abitativo,
esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7  per  cento  dei
fondi disponibili; 
  Visto  l'art.  6,  comma  1,  dell'ordinanza  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009,  n.  3820,  relativa  ad
«Ulteriori interventi  urgenti  diretti  a  fronteggiare  gli  eventi
sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009  e
altre disposizioni di protezione civile», laddove precisa il criterio
di redditivita' per gli investimenti  immobiliari  di  cui  al  sopra
citato art. 14, comma 3, del decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; 
  Visto l'art. 8, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
che, fatti salvi gli investimenti a  reddito  da  effettuare  in  via
indiretta  in  Abruzzo,  ai  sensi  dell'art.  14,   comma   3,   del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, prevede che le  restanti  risorse,
nel  rispetto  dei  saldi  strutturali  di  finanza  pubblica,  siano
destinate dagli enti di previdenza pubblici all'acquisto di  immobili
adibiti  ad  ufficio  in  locazione  passiva   alle   amministrazioni
pubbliche, secondo le indicazioni fornite  dall'Agenzia  del  demanio
sulla base del piano  di  razionalizzazione  di  cui  al  comma  222,
periodo nono, dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n.  191  e  a
fronte  di  apposito  parere  di  congruita'  in  merito  ai  singoli
contratti di locazione da porre in essere o  da  rinnovare  da  parte
degli stessi,  demandando  ad  un  apposito  decreto  di  natura  non
regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   la
definizione delle modalita' di attuazione del medesimo comma 4; 
  Considerato che il perimetro di riferimento del presente decreto e'
quello delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei Ministri e  le
agenzie, anche fiscali 
  Considerato, inoltre, che con separato  decreto  del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze   del   28   marzo   2011,   recante
l'individuazione degli ambiti e  dei  modelli  organizzativi  di  cui
all'art. 1, comma 7,  della  legge  24  dicembre  2007,  n.  247,  in
attuazione dell'art. 1, comma 9, della legge  13  novembre  2009,  n.
172, in corso di registrazione, e' stata disciplinata, anche ai sensi
dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, la realizzazione dei poli logistici integrati per  le  finalita'
di integrazione allocativa del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e degli Enti previdenziali e assistenziali, e  previsto,  per
l'acquisizione delle relative sedi, il ricorso alle risorse di cui al
comma 4 dell'art. 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; 
  Visto l'art. 8, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, che precisa che le disposizioni di cui allo stesso articolo,  ad
eccezione di quanto previsto al comma 15, non si applicano agli  enti
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,  e  al  decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 10
novembre 2010, che disciplina le operazioni di acquisto e vendita  di
immobili nonche' le operazioni di  utilizzo  delle  somme  rivenienti
dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari da
parte degli enti previdenziali pubblici e privati, in attuazione  del
comma 15 dell'art.  8  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Ritenuto necessario  dare  attuazione  alle  disposizioni  previste
dall'art. 8, comma 4,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
con l'adozione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, che  dia  disposizioni  agli  enti  di
previdenza previdenziali ed assistenziali pubblici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Individuazione delle risorse finanziarie, in attuazione dell'art.  8,
  comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78  convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  1. Gli enti di previdenza pubblici - fatte salve le disposizioni di
cui all'art. 14, comma 3, del decreto legge 28 aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  da
attuare secondo le modalita' indicate nell'Ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri del 12 novembre 2009, n. 3820 - comunicano
all'Agenzia del demanio, entro 30 giorni dall'approvazione dei  piani
di impiego prevista dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n.  153,
l'ammontare delle restanti risorse da destinare: 
    a) all'acquisto di immobili adibiti ad uso ufficio  in  locazione
passiva alle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma  2,
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e   successive
modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e  le
agenzie, anche fiscali; 
    b) alla sistemazione allocativa  dei  poli  logistici  integrati,
quali sedi unitarie degli  Enti  previdenziali  e  degli  Uffici  del
Ministero del lavoro, disciplinati con separato decreto del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e  delle  finanze  del  28  marzo  2011,  in  corso  di
registrazione, citato nelle premesse, recante l'individuazione  degli
ambiti e dei modelli organizzativi di cui all'art. 1, comma 7,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 247, in attuazione dell'art. 1,  comma  9,
della legge 13 novembre 2009, n.172, che prevede, anche ai sensi  dei
commi 6, 7 e 8 dell'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la
realizzazione dei  poli  logistici  integrati  per  le  finalita'  di
integrazione allocativa del Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali  e  degli  Enti  previdenziali   e   assistenziali   e,   per
l'acquisizione delle relative sedi, il ricorso alle risorse di cui al
comma 4 dell'art. 8 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
              Individuazione delle esigenze allocative 
 
  1. L'Agenzia del demanio,  sulla  base  delle  risorse  disponibili
individuate ai sensi dell'art. 1  del  presente  decreto  dagli  enti
previdenziali, fornisce agli stessi, entro il 31 luglio di ogni anno,
indicazioni in ordine alle esigenze allocative delle  amministrazioni
dello Stato, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza
del Consiglio dei Ministri e le agenzie, anche fiscali. 
  2. Le amministrazioni dello Stato individuano annualmente, ai sensi
dell'art. 2 comma 222,  della  legge  23  dicembre  2009,  n.191,  il
fabbisogno di immobili  ad  uso  strumentale  attraverso  un'adeguata
valutazione  dei  processi  di  riorganizzazione  complessivi,  della
tendenza delle cessazioni del personale, del turn-over e dei processi
di esternalizzazione in atto. Le priorita' di investimento degli Enti
di  cui  al  comma  1  per  l'acquisto  di   immobili   in   cui   le
amministrazioni  dello  Stato  corrispondono  una  locazione  passiva
devono  riguardare  le  sinergie  e  le  possibili  razionalizzazioni
logistiche e funzionali integrate tra le amministrazioni  predette  e
sono definite a seguito della verifica,  da  parte  dell'Agenzia  del
demanio,  dei  piani  di  razionalizzazione  degli   spazi   ad   uso
istituzionale, favorendo il conseguimento di obiettivi di  risparmio,
di redditivita' e di valorizzazione. 
  3. Per l'anno 2011, l'Agenzia  del  demanio  puo'  dare  specifiche
indicazioni agli  enti  previdenziali  per  l'esecuzione  di  singole
operazioni,  purche'   incluse   in   piani   di   razionalizzazione.
L'esecuzione delle operazioni avviene previa verifica del rispetto di
quanto previsto dall'art. 8, comma 15, del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78 citato in premessa. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Disciplina dell'acquisto 
 
  1. L'Agenzia del demanio, ove valuti la necessita' che una pubblica
amministrazione utilizzi un immobile in locazione passiva in  ragione
delle  funzioni   esercitate   dall'amministrazione   stessa,   delle
caratteristiche connesse al bene, del  contesto  territoriale  e  del
mercato immobiliare, accertata  la  disponibilita'  della  proprieta'
all'alienazione dell'immobile,  fornisce  indicazioni  agli  enti  di
previdenza pubblici affinche' tale acquisto venga da  essi  valutato,
sotto il profilo tecnico ed amministrativo.  L'acquisto  e'  inserito
nei piani di investimento da presentare al Ministero dell'economia  e
delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali  ai
sensi dell'art. 2, comma 1,  del  decreto  interministeriale  del  10
novembre 2010, in attuazione dell'art. 8, comma 15, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge  30
luglio 2010, n. 122. L'acquisto si perfeziona  a  cura  dell'ente  di
previdenza pubblico  secondo  le  ordinarie  procedure  previste  dai
regolamenti interni dell'ente, nel rispetto della valutazione fornita
dall'Agenzia del demanio. 
  2. Ultimata la procedura di acquisizione, l'Agenzia del demanio, ai
sensi del comma 222 dell'art. 2 della legge n. 191 del 2009, provvede
a stipulare con l'ente di previdenza pubblico un  apposito  contratto
di locazione passiva, previa determinazione di congruita' del canone,
da quantificarsi in misura pari al  valore  minimo  locativo  fissato
dall'Osservatorio del mercato immobiliare. 
  3. Qualora l'ente di previdenza pubblico non  provveda  a  definire
entro 60 giorni l'acquisto di cui al comma 1, l'Agenzia  del  demanio
procede secondo le disposizioni contenute nel comma 222  dell'art.  2
della legge n. 191 del 2009. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  Organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 10 giugno 2011 
 
                                              Il Ministro del lavoro  
                                            e delle politiche sociali 
                                                     Sacconi          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
         Tremonti         
 

Registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 11, foglio n. 174

 


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