INPS: godimento di agevolazioni ed autocertificazione
L'INPS, con circolare n. 124 del 13 novembre
2007, ha dettato alcune modalità operative per ottenere il riconoscimento delle
agevolazioni di competenza dell’Istituto. In particolare, utilizzando un modello
di autocertificazione (“SC36 Aiuti di Stato”), allegato alla nota suindicata, da
inviare on line, il datore di lavoro può dichiarare, ai sensi dell’art. 47 del
DPR n. 445/2000, di non aver usufruito di aiuti illegittimi o di aver
restituito quelli già concessi. Le agevolazioni di competenza INPS sono:
a) lo sgravio per le imprese armatoriali per le navi che esercitano l’attività
di cabotaggio marittimo (art. 21, comma 10,
Legge n.
289/2002);
b) lo sgravio per le imprese che hanno navi iscritte nel registro marittimo
(art. 6,
legge
n. 30/1998);
c) i benefici contributivi in misura superiore al 25% , previsti per i contratti
di inserimento dagli articoli da 54 a 59 del
D.L.vo n. 276/2003.
La Commissione europea ha ritenuto, in passato, illegittimi i seguenti aiuti di
stato:
a) le agevolazioni contributive per i contratti di formazione e lavoro, in
alcune ipotesi (decisione dell’11 maggio 1999)
b) le esenzioni fiscali e i mutui per le imprese di servizi pubblici a
prevalente capitale pubblico previsti dalla
legge n. 142/1990 (decisione del 5 giugno 2002);
c) gli interventi a favore dell’occupazione previsti dalla
legge
n. 81/2003 (decisione del 30 marzo 2004);
d) gli aiuti per le imprese che hanno realizzato investimenti nei comuni colpiti
da eventi calamitosi, previsti dall’art. 5 – sexies della
legge n.
27/2003 (decisione del 20 ottobre 2004).
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