ENPALS: contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici

 

L'ENPALS, con circolare n. 13 del 11 novembre 2011, informa che l'articolo 18, comma 22-bis, della legge 15 luglio 2011, n. 111 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione Finanziaria (GU n. 164 del 16 luglio 2011), ha istituito, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da Enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui.
Ai fini del prelievo del contributo di perequazione e per il computo dello stesso è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato e la trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo conguaglio a conclusione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione di ciascun rateo mensile.

 


 La circolare n. 13/2011  Iscriviti alla Newsletter gratuita

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