ENPALS: contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici
L'ENPALS, con circolare n. 13 del 11 novembre 2011,
informa che l'articolo 18, comma 22-bis, della legge 15 luglio 2011, n. 111 di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante
disposizioni urgenti per la stabilizzazione Finanziaria (GU n. 164 del 16 luglio
2011), ha istituito, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014,
un contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici corrisposti da Enti
gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi risultino
complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui.
Ai fini del prelievo del contributo di perequazione e per il computo dello
stesso è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per
l'anno considerato e la trattenuta è applicata, in via preventiva e salvo
conguaglio a conclusione dell’anno di riferimento, all’atto della corresponsione
di ciascun rateo mensile.