Governo: pubblicato il conferimento ai fondi del trattamento di fine rapporto
E' stato pubblicato, sul Supplemento
Ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13-12-2005, il Decreto
Legislativo attuativo della delega contenuta nella legge n. 243/2004, con il
quale si è inteso disciplinare la riforma del trattamento di fine rapporto, con
l’indirizzo dello stesso verso i fondi complementari.
Queste le novità essenziali e di maggiore
rilievo:
a) l’entrata in vigore di tutta la riforma è fissata al 1° gennaio 2008. Fanno
eccezione, soltanto alcune disposizioni che entreranno in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Esse sono: l’art. 16, comma
2, lettera b (destinazione del contributo di solidarietà al finanziamento della
COVIP che è la Commissione di Vigilanza sulle forme pensionistiche
complementari, istituita ex art. 18), l’art. 18 (che, appunto, istituisce la
COVIP), l’art. 19 (che identifica i compiti della COVIP) e l’art. 22, comma 1
(che prevede lo stanziamento di 17 milioni di euro per promuovere le “adesioni
consapevoli” alle forme pensionistiche complementari”);
b) alle forme pensionistiche complementari (art. 2) possono aderire in modo
individuale o collettivo i lavoratori dipendenti pubblici e privati, ivi
compresi i lavoratori assunti con le tipologie contrattuali previste dal D. L.vo
n. 276/2003, i lavoratori autonomi o liberi professionisti, i soci lavoratori di
cooperative, anche unitamente ai lavoratori delle cooperative, i soggetti
destinatari del D.L.vo n. 565/1996, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
c) dal 1° gennaio 2008 i lavoratori avranno sei mesi di tempo per decidere se
trasferire il TFR che andrà a maturare a forme di previdenza complementare che
sono ravvisabili in fondi chiusi o negoziali (frutto di accordi collettivi),
fondi aperti, oppure contratti di assicurazione sulla vita con finalità
pensionistiche. Il TFR maturato prima di quella data non potrà essere trasferito
e, al contempo, il lavoratore che scelga di lasciare al proprio datore il TFR
potrà, in un secondo momento, conferirlo ai fondi. Prima del 1à gennaio 2008 il
datore di lavoro è tenuto ad informare adeguatamente il lavoratore circa le
diverse scelte disponibili: qualora quest’ultimo entro il 31 maggio 2008 non
abbia ancora manifestato la propria scelta, dovrà ricevere dal datore le
informazioni necessarie circa la forma pensionistica complementare cui, in caso
di silenzio, sarà destinato il TFR;
d) viene introdotto il principio del c.d. “silenzio – assenso”, nel senso che se
il lavoratore nel periodo 1/1/ 2008 – 30/6/2008 non sceglie, il TFR maturando è
conferito ai fondi negoziali previsti dalla contrattazione collettiva, a meno
che non ci sia un diverso accordo aziendale. Nel caso in cui in azienda vi siano
più fondi complementari frutto di accordi sindacali diversi, le somme di TFR
saranno trasferite a quello ove avranno aderito più lavoratori. Le somme saranno
trasferite al fondo complementare dell’INPS nell’ipotesi in cui non sia
possibile applicare alcuna di queste scelte (tale fondo è istituito dall’art.
9);
e) Il lavoratore può decidere di trasferire al fondo complementare anche parte
della sua retribuzione. Se il lavoratore sceglie un fondo negoziale, il datore
di lavoro è tenuto a versare un contributo aggiuntivo pari all’1%: tale
contributo non c’è se il lavoratore conferisce il TFR ad altre forme
pensionistiche. Trascorsi due anni dal primo conferimento, il lavoratore può
cambiare fondo (portabilità) ed accedere ad uno aperto (art. 14, comma 6);
f) dal 1° gennaio 2008 vi saranno anche alcune novità fiscali. I contributi
versati dal lavoratore e dal datore sono deducibili fino a 5.164,57 euro. Sui
rendimenti annuali c’è una sola imposta pari all’11%. Sul reddito imponibile
delle prestazioni finali, scatterà una ritenuta del 15%: essa può essere
soggetta a diminuzione dopo il 15° anno di partecipazione a forme complementari,
nella misura dello 0,3%;
g) i lavoratori potranno chiedere (art. 11, commi 7 ed 8) in qualunque momento
un’anticipazione del 75% del TFR versato per spese medico – sanitarie e per
interventi riferiti a “gravissime situazioni” anche dei propri familiari. Dopo 8
anni9 di iscrizione al fondo, si potrà ottenere fino al 75% del TFR per comprare
la propria prima abitazione (ma anche per i figli), o fino al 30% per “ulteriori
esigenze”. In questi casi, la ritenuta d’imposta sarà pari al 23%. Attualmente,
l’art. 2120, comma 6, c. c., quale risulta dopo la legge n. 297/1982, stabilisce
che il lavoratore con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore, può
chiedere, in costanza di rapporto, un’anticipazione non superiore al 70% per
spese sanitarie, terapie ed interventi straordinari, nonché per l’acquisto della
prima casa per sé o i propri figli, documentato con atto notarile. Il datore di
lavoro è tenuto a soddisfare le richieste in una percentuale del 10% annuo degli
aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti. In ordine
alle problematiche sorte con l’anticipazione del TFR ex art. 2120 c. c., si
rinvia agli orientamenti giurisprudenziali in materia (Corte Cost., 5 aprile
1991, n. 142, Cass., 6 marzo 1992, n. 2749, Cass., 15 luglio 1995, n. 7710, Cass.,
4 febbraio 1993, n. 1379, Cass., 11 aprile 1990, Cass., 3 dicembre 1994, n.
10371, Cass. 11 maggio 1989, n. 3139);
h) le imprese possono dedurre dal reddito d’impresa il 4% dell’ammontare del TFR
conferito. Tale percentuale sale al 6% per i datori di lavoro con un organico
non superiore alle 50 unità.
Il Decreto Legislativo 252/2005 |
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