Governo: pubblicato il conferimento ai fondi del trattamento di fine rapporto

 

E' stato pubblicato, sul Supplemento Ordinario n. 200 alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13-12-2005, il Decreto Legislativo attuativo della delega contenuta nella legge n. 243/2004, con il quale si è inteso disciplinare la riforma del trattamento di fine rapporto, con l’indirizzo dello stesso verso i fondi complementari.
 

Queste le novità essenziali e di maggiore rilievo:
a) l’entrata in vigore di tutta la riforma è fissata al 1° gennaio 2008. Fanno eccezione, soltanto alcune disposizioni che entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Esse sono: l’art. 16, comma 2, lettera b (destinazione del contributo di solidarietà al finanziamento della COVIP che è la Commissione di Vigilanza sulle forme pensionistiche complementari, istituita ex art. 18), l’art. 18 (che, appunto, istituisce la COVIP), l’art. 19 (che identifica i compiti della COVIP) e l’art. 22, comma 1 (che prevede lo stanziamento di 17 milioni di euro per promuovere le “adesioni consapevoli” alle forme pensionistiche complementari”);
b) alle forme pensionistiche complementari (art. 2) possono aderire in modo individuale o collettivo i lavoratori dipendenti pubblici e privati, ivi compresi i lavoratori assunti con le tipologie contrattuali previste dal D. L.vo n. 276/2003, i lavoratori autonomi o liberi professionisti, i soci lavoratori di cooperative, anche unitamente ai lavoratori delle cooperative, i soggetti destinatari del D.L.vo n. 565/1996, anche se non iscritti al fondo ivi previsto.
c) dal 1° gennaio 2008 i lavoratori avranno sei mesi di tempo per decidere se trasferire il TFR che andrà a maturare a forme di previdenza complementare che sono ravvisabili in fondi chiusi o negoziali (frutto di accordi collettivi), fondi aperti, oppure contratti di assicurazione sulla vita con finalità pensionistiche. Il TFR maturato prima di quella data non potrà essere trasferito e, al contempo, il lavoratore che scelga di lasciare al proprio datore il TFR potrà, in un secondo momento, conferirlo ai fondi. Prima del 1à gennaio 2008 il datore di lavoro è tenuto ad informare adeguatamente il lavoratore circa le diverse scelte disponibili: qualora quest’ultimo entro il 31 maggio 2008 non abbia ancora manifestato la propria scelta, dovrà ricevere dal datore le informazioni necessarie circa la forma pensionistica complementare cui, in caso di silenzio, sarà destinato il TFR;
d) viene introdotto il principio del c.d. “silenzio – assenso”, nel senso che se il lavoratore nel periodo 1/1/ 2008 – 30/6/2008 non sceglie, il TFR maturando è conferito ai fondi negoziali previsti dalla contrattazione collettiva, a meno che non ci sia un diverso accordo aziendale. Nel caso in cui in azienda vi siano più fondi complementari frutto di accordi sindacali diversi, le somme di TFR saranno trasferite a quello ove avranno aderito più lavoratori. Le somme saranno trasferite al fondo complementare dell’INPS nell’ipotesi in cui non sia possibile applicare alcuna di queste scelte (tale fondo è istituito dall’art. 9);
e) Il lavoratore può decidere di trasferire al fondo complementare anche parte della sua retribuzione. Se il lavoratore sceglie un fondo negoziale, il datore di lavoro è tenuto a versare un contributo aggiuntivo pari all’1%: tale contributo non c’è se il lavoratore conferisce il TFR ad altre forme pensionistiche. Trascorsi due anni dal primo conferimento, il lavoratore può cambiare fondo (portabilità) ed accedere ad uno aperto (art. 14, comma 6);
f) dal 1° gennaio 2008 vi saranno anche alcune novità fiscali. I contributi versati dal lavoratore e dal datore sono deducibili fino a 5.164,57 euro. Sui rendimenti annuali c’è una sola imposta pari all’11%. Sul reddito imponibile delle prestazioni finali, scatterà una ritenuta del 15%: essa può essere soggetta a diminuzione dopo il 15° anno di partecipazione a forme complementari, nella misura dello 0,3%;
g) i lavoratori potranno chiedere (art. 11, commi 7 ed 8) in qualunque momento un’anticipazione del 75% del TFR versato per spese medico – sanitarie e per interventi riferiti a “gravissime situazioni” anche dei propri familiari. Dopo 8 anni9 di iscrizione al fondo, si potrà ottenere fino al 75% del TFR per comprare la propria prima abitazione (ma anche per i figli), o fino al 30% per “ulteriori esigenze”. In questi casi, la ritenuta d’imposta sarà pari al 23%. Attualmente, l’art. 2120, comma 6, c. c., quale risulta dopo la legge n. 297/1982, stabilisce che il lavoratore con almeno 8 anni di anzianità presso lo stesso datore, può chiedere, in costanza di rapporto, un’anticipazione non superiore al 70% per spese sanitarie, terapie ed interventi straordinari, nonché per l’acquisto della prima casa per sé o i propri figli, documentato con atto notarile. Il datore di lavoro è tenuto a soddisfare le richieste in una percentuale del 10% annuo degli aventi titolo e, comunque, del 4% del numero totale dei dipendenti. In ordine alle problematiche sorte con l’anticipazione del TFR ex art. 2120 c. c., si rinvia agli orientamenti giurisprudenziali in materia (Corte Cost., 5 aprile 1991, n. 142, Cass., 6 marzo 1992, n. 2749, Cass., 15 luglio 1995, n. 7710, Cass., 4 febbraio 1993, n. 1379, Cass., 11 aprile 1990, Cass., 3 dicembre 1994, n. 10371, Cass. 11 maggio 1989, n. 3139);
h) le imprese possono dedurre dal reddito d’impresa il 4% dell’ammontare del TFR conferito. Tale percentuale sale al 6% per i datori di lavoro con un organico non superiore alle 50 unità.

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Il Decreto Legislativo 252/2005

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