Tribunale Brindisi: questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, d.l.vo n. 124/2004
Pubblichiamo l'Ordinanza del Tribunale di
Brindisi con la quale il giudice, dott. Giuseppe Marseglia,
solleva, alla Corte Costituzionale, la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 17, comma 3,
D.L.vo n. 124/2004, nella parte in cui dispone la sospensione anziché
l’interruzione del termine di cui all’art. 22
legge 24 novembre 1981, n. 689,
in caso di proposizione di ricorso amministrativo al Comitato regionale per i
rapporti di lavoro.
IL TRIBUNALE DI BRINDISISEZIONE DISTACCATA DI FRANCAVILLA FONTANA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dott. Giuseppe Marseglia, ha pronunziato la seguente ORDINANZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.C. n. 1226/2009, riservata ai sensi dell’art. 186 c.p.c. all’udienza del 14.10.2010, tra le parti: XXX, in proprio ed in qualità di socio della società semplice XXX, elettivamente domiciliati in Francavilla Fontana, , presso lo studio dell’avv. XXX, che li rappresenta e difende giusta procura rilasciata a margine del ricorso OPPONENTE e MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI, in persona del Direttore pro tempore, XXX, funzionario delegato ai sensi dell’art. 23, comma 4, legge 24 novembre 1981 n. 689 RESISTENTE /---------------------/ Il Giudice, rilevato che con ricorso depositato in data 02.12.2009 gli odierni ricorrenti hanno proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione nn. 68/09 e 68/09-bis emesse per l’importo di € 1.968,00 ciascuna dalla D.P.L. di Brindisi in data 11.06.2009 e notificate in data 12.06.2009 per la violazione da parte del XXX e della società obbligata solidale degli artt. 9-bis, comma 2, legge n. 608/1996; 4-bis, comma 2, d.lgs. n. 181/2000; 14, comma 2, d.lgs. n. 38/2000; 1, legge n. 4/1953. A supporto dell’opposizione hanno dedotto l’insufficienza delle prove addotte a sostegno della propria responsabilità da parte dell’Amministrazione, fondandosi le stesse unicamente sulle dichiarazioni delle due pretese dipendenti la cui assunzione non sarebbe avvenuta nel rispetto delle citate normative di settore; rilevato ancora che la Direzione Provinciale del Lavoro di Brindisi si è costituita nel giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità dell’opposizione poiché tardiva, in quanto: · anteriormente ad essa è stato proposto in data 03.07.2009 dagli ingiunti lo speciale ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124, che lo ha respinto con decisione notificata ai ricorrenti in data 06.11.2009; · poiché la summenzionata norma processuale, al comma 3, prevede che la proposizione del ricorso al Comitato sospende, tra gli altri, i termini di cui all’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, tale termine nel caso di specie avrebbe cominciato a decorrere il 12.06.2009, si sarebbe bloccato il 03.07.2009 ed avrebbe ripreso il suo corso per la parte residua (9 giorni) a partire dal 06.11.2009, con la conseguenza che la presente opposizione giurisdizionale avrebbe dovuto essere proposta entro e non oltre il 15.11.2009, mentre invece il ricorso è stato depositato nella cancelleria di questo Ufficio in data 02.12.2009; atteso che la difesa degli opponenti nelle note autorizzate depositate il 28.09.2010 ha replicato a tale eccezione sostenendo che, laddove si volesse accedere all’interpretazione fornita dall’amministrazione resistente, la norma di cui al comma 3 dell’art. 17 sarebbe costituzionalmente illegittima andando a limitare ingiustificatamente il diritto di difesa contro gli atti della pubblica amministrazione garantito dall’art. 113 Cost., ed inoltre perché violerebbe il principio di uguaglianza in rapporto con l’art. 16 del medesimo decreto legislativo;
OSSERVA In primo luogo, la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa degli opponenti può considerarsi senza dubbio rilevante ai fini della decisione del giudizio, dal momento che l’espresso riferimento, da parte del legislatore delegato, all’istituto della sospensione dei termini per proporre ricorso in luogo della interruzione comporta, come logica conseguenza (desumibile a livello sistematico dalla semplice lettura degli artt. 2941 e 2945 cod. civ. sui termini di prescrizione dei diritti nonché degli artt. 159 e 160 cod. pen. per i termini di prescrizione dei reati) che alla luce dell’attuale art. 17, comma 3 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124 e senza sollevare l’incidente di costituzionalità la presente opposizione andrebbe in effetti dichiarata inammissibile “in limine litis” perché tardivamente proposta.
In secondo luogo, la questione ad avviso di questo Giudicante si presenta altresì non manifestamente infondata, venendo l’attuale formulazione dell’art. 17, comma 3 ad involgere ben 3 profili di possibile lesione di norme costituzionali:
1. Articolo 3 della Costituzione, in relazione al principio di uguaglianza e di ragionevolezza. Il decreto legislativo in questione, recante "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30", ha introdotto una nuova duplice fattispecie di ricorso amministrativo avverso le ordinanze-ingiunzione per violazioni di norme in materia di lavoro, da intendersi sempre alternativo (principio del c.d. doppio binario) rispetto all’ordinaria opposizione giurisdizionale a norma dell’art. 22 della legge 24 novembre 1981 n. 689. Segnatamente, laddove ci si voglia opporre in linea generale ad una ordinanza ingiunzione emessa da una Direzione Provinciale del Lavoro il ricorso va proposto (art. 16) dinanzi alla competente Direzione Regionale del Lavoro entro 30 giorni dalla notifica dell’ordinanza, mentre laddove si voglia contestare la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro il ricorso andrà proposto nel medesimo termine dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro istituito ed operante presso ogni Direzione Regionale, a norma del successivo art. 17. Tuttavia, mentre in relazione alla prima procedura l’art. 16 al comma 3 prevede che “Il termine di cui all'articolo 22 della citata legge n. 689 del 1981, decorre dalla notifica del provvedimento che conferma o ridetermina l'importo dell'ordinanza-ingiunzione impugnata ovvero dalla scadenza del termine fissato per la decisione [60 giorni]”, lasciando dunque intendere che il termine di 30 giorni per proporre opposizione dinanzi al Tribunale comincia integralmente a decorrere dal momento finale del procedimento amministrativo, con riferimento alla seconda l’art. 17 al comma 3 in maniera inequivocabile prevede che “Il ricorso sospende i termini di cui agli articoli 14, 18 e 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ed i termini di legge per i ricorsi giurisdizionali avverso verbali degli enti previdenziali” e ciò non può che comportare la conseguenza che per poter proporre opposizione dinanzi al Tribunale il soggetto ingiunto disporrà solo della parte di termine che residua dopo aver detratto quella decorsa tra la notifica dell’ordinanza e la proposizione del ricorso al Comitato regionale. Orbene, con specifico riguardo al termine di cui all’art. 22, appare evidente l’irragionevole disparità del trattamento processuale in presenza di situazioni assolutamente analoghe (sui principi di uguaglianza e ragionevolezza, che nella decennale giurisprudenza della Corte Costituzionale si sono ormai atteggiati quali principi di struttura in grado di condizionare ogni fonte normativa oltre che come garanzia di puntuali situazioni giuridiche soggettive, per brevità si richiamano solo le storiche decisioni n. 15 del 1960 e n. 10 del 1980), disciplinate dalla medesima legge ed introdotte con la medesima “ratio”, con l’unica differenza costituita dall’organo innanzi al quale proporre il ricorso amministrativo, in quanto il Comitato regionale ha una composizione più ampia (facendone parte il direttore della Direzione regionale del lavoro, che lo presiede, il Direttore regionale dell’INPS ed il Direttore regionale dell’INAIL) presumibilmente a causa della maggiore ampiezza del “thema decidendum”, vertente anche sull’esistenza o la qualificazione di rapporti di lavoro. Anzi, laddove il legislatore delegato avesse davvero voluto differenziare la disciplina processuale, avrebbe dovuto introdurre la previsione di maggior favore (ovvero quella che riassegna l’intero termine di 30 giorni per proporre opposizione dinanzi al Tribunale) proprio in relazione alla fattispecie del ricorso dinanzi al Comitato regionale - che oltretutto dispone anche di un termine più ampio (90 giorni anziché 60) per decidere il ricorso – e non viceversa come invece è accaduto, e ciò rende forse ancor più palese l’irragionevolezza della disciplina.
2. Articolo 113, comma 2, della Costituzione in relazione alla limitazione della tutela giurisdizionale contro atti sanzionatori della pubblica amministrazione. In proposito, oltre alle argomentazioni sopra esposte, è opportuno evidenziare che, siccome il termine per proporre il ricorso al Comitato regionale e quello per proporre l’opposizione dinanzi al Tribunale hanno la medesima ampiezza (30 giorni), alla luce dell’attuale regime normativo si verifica nella pratica la assai svantaggiosa situazione per cui, a partire dal momento della notifica dell’ordinanza ingiunzione, i due termini cominciano a decorrere entrambi, e tuttavia la “porzione” utilizzata per predisporre il ricorso amministrativo va a discapito anche di una parte del termine per proporre la futura opposizione giurisdizionale (alla quale il soggetto ingiunto senza dubbio non ha dedicato quel lasso di tempo, essendo oltretutto in tale momento l’opposizione al Tribunale una mera eventualità) che risulterà pertanto irrimediabilmente compresso. A conferma di questa concreta e paradossale limitazione della tutela giurisdizionale avverso un atto della pubblica amministrazione peraltro di natura sanzionatoria, può prospettarsi il caso limite in cui il ricorso al Comitato regionale venga proposto ritualmente dopo 29 giorni dalla notifica dell’ordinanza ingiunzione, ed in caso di esito sfavorevole al soggetto ingiunto rimanga un solo giorno libero per proporre ricorso in opposizione innanzi al Tribunale competente.
3. Articoli 76 e 77 della Costituzione per eccesso di delega in relazione all’art. 8, comma 2 lett. d) della legge 14 febbraio 2003, n. 30. Il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, è stato emanato dal Governo in virtù della delega contenuta nell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 (c.d. “legge Biagi”) che, al comma 2 lett. d) imponeva al Governo, quali principi e criteri direttivi da rispettare nella legiferazione, la “semplificazione dei procedimenti sanzionatori amministrativi e possibilità di ricorrere alla direzione regionale del lavoro”. La norma che si intende sottoporre allo scrutinio di costituzionalità non pare tuttavia aver pienamente rispettato tali criteri direttivi ed in relazione al ricorso dinanzi al Comitato regionale i principi dell’alternatività e del c.d. “doppio binario” tra tutela in sede amministrativa e tutela in sede giurisdizionale non sono stati concretamente attuati, se è vero che la drastica riduzione del termine ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689 in caso di esito infausto del procedimento dinanzi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro può ben costituire un serio deterrente all’utilizzo di tale innovativo ricorso amministrativo, la cui introduzione rischierebbe nella prassi di essere vanificata preferendo i soggetti ingiunti ricorrere direttamente dinanzi al competente Tribunale in modo da avere a disposizione l’integrale termine di 30 giorni. E’ appena il caso di ricordare che la Corte Costituzionale si è espressa in più occasioni a favore della sindacabilità di una legge delegata, già a partire dalla nota sentenza n. 3 del 1957.
Delle discrasie fino a qui evidenziate pare peraltro essersi in qualche misura avveduto lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che nella Circolare n. 24 del 24 giugno 2004, avente ad oggetto “D.Lgs. n. 124 del 23 aprile 2004. Chiarimenti e indicazioni operative”, alla pagina 14 commentando proprio la disposizione in questione ha così concluso: “Si precisa che il ricorso interrompe i termini di cui agli artt. 14, 18 e 22 della legge n. 689/1981 e quelli previsti dalla normativa vigente per i ricorsi giurisdizionali nei confronti dei verbali degli Istituti previdenziali.” Tale pur autorevole interpretazione da parte di un organo amministrativo non può essere tuttavia pienamente idonea a svilire la portata letterale della norma primaria in oggetto, che si ritiene dunque opportuno sottoporre al vaglio della Corte Costituzionale nei termini e per i motivi esposti, con contestuale sospensione del giudizio che non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale. PQM Il Tribunale di Brindisi, Sezione distaccata di Francavilla Fontana, visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: · dispone l’immediata trasmissione degli atti del procedimento iscritto al R.G.C. n. 1226/2009 alla Corte Costituzionale affinchè si pronunzi sulla legittimità costituzionale dell’art. 17, comma 3, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, nella parte in cui dispone la sospensione anziché l’interruzione del termine di cui all’art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di proposizione di ricorso amministrativo al Comitato regionale per i rapporti di lavoro; · per l’effetto, sospende il procedimento in corso e dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Francavilla Fontana, lì 26.10.2010 Il Giudice (dott. Giuseppe Marseglia) |
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