ENPALS: abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
L'ENPALS, con circolare n. 1 del 14 gennaio 2009, ricorda che, dal 1° gennaio 2009 cambiano le disposizioni in materia di cumulo tra pensione e reddito da lavoro con particolare riguardo alle pensioni di anzianità ed alle pensioni liquidate con il sistema contributivo.
Infatti, sino al 31 dicembre 2008 il cumulo
era possibile solo se, alla data di decorrenza, la pensione era stata liquidata
in presenza di 37 anni di anzianità contributiva e di un età anagrafica non
inferiore ai 58 anni ovvero con 40 anni di anzianità contributiva ovvero
successivamente al compimento dell’età pensionabile; in assenza di dette
condizioni il divieto di cumulo era totale in caso di lavoro dipendente e
parziale con il reddito da lavoro autonomo nella misura del 30% della quota
eccedente il trattamento minimo ed entro i limiti del 30% del reddito.
A far data dal 1° gennaio 2009, la pensione di anzianità è sempre e interamente
cumulabile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
Si ricorda che detta norma riguarda esclusivamente l’attività lavorativa svolta dopo il pensionamento e, quindi, interessa quei soggetti che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano conseguito il diritto a pensione.
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