Consulta: contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - obbligo di versamento

 

Con sentenza n. 48 dell'8 febbraio 2010, la Corte Costituzionale ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Trento.

In particolare, il Tribunale di Trento ha richiesto l'illegittimità costituzione dell'articolo summenzionato perché introduce, nell’ambito dei datori di lavoro assoggettati all’obbligo di contribuzione di malattia che hanno corrisposto il trattamento economico ai propri dipendenti ed in riferimento ai contributi dovuti per i periodi anteriori all’entrata in vigore della medesima norma, una disciplina differenziata fondata esclusivamente sulla circostanza del mancato adempimento dell’obbligo contributivo. Infatti, solo in tal caso tale obbligo viene eliminato; invece, nell’ipotesi di avvenuto adempimento, esso è mantenuto, continuando a costituire la causa del versamento dei contributi, con conseguente esclusione di ogni diritto di ripetizione. Secondo il Tribunale di Trento sarebbe evidente l’irragionevolezza di una disciplina che, da un lato, premia gli inadempienti e, dall’altro, discrimina coloro che hanno tempestivamente versato i contributi dovuti.

Secondo la Consulta, la norma impugnata introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all’assicurazione contro le malattie. Essa, pertanto, costituisce espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione dell’obbligazione contributiva.
In tale discrezionalità rientra anche la contestuale estensione retroattiva della nuova disciplina, la cui legittimità costituzionale non è inficiata dalla previsione dell’irripetibilità delle contribuzioni versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009.
Infatti, come già rilevato dalla Corte, in altra analoga fattispecie (sentenza n. 292 del 1997), l’irripetibilità di quanto versato prima dell’entrata in vigore del nuovo regime dell’obbligazione contributiva, più favorevole per i datori di lavoro, non determina, di per sé, l’illegittimità dell’efficacia retroattiva di tale nuovo regime.
 

SENTENZA N. 48
ANNO 2010
 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE



composta dai signori: Presidente: Francesco AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, promosso dal Tribunale di Trento nel procedimento vertente tra la Primiero Energia s.p.a. e l’INPS con ordinanza del 14 ottobre 2008, iscritta al n. 446 del registro ordinanze 2008 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 2009.

Visti l’atto di costituzione dell’INPS nonché gli atti di intervento della Metro Italia Cash and Carry s.p.a. e del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 26 gennaio 2010 il Giudice relatore Luigi Mazzella;

uditi gli avvocati Giorgio Albè e Tullio Tranquillo per la Metro Italia Cash and Carry s.p.a., Luigi Caliulo per l’INPS e l’avvocato dello Stato Paola Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.



Ritenuto in fatto

1. – Nel corso di un giudizio promosso dalla Primiero Energia s.p.a. contro l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Tribunale di Trento ha sollevato, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il rimettente espone che la predetta società ha proposto opposizione, ai sensi dell’art. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337), avverso l’iscrizione a ruolo corrispondente ad una cartella di pagamento contenente l’intimazione a pagare, tra l’altro, la somma pretesa dall’INPS, a titolo di contributi relativi all’assicurazione contro la malattia, in riferimento al periodo 1° agosto 2001 - 31 dicembre 2005.

Il giudice a quo deduce che è pacifico che l’opponente, nel predetto lasso di tempo, non abbia versato il contributo di malattia e che essa ha addotto a giustificazione il fatto di essersi sempre accollata l’onere di erogazione del trattamento economico di malattia ai propri dipendenti in misura corrispondente all’intera retribuzione dovuta.

Il Tribunale di Trento aggiunge che, però, secondo la giurisprudenza di legittimità, l’art. 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell’Ente «Mutualità fascista - Istituto per l’assistenza di malattia ai lavoratori»), il quale esonera l’INPS dal pagamento dell’indennità di malattia quando il relativo trattamento economico venga corrisposto per legge o per contratto collettivo dal datore di lavoro, non esclude l’obbligo di quest’ultimo di versare la contribuzione previdenziale. Tale orientamento giurisprudenziale ha assunto dignità di «diritto vivente» che questa Corte ha ritenuto costituzionalmente legittimo con la sentenza n. 47 del 2008, la quale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 9 della legge n. 138 del 1943 e dell’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), nella parte in cui essi non escludono l’obbligo contributivo qualora il trattamento economico di malattia venga corrisposto per contratto collettivo dal datore di lavoro in misura pari o superiore all’indennità di malattia.

Il rimettente continua affermando che, nelle more del giudizio principale, è intervenuto l’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale dispone che: «Il secondo comma dell’articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dall’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009».

Ad avviso del Tribunale di Trento, nel caso oggetto del giudizio a quo ricorrono i presupposti richiesti ai fini dell’applicazione di tale norma e quindi l’opposizione proposta dalla società meriterebbe di essere accolta.

Tuttavia l’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 appare al rimettente contrastante con l’art. 3, primo comma, della Costituzione.

Esso, infatti, sebbene formulato come una norma di interpretazione autentica, costituirebbe in realtà una legge-provvedimento, non riguardando né «le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009», né le contribuzioni dovute a decorrere dal 1° gennaio 2009 [che sarebbero oggetto dell’obbligo previsto dal successivo comma 2, lettera b), dello stesso art. 20 del decreto-legge n. 112 del 2008]. In concreto, quindi, il legislatore avrebbe eliminato, esclusivamente per gli inadempienti e solamente per i periodi precedenti la data del 1° gennaio 2009, l’obbligo contributivo previsto, non già dalla norma oggetto di apparente interpretazione autentica (l’art. 6, secondo comma, della legge n. 138 del 1943), ma dall’art. 9 della legge n. 138 del 1943 (secondo il quale «Agli scopi di cui sopra sarà provveduto con il contributo dei lavoratori e dei datori di lavoro nella misura determinata dal contratto collettivo di lavoro o da deliberazione dei loro competenti organi ovvero nel decreto di cui al secondo comma dell’articolo 4») e dall’art. 31, comma 5, della legge n. 41 del 1986 (il quale dispone che «I contributi dovuti dai datori di lavoro per i soggetti aventi diritto alle indennità economiche di malattia sono fissati nelle misure indicate nell’allegata tabella G»).

Il giudice a quo richiama i princìpi enunciati da questa Corte in tema di leggi-provvedimento e, specificamente, quello secondo cui tali leggi, in considerazione del pericolo di disparità di trattamento insito in previsioni di tipo particolare o derogatorio, sono assoggettate ad uno scrutinio stretto di costituzionalità, essenzialmente sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta compiuta dal legislatore. Precisamente, come affermato da questa Corte nella sentenza n. 80 del 1969, se appartiene alla discrezionalità del legislatore ordinario stabilire l’ambito della disciplina normativa da adottare, rientra invece nel giudizio di costituzionalità accertare che non vi sia contrasto tra la ratio della legge e la sua limitazione a un caso concreto, non giustificata da una obiettiva diversità di esso rispetto ad altri casi a cui quella disciplina legislativa potrebbe estendersi.

Orbene, ad avviso del rimettente, l’art. 20, comma l, del decreto-legge n. 112 del 2008 violerebbe l’art. 3, primo comma, Cost., perché introduce, nell’ambito dei datori di lavoro assoggettati all’obbligo di contribuzione di malattia che hanno corrisposto il trattamento economico ai propri dipendenti ed in riferimento ai contributi dovuti per i periodi anteriori all’entrata in vigore della medesima norma, una disciplina differenziata fondata esclusivamente sulla circostanza del mancato adempimento dell’obbligo contributivo. Infatti, solo in tal caso tale obbligo viene eliminato; invece, nell’ipotesi di avvenuto adempimento, esso è mantenuto, continuando a costituire la causa del versamento dei contributi, con conseguente esclusione di ogni diritto di ripetizione. Secondo il Tribunale di Trento sarebbe evidente l’irragionevolezza di una disciplina che, da un lato, premia gli inadempienti e, dall’altro, discrimina coloro che hanno tempestivamente versato i contributi dovuti.

2. – Si è costituito l’INPS che chiede che la questione sia dichiarata inammissibile o, comunque, manifestamente infondata.

Ad avviso dell’istituto previdenziale, l’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 è norma di interpretazione autentica e, dunque, con effetti retroattivi.

La definitiva acquisizione alla gestione INPS dei pagamenti contributivi già effettuati dai datori di lavoro che pure assicuravano ai loro dipendenti la retribuzione nel periodo di malattia sarebbe legittima, poiché quei pagamenti attengono a rapporti ormai esauriti, in relazione ai quali gli interessati hanno manifestato un comportamento incompatibile con la volontà contraria di ritenersi esonerati dall’adempimento di cui trattasi. Invece, per i datori che hanno contestato di dover adempiere, ove i giudizi verosimilmente instaurati risultino ancora pendenti, non vi sarebbe ragione di non ritenere loro applicabile una norma di interpretazione autentica che espressamente esclude l’obbligo contributivo in questione.

Pertanto, secondo la difesa dell’ente, non si sarebbe in presenza di situazioni identiche, ma di posizioni differenziate in funzione di rapporti giuridici sottostanti non omologhi.

Infine, l’INPS deduce che, con sentenza n. 25047 del 2008, la Corte di cassazione ha riconosciuto la natura di norma di interpretazione autentica alla disposizione censurata e si è riportata all’insegnamento di questa Corte secondo cui il principio generale di irretroattività della legge risulta costituzionalizzato soltanto con riferimento alla materia penale, mentre in ogni altra materia il legislatore ordinario può emanare sia disposizioni di interpretazione autentica – che, tra più significati plausibilmente espressi dalla disposizione interpretata, ne impongano uno – sia disposizioni innovative con efficacia retroattiva. Nella stessa pronuncia i giudici di legittimità hanno affermato che – ai fini della legittimità costituzionale della norma in esame – non rileva la circostanza che essa imponga un significato della disposizione interpretata diverso rispetto a quello che era stato proposto dalla giurisprudenza.

3. – E’ intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che conclude chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Preliminarmente la difesa erariale eccepisce però l’inammissibilità della questione per irrilevanza, poiché oggetto del giudizio a quo non è la ripetizione dei versamenti contributivi eseguiti dal datore di lavoro, ma la legittimità della cartella di pagamento emessa dall’INPS in relazione alla propria posizione creditoria – ancora aperta – nei confronti della società datrice di lavoro, la quale, pertanto, non potrebbe giovarsi dell’invocata declaratoria di illegittimità costituzionale.

La questione sarebbe inammissibile anche per la genericità della sua formulazione. Infatti, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, l’ordinanza di rimessione non indicherebbe con esattezza i profili in relazione ai quali la disposizione censurata dovrebbe ritenersi in contrasto con l’art. 3 Cost. ed in particolare con il canone di ragionevolezza che il rispetto di tale norma costituzionale presuppone.

Nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato contesta anzitutto la definizione della norma in esame quale legge-provvedimento, espressione che designa atti formalmente legislativi che, tuttavia, tengono luogo di provvedimenti amministrativi, in quanto provvedono concretamente su casi e rapporti specifici. Tali caratteri sono però assenti nel caso di specie.

Secondo l’interveniente, l’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 si configura chiaramente quale norma di interpretazione autentica dell’art. 6, secondo comma, della legge n. 138 del 1943, dettando, con la discrezionalità propria del legislatore, il significato della disciplina in subiecta materia.

Né la norma censurata sarebbe affetta da irragionevolezza. Infatti, con l’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008, il legislatore, nell’esercizio della discrezionalità di cui gode nella modulazione della contribuzione previdenziale e lungi dall’intervenire su singole situazioni, ha voluto incidere sulle possibili opzioni interpretative del citato art. 6, secondo comma, della legge n. 138 del 1943, privilegiando quella volta ad eliminare l’obbligo contributivo in esame con effetto ex tunc nella consapevolezza, da un lato, dell’onerosità, per le imprese, di una sostanziale duplicità di prestazioni poste a carico dei datori di lavoro (trattamento economico di malattia ed obbligo contributivo), dall’altro, del fatto che la funzione assistenziale verrebbe comunque ad essere garantita dall’assunzione diretta, da parte del datore di lavoro, dell’onere relativo alla corresponsione del trattamento economico di malattia.

Il Presidente del Consiglio dei ministri aggiunge che la norma censurata ha eliminato l’obbligo contributivo sia per i datori che abbiano adempiuto per il passato sia per quelli che sono rimasti inadempienti, solo che per i primi i versamenti eseguiti restano privi di causa proprio in ragione della disposizione interpretativa in esame.

L’Avvocatura generale dello Stato nega che il legislatore abbia introdotto discriminazioni tra i datori di lavoro interessati premiando proprio i soggetti rimasti inadempienti; piuttosto, esso ha ragionevolmente ritenuto opportuno consolidare le situazioni contributive già definite attraverso lo spontaneo adempimento. Infatti, ammettere la ripetibilità dei contributi già versati, non solo avrebbe creato sicure difficoltà al concreto funzionamento dell’INPS, esponendolo ad un numero indeterminato di azioni di ripetizione (in modo tale da compromettere addirittura la concreta erogazione ai lavoratori delle provvidenze), ma soprattutto, avrebbe negativamente inciso sulle situazioni contributive già acquisite dai lavoratori in virtù dell’adempimento dell’obbligo contributivo da parte dei datori di lavori nei confronti dell’istituto previdenziale (e ciò in violazione dello stesso principio solidaristico sotteso al sistema assicurativo). A questo riguardo l’interveniente sottolinea che, in base all’art. 20, comma 1, ultima parte, del decreto-legge n. 112 del 2008, le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 non solo restano acquisite alla gestione, ma «conservano la loro efficacia», con ciò intendendosi mantenere a favore dei lavoratori gli effetti derivanti dalla già acquisita posizione contributiva.

4. – E’ intervenuta anche la Metro Italia Cash and Carry s.p.a., che chiede che la questione sia dichiarata non fondata.

Preliminarmente, la società sostiene di aver diritto ad intervenire nel presente giudizio di costituzionalità alla luce delle nuove norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte approvate con delibera del 7 ottobre 2008, applicabili ratione temporis, e, in particolare, dell’art. 4 di tali norme. Infatti sarebbero pendenti sul territorio nazionale più procedimenti avanti la magistratura del lavoro (in diversi fasi e gradi) aventi ad oggetto la pretesa dell’INPS di ottenere dalla Metro Cash and Carry s.p.a. i contributi volti a finanziare l’indennità economica di malattia, nonostante la società abbia provveduto, per contratto aziendale, ad erogare direttamente ai propri dipendenti assenti per malattia non professionale l’intera retribuzione netta di fatto. In tali giudizi, pertanto, deve trovare applicazione l’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Nel merito la Metro Cash and Carry s.p.a. sostiene che quella censurata è una norma di interpretazione autentica e, quindi, con effetto retroattivo.

Essa, nella parte in cui esclude l’obbligo contributivo per i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo il trattamento economico di malattia e che non avevano adempiuto al predetto obbligo contributivo in epoca precedente all’entrata in vigore della norma non vìola, secondo la società interveniente, l’art. 3, primo comma, della Costituzione. Infatti, come chiarito anche dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 25047 del 2008, con l’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 il legislatore ha esercitato la propria discrezionalità nel delineare gli oneri della contribuzione previdenziale, in attuazione del principio di solidarietà enunciato in materia dalle sezioni unite della Corte di cassazione e confermato da questa Corte con la sentenza n. 47 del 2008 e dalla relazione della Camera dei Deputati al disegno di legge di conversione.

Ad avviso della società interveniente, la disciplina dell’esenzione dall’obbligo contributivo dettata dalla disposizione censurata rappresenta un meccanismo non irragionevole (anche se differente dal precedente) di salvaguardia del principio di solidarietà che pervade l’ordinamento. La norma costituisce solo un diverso modo per il legislatore di esercitare la sua discrezionalità, ma resta comunque all’interno dei valori derivanti dal principio solidaristico.

5. – In prossimità dell’udienza pubblica l’INPS, il Presidente del Consiglio dei ministri e la Metro Italia Cash and Carry s.p.a. hanno depositato memorie, ribadendo le conclusioni già assunte nei rispettivi precedenti scritti defensionali.

5.1. – L’INPS, in particolare, ha contestato l’esattezza della qualificazione dell’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 come legge-provvedimento, affermando che esso detta un precetto generale ed astratto che si rivolge a tutti i datori di lavoro e che costituisce un equilibrato contemperamento degli interessi in gioco.

Ad avviso dell’istituto previdenziale, inoltre, la norma censurata è rispettosa dell’art. 6 della legge n. 138 del 1943 e dell’interpretazione che di tale norma ha fornito questa Corte nell’ordinanza n. 241 del 2006 e nella sentenza n. 47 del 2008.

L’INPS nega, infine, che la disposizione impugnata leda l’art. 3 Cost., considerata l’evidente diversità della situazione in cui versano i soggetti che hanno spontaneamente corrisposto il contributo di malattia rispetto a quelli che hanno contestato il relativo obbligo.

5.2. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ribadisce preliminarmente la propria eccezione di inammissibilità per irrilevanza della questione, poiché il suo accoglimento potrebbe condurre esclusivamente ad una declaratoria di illegittimità dell’art. 20 del decreto-legge n. 112 del 2008 nella parte in cui esso impedisce al datore di lavoro adempiente di ripetere dall’INPS quanto già versato a titolo di contribuzione di malattia.

Nel merito, l’Avvocatura generale dello Stato afferma che non viola l’art. 3 Cost. il venir meno dell’obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro che si sia accollato il pagamento dell’indennità di malattia, poiché in questa maniera, da un lato, si evita una duplicazione di pagamento e, dall’altro, si salvaguarda la posizione del lavoratore.

Né potrebbe ritenersi irragionevole l’esclusione della ripetizione da parte di chi abbia già versato il contributo di malattia, trattandosi di previsione che tiene fermo il comportamento di spontaneo adempimento da parte dei datori di lavoro e consente ai lavoratori di consolidare gli effetti favorevoli derivanti dalla già acquisita posizione contributiva.

5.3. – La Metro Italia Cash and Carry s.p.a. deduce che la questione di costituzionalità sarebbe manifestamente infondata perché il rimettente ha motivato l’illegittimità del precetto che fa venir meno, con effetto retroattivo, l’obbligo contributivo, con la constatazione che è esclusa la ripetizione dei contributi già versati da parte dei datori di lavoro che abbiano a suo tempo adempiuto all’obbligo contributivo, argomentazione che non ha alcuna correlazione con la disposizione censurata.

La società contesta, poi, la qualificazione dell’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 come legge-provvedimento, posto che esso si applica a tutti i datori di lavoro.

La Metro Italia Cash and Carry s.p.a. ribadisce, infine, che la norma censurata rappresenta un ragionevole esercizio della discrezionalità di cui gode il legislatore nella definizione degli oneri della contribuzione previdenziale.



Considerato in diritto

1. – Il Tribunale di Trento dubita della legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nella parte in cui – prevedendo che «Il secondo comma, dell’articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell’Istituto nazionale della previdenza sociale dall’erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all’Istituto medesimo» – ha eliminato, per i datori di lavoro inadempienti in epoca antecedente la data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, l’obbligo contributivo di malattia previsto dall’art. 9 della legge 11 gennaio 1943, n. 138 (Costituzione dell’Ente «Mutualità fascista - Istituto per l’assistenza di malattia ai lavoratori») e dall’art. 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986).

Ad avviso del rimettente, tale disposizione violerebbe l’art. 3, primo comma, della Costituzione, perché, stabilendo altresì che «Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009», irragionevolmente premierebbe i datori di lavoro inadempienti, qual è la società opponente nel giudizio a quo, e discriminerebbe quelli che hanno tempestivamente versato i contributi dovuti.

2. – Deve essere, preliminarmente, confermata l’ordinanza adottata nel corso dell’udienza pubblica, ed allegata alla presente sentenza, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’intervento della Metro Italia Cash and Carry s.p.a. Ciò in applicazione del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non sono ammissibili gli interventi, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, di soggetti che non siano parti nel giudizio a quo, né siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

3. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha eccepito l’inammissibilità della questione sotto due profili.

3.1. – In primo luogo, per irrilevanza, poiché oggetto del giudizio a quo non è la ripetizione dei versamenti contributivi eseguiti dal datore di lavoro, ma la legittimità della pretesa avanzata dall’INPS nei confronti della società datrice di lavoro, la quale, pertanto, non potrebbe giovarsi della invocata declaratoria di illegittimità costituzionale.

L’eccezione non è fondata, poiché il Presidente del Consiglio dei ministri muove dall’erroneo presupposto secondo cui il rimettente avrebbe censurato la seconda parte del comma 1 dell’art. 20 del decreto-legge n. 112 del 2008 (quella che esclude la ripetibilità dei versamenti eseguiti prima del 2009). Invece il giudice a quo ha eccepito l’illegittimità della prima parte del predetto comma 1 (quella che contiene la norma di interpretazione autentica per effetto della quale non sono dovuti i contributi da parte delle imprese che erogano la retribuzione ai dipendenti in malattia) e tale precetto è sicuramente rilevante nel giudizio principale.

3.2. – Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la questione sarebbe inammissibile anche per la genericità della sua formulazione, perché l’ordinanza di rimessione non specificherebbe con esattezza in relazione a quali profili la disposizione censurata dovrebbe ritenersi in contrasto con l’art. 3 della Costituzione.

Neppure sotto questo profilo l’eccezione è fondata, poiché il rimettente enuncia con sufficiente precisione il motivo dell’asserita illegittimità costituzionale (l’irragionevolezza starebbe nel fatto che, nonostante che la norma mantenga fermi i versamenti contributivi già eseguiti, sarebbero sanati gli inadempimenti commessi dai datori di lavoro che in passato non avevano proceduto a quei versamenti).

4. – Nel merito, la questione non è fondata.

Contrariamente a quanto assume il rimettente, l’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008 non può essere qualificato come legge-provvedimento, riferendosi ad un numero indeterminato di destinatari e non concernendo un oggetto rientrante tra quelli propri dei provvedimenti amministrativi. Esso, inoltre, neppure realizza una sanatoria di comportamenti illeciti che – come pretenderebbe il giudice a quo – continuerebbero ad essere qualificati come tali.

La norma impugnata, invece, introduce una nuova disciplina del contributo previdenziale relativo all’assicurazione contro le malattie. Essa, pertanto, costituisce espressione della discrezionalità di cui gode il legislatore nella conformazione dell’obbligazione contributiva.

In tale discrezionalità rientra anche la contestuale estensione retroattiva della nuova disciplina, la cui legittimità costituzionale non è inficiata dalla previsione dell’irripetibilità delle contribuzioni versate per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009.

Infatti, come già rilevato da questa Corte in altra analoga fattispecie (sentenza n. 292 del 1997), l’irripetibilità di quanto versato prima dell’entrata in vigore del nuovo regime dell’obbligazione contributiva, più favorevole per i datori di lavoro, non determina, di per sé, l’illegittimità dell’efficacia retroattiva di tale nuovo regime.

Resta impregiudicata, ovviamente, qualsiasi valutazione sulla legittimità dell’esclusione della restituzione delle somme già versate a titolo di contributi di malattia, prevista nella parte della norma non censurata.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata, in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Trento con l’ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Allegato:

Ordinanza letta all’udienza del 26 gennaio 2010

ORDINANZA

Rilevato che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è intervenuta la Metro Italia Cash and Carry s.p.a.;

che tale soggetto non è parte del giudizio a quo;

che, per costante giurisprudenza di questa Corte, possono partecipare al giudizio incidentale di legittimità costituzionale le sole parti del giudizio principale e i terzi portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (da ultimo, sentenza n. 47 del 2008);

che la Metro Italia Cash and Carry s.p.a. motiva il proprio intervento con la pendenza avanti la magistratura del lavoro di numerose cause nelle quali essa è parte e nelle quali deve trovare applicazione l’art. 20, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;

che, quindi, l’interesse dell’interveniente è privo di correlazione con le specifiche e peculiari posizioni soggettive dedotte nel giudizio principale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile l’intervento della Metro Italia Cash and Carry s.p.a.

F.to: Francesco Amirante, Presidente

 

 

 

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