Min.Lavoro: ulteriori risorse finanziarie per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha pubblicato, sulle Gazzette Ufficiali n. 59 e 60 del marzo 2010, due Decreti del 9 febbraio 2010 con le assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, per la concessione di ammortizzatori sociali in deroga, alle Regioni Veneto, Piemonte, Toscana e Lazio, Emilia-Romagna e Campania.

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 9 febbraio 2010
 

Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie per la  concessione  di
ammortizzatori sociali in  deroga,  alle  regioni  Veneto,  Piemonte,
Toscana e Lazio. (Decreto n. 49959). (10A02833) 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.  203,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  4,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, il quale prevede che il Ministro del lavoro della
salute e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze puo' disporre, in deroga alla normativa
vigente, la concessione, anche senza  soluzione  di  continuita',  di
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di
disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree regionali; 
  Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio  2009,  n.
2, come modificato dall'art. 7-ter, comma  5,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, il quale  prevede  la  possibilita',  nell'ambito
delle  risorse  finanziarie  di  cui  al  capoverso  precedente,   di
prorogare, anche senza soluzione di continuita', i  trattamenti  gia'
concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244; 
  Visti,  altresi',  i  commi  2,  3,  6,  7  dell'art.   7-ter   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
  Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge  28  gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per  l'occupazione  e  la
formazione; 
  Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di  Conferenza
Stato, regioni e province autonome; 
  Vista la successiva intesa dell'8 aprile  2009  in  attuazione  del
predetto accordo; 
  Vista la delibera CIPE del 6 marzo 2009; 
  Vista la delibera CIPE del 31 luglio 2009; 
  Visto il decreto interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009,  con
il quale, in attuazione degli accordi governativi del 16 aprile  2009
e del 22 aprile 2009,  sono  state  assegnate  alle  regioni  Veneto,
Piemonte, Toscana e Lazio le seguenti risorse finanziarie: 
    € 50 milioni - Regione Veneto; 
    € 50 milioni - Regione Piemonte; 
    € 50 milioni - Regione Toscana; 
    € 50 milioni - Regione Lazio; 
  per la concessione o la proroga in deroga alla vigente normativa di
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di   mobilita',   di
disoccupazione  speciale  in  favore  dei  lavoratori  coinvolti   in
situazione di crisi occupazionali a rilevanza regionale; 
  Visto il decreto interministeriale n. 48127 dell'11 novembre  2009,
con il quale, in attuazione dell'accordo governativo del 23 settembre
2009, sono state assegnate  alla  Regione  Veneto  ulteriori  risorse
finanziarie pari ad € 50 milioni per la concessione o la  proroga  in
deroga alla vigente normativa di trattamenti  di  cassa  integrazione
guadagni, di mobilita', di  disoccupazione  speciale  in  favore  dei
lavoratori coinvolti in situazione di crisi occupazionali a rilevanza
regionale; 
  Visti  gli  allegati  accordi  governativi  raggiunti   presso   il
Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  nelle
seguenti date: 
    18 novembre 2009 - Regione Veneto; 
    11 novembre 2009 - Regione Piemonte; 
    20 ottobre 2009 - Regione Toscana; 
    20 ottobre 2009 - Regione Lazio; 
  con i quali sono state  attribuite  alle  sopracitate  Regioni,  ad
integrazione delle risorse di cui ai precedenti accordi, le  seguenti
risorse finanziarie: 
    € 80 milioni per La Regione Veneto; 
    € 100 milioni per La Regione Piemonte; 
    € 50 milioni per La Regione Toscana; 
    € 30 milioni per La Regione Lazio; 
  per la concessione o proroga in deroga alla  vigente  normativa  di
trattamenti   di   cassa   integrazione   guadagni,   ordinaria   e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a  tempo  determinato  ed   indeterminato,   con   inclusione   degli
apprendisti e dei lavoratori  somministrati,  delle  imprese  ubicate
nelle regioni medesime; 
  Ritenuto, pertanto, di  procedere  all'integrazione  delle  risorse
finanziarie gia' assegnate con decreti interministeriali n. 46449 del
7 luglio 2009 e n. 48127 dell'11 novembre 2009, per la concessione  o
proroga in deroga alla vigente  normativa  di  trattamenti  di  cassa
integrazione guadagni, ordinaria e/o straordinaria, di mobilita',  di
disoccupazione  speciale  ai  lavoratori  a  tempo   determinato   ed
indeterminato, con inclusione  degli  apprendisti  e  dei  lavoratori
somministrati, delle imprese ubicate nelle regioni medesime; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono assegnate le ulteriori risorse finanziarie cosi' distribuite: 
    € 80 milioni per La Regione Veneto; 
    € 100 milioni per La Regione Piemonte; 
    € 50 milioni per La Regione Toscana; 
    € 30 milioni per La Regione Lazio; 
  per la concessione o proroga in deroga alla  vigente  normativa  di
trattamenti   di   cassa   integrazione   guadagni,   ordinaria   e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a  tempo  determinato  ed   indeterminato,   con   inclusione   degli
apprendisti e dei lavoratori  somministrati,  delle  imprese  ubicate
nelle regioni medesime. 

        
      
                               Art. 2 
 
  L'onere aggiuntivo,  pari  complessivamente  ad  € 260  milioni,  a
carico del Fondo sociale per  l'occupazione  e  formazione,  gravera'
sullo stanziamento della delibera CIPE n. 70, del 31 luglio 2009. 

        
      
                               Art. 3 
 
  Ai fini del rispetto del limite delle  disponibilita'  finanziarie,
individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale e le suddette Regioni sono tenuti a controllare  e
monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne  riscontro  al
Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 9 febbraio 2010 
 
                                           p. Il Ministro del lavoro  
                                           e delle politiche sociali  
                                          Il Sottosegretario delegato 
                                                   Viespoli           
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 9 febbraio 2010
 

Assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, per la concessione  di
ammortizzatori sociali  in  deroga,  alle  regioni  Emilia-Romagna  e
Campania. (Decreto n. 49956). (10A02877) 
 
                       IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 2, comma 36, della legge 22  dicembre  2008,  n.  203,
come modificato  dall'art.  7-ter,  comma  4,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n.5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile
2009, n. 33, il quale prevede che il Ministro del lavoro della salute
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze puo' disporre, in deroga alla normativa  vigente,  la
concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti  di
cassa  integrazione  guadagni,  di  mobilita'  e  di   disoccupazione
speciale, anche con  riferimento  a  settori  produttivi  e  ad  aree
regionali; 
  Visto l'art. 19, comma 9, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio  2009,  n.
2, come modificato dall'art. 7-ter, comma  5,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, il quale  prevede  la  possibilita',  nell'ambito
delle  risorse  finanziarie  di  cui  al  capoverso  precedente,   di
prorogare, anche senza soluzione di continuita', i  trattamenti  gia'
concessi ai sensi dell'art. 2, comma 521,  della  legge  24  dicembre
2007, n. 244; 
  Visti,  altresi',  i  commi  2,  3,  6,  7  dell'art.   7-ter   del
decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; 
  Visto l'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge  28  gennaio
2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per  l'occupazione  e  la
formazione; 
  Visto l'accordo del 12 febbraio 2009 sancito in sede di  Conferenza
Stato, regioni e province autonome; 
  Vista la successiva intesa dell'8 aprile  2009  in  attuazione  del
predetto accordo; 
  Vista la delibera CIPE del 6 marzo 2009; 
  Vista la delibera CIPE del 31 luglio 2009; 
  Visto il decreto interministeriale n. 46449 del 7 luglio 2009,  con
il quale, in attuazione degli accordi governativi del 16 aprile 2009,
sono state  assegnate  alle  regioni  Emilia-Romagna  e  Campania  le
seguenti risorse finanziarie: 
    € 50 milioni - regione Emilia-Romagna; 
    € 59 milioni - regione Campania, 
per la concessione o la proroga in deroga alla vigente  normativa  di
trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni,  di   mobilita',   di
disoccupazione  speciale  in  favore  dei  lavoratori  coinvolti   in
situazione di crisi occupazionali a rilevanza regionale; 
  Visti  gli  allegati  accordi  governativi  raggiunti   presso   il
Ministero del lavoro, della salute e delle  politiche  sociali  nelle
seguenti date: 
    26 novembre 2009 - regione Emilia-Romagna; 
    24 novembre 2009 - regione Campania, 
con i quali  sono  state  attribuite  alle  sopracitate  regioni,  ad
integrazione delle risorse di cui ai precedenti accordi, le  seguenti
risorse finanziarie: 
    € 60 milioni - regione Emilia-Romagna; 
    € 45 milioni - regione Campania, 
per la concessione o proroga in  deroga  alla  vigente  normativa  di
trattamenti   di   cassa   integrazione   guadagni,   ordinaria   e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a  tempo  determinato  ed   indeterminato,   con   inclusione   degli
apprendisti e dei lavoratori  somministrati,  delle  imprese  ubicate
nelle regioni medesime; 
  Ritenuto, pertanto, di  procedere  all'integrazione  delle  risorse
finanziarie gia' assegnate con decreto interministeriale n. 46449 del
7 luglio 2009, per la concessione o proroga in  deroga  alla  vigente
normativa di trattamenti di cassa  integrazione  guadagni,  ordinaria
e/o  straordinaria,  di  mobilita',  di  disoccupazione  speciale  ai
lavoratori a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli
apprendisti e dei lavoratori  somministrati,  delle  imprese  ubicate
nelle regioni medesime; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Sono assegnate le ulteriori risorse finanziarie cosi' distribuite: 
    € 60 milioni - regione Emilia-Romagna; 
    € 45 milioni - regione Campania, 
per la concessione o proroga in  deroga  alla  vigente  normativa  di
trattamenti   di   cassa   integrazione   guadagni,   ordinaria   e/o
straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori
a  tempo  determinato  ed   indeterminato,   con   inclusione   degli
apprendisti e dei lavoratori  somministrati,  delle  imprese  ubicate
nelle regioni medesime. 

        
      
                               Art. 2 
 
  L'onere aggiuntivo,  pari  complessivamente  ad  € 105  milioni,  a
carico del Fondo sociale per  l'occupazione  e  formazione,  gravera'
sullo stanziamento di cui all'art.  1  della  delibera  CIPE  del  31
luglio 2009. 

        
      
                               Art. 3 
 
  Ai fini del rispetto del limite delle  disponibilita'  finanziarie,
individuato dai precedenti articoli 1 e 2, l'Istituto nazionale della
previdenza sociale e le regioni medesime sono tenuti a controllare  e
monitorare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione  delle
prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne  riscontro  al
Ministro del lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali  e  al
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 9 febbraio 2010 
 
                                           p. Il Ministro del lavoro  
                                           e delle politiche sociali  
                                          Il Sottosegretario delegato 
                                                   Viespoli           
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Tremonti 

 


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