DPL Modena: le novità, in materia di lavoro, della Legge di Stabilità
DPL Modena, in considerazione della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della c.d.
legge di
stabilità (Legge n. 183 del 12 novembre 2011), ha estrapolato le novità più
interessanti che concernono la materia del lavoro:
a)
contratti a termine (art. 4, comma
12): è stato aggiunto il comma c-bis
all’art. 10, comma 1, del D.L.vo n.
368/2001 con il quale viene specificato che i richiami in servizio del
personale volontario del Corpo dei Vigili del Fuoco non costituiscono
rapporti di impiego con l’amministrazione;
b)
dipendenti pubblici in esubero
(art.16): viene riscritto l’art. 33 del D.L.vo n. 165/2001. I dipendenti in
esubero possono essere messi in disponibilità per 24 mesi. In caso di
eccedenza, fatte le prescritte comunicazioni anche alle associazioni di
comparto
ed alle RSU (prima c’era una apposita
procedura modellata su quella già prevista dall’art. 4 della legge n.
223/1991), trascorsi 10 giorni, le Amministrazioni risolvono il rapporto di
lavoro con il personale che maturato 40 anni di contributi o, in subordine,
potranno ricollocarli presso altri settori della stessa o di altra
Amministrazione in ambito regionale. Trascorsi 90 giorni, il personale non
ricollocabile all’interno della stessa Amministrazione o in altro ambito
regionale o che ha rifiutato il trasferimento è collocato in disponibilità
con una indennità pari all’80% (comprensiva dello stipendio e dell’indennità
integrativa speciale) per 24 mesi. Il periodo in disponibilità è
riconosciuto utile ai fini pensionistici;
c)
apprendistato (art. 22, comma 1): a
partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016 viene riconosciuto
uno sgravio contributivo del 100% ai datori di lavoro con un organico pari
od inferiore alle nove unità che assumono apprendisti. Fino al 31 dicembre
2011 essa resta dell’1,5% per il primo anno e del 3% per il secondo anno. Lo
sgravio, a prescindere dalla durata del contratto di apprendistato (che nel
settore artigiano può durare fino a cinque anni come previsto dal D.L.vo n.
167/2011), è per tre anni. La contribuzione a carico del lavoratore resta
sempre la stessa (5,84%). L’utilizzazione della parola “sgravio” sembrerebbe
far presumere, ma qui è doveroso attendere un chiarimento amministrativo del
Ministero del Lavoro e dell’INPS, un cambio di indirizzo rispetto a quanto
sostenuto nel 2008 quando si sostenne che la contribuzione di riferimento
degli apprendisti fosse il frutto di una politica finalizzata a favorire
l’occupazione giovanile, a prescindere dalle agevolazioni previste per altre
assunzioni (v. lavoratori in mobilità) ove è richiesto il DURC e
l’applicazione economica e normativa del CCNL e, se esistente, della
contrattazione di secondo livello. Per il calcolo numerico dei dipendenti si
ritiene opportuno ricordare come in passato (e si ritiene anche oggi)
debbano essere esclusi i soggetti
in forza con contratto di apprendistato,
con contratto di inserimento, i lavoratori somministrati o i lavoratori
assunti dopo esperienze in prestazioni socialmente utili o di pubblica
utilità, mentre quelli a tempo parziale vanno considerati “pro – quota”
(art. 6 del D.L.vo n. 61/2000) e quelli assunti
con lavoro intermittente in proporzione
all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre
(art. 39 del D.L.vo n. 276/2003).. La disposizione non sembra trovare
applicazione per i c.d. “apprendisti in mobilità” per i quali l’art. 7,
comma 4, del D.L.vo n. 167/2011 riconosce la contribuzione speciale prevista
per i lavoratori in mobilità assunti a tempo indeterminato dall’art. 25,
comma 9, della legge n. 223/1991;
d)
contribuzione per la gestione separata
(art. 22, comma 1): dal 1° gennaio 2012 aumenta di un punto per i
collaboratori coordinati e continuativi ed anche per chi è iscritto ad altra
forma di gestione pensionistica e che esercita un’attività per la quale deve
essere effettuato il versamento alla gestione separata (art. 2, comma 26,
della legge n. 335/1995);
e)
contratti di inserimento (art. 22,
comma 3): viene cambiata la lettera e) del comma 1 dell’art. 54 del D.L.vo
n. 276/2003: essa punta ad un migliore inserimento delle donne negli
ambienti di lavoro e riguarda “
donne
di qualsiasi età prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in un’area geografica
in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore di almeno venti punti
percentuali di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile
superi di dieci punti percentuali quello maschile. Le aree sono individuate
con DM concertato tra Lavoro ed Economia, entro il 31 dicembre di ogni anno,
con riferimento all’anno successivo”. Per gli anni dal 2009 al 2012 le aree
geografiche sono individuate secondo quanto previsto nella tabella Allegato
A al nuovo testo dell’art. 54.
f)
contratto a tempo parziale (art.
22, comma 4): viene abrogata la convalida di trasformazione dei contratti di
lavoro da tempo pieno a tempo parziale presso la direzione provinciale (“rectius”
territoriale) del lavoro competente per territorio. Al contempo vengono
abrogaste le lettere a) e b) del comma 44. Dell’art. 1 della legge n.
247/2007, introdotte in ossequio al c.d. “protocollo del Welfare”;
g)
telelavoro (art. 22, comma 5): sono
previste alcune facilitazioni. I benefici previsti dall’art. 9, comma 1,
lettera a) della legge n. 53/2000 sono riconosciuti anche nell’ipotesi di
contratto a termine o reversibile.
Vale
la pena di ricordare come la disposizione appena richiamata si proponga lo
scopo di incentivare forme di articolazione della prestazione lavorativa
finalizzata a conciliare i tempi di vita e di lavoro, attraverso fondi alle
imprese con un organico fino a 50 dipendenti,
che applichino accordi contrattuali che
prevedono azioni positive
per la lavoratrice madre ( o padre
lavoratore) per particolari forme di flessibilità, tra cui il telelavoro.
I disabili (art. 3, comma 1, della legge
n. 68/1999) possono essere assunti (o il loro rapporto può subire anche una
mutazione) con modalità di telelavoro. Le convenzioni ex art. 11 della legge
n. 68/1999 possono stabilire anche modalità di telelavoro (la norma parla
“impropriamente” di contratto di telelavoro). I lavoratori in mobilità
possono essere assunti anche con modalità di telelavoro. Si ricorda, per
inciso, che nel settore privato la disciplina è rimandata ad un accordo
interconfederale del 9 giugno 2004 che ha recepito l’accordo – quadro
europeo , mentre nel settore pubblico è normato dal D.L.vo n. 70/2000;
h)
decontribuzione e sgravio contributivo
(art. 22, comma 6): viene riconosciuta anche per i c.d.
“contratti di prossimità” la decontribuzione al 10% e lo sgravio
contributivo sulle somme corrisposte a titolo di produttività, miglioramento
del servizio ed incentivo, previsto dall’art. 8 della legge n. 148/2011 e
con le medesime modalità ivi previste e successivamente “spiegate”
dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro;
i)
IRAP (art. 22, comma 7): per il
2012 le Regioni possono disporre la deduzione dalla base imponibile
dell’IRAP delle somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato;
j)
Credito d’imposta nel Mezzogiorno
(art. 22, comma 8): viene assicurata la piena operatività del credito
d’imposta per le nuove assunzioni nel Mezzogiorno attraverso un decreto non
regolamentare stabilito d’intesa all’interno della conferenza Stato –
Regioni;
k)
lavoratori
dello spettacolo (art. 22, comma 9): viene
cancellato il libretto personale dei lavoratori dello spettacolo;
l)
ENPALS (art. 22, comma 9):
l’Istituto (con l’introduzione della lettera g) nell’art. 6, comma 1, del
D.L.vo n. 276/2003) viene autorizzato ad effettuare attività di
intermediazione nel settore dello spettacolo
m)
Ammortizzatori sociali ( art. 33,
commi 21, 22 23, 24): vengono prorogati a tutto il 2012 una serie di
ammortizzatori sociali in scadenza tra cui quelli in deroga, quelli di CIG,
di mobilità, di disoccupazione speciale anche senza soluzione di continuità
e con riferimento a settori produttivi ed aree regionali. Vengono stanziati
80 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di solidarietà
difensivi e viene prorogata, a richiesta , a favore di alcune categorie, il
trattamento di CIGS per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non
ancora percepite;
n)
Incentivi per le assunzioni di particolari categorie
( art. 33, comma 25): sono prorogati a tutto il 2012 gli incentivi previsti
a favore di alcuni soggetti (ad esempio, gli “over 50” a rischio di
esclusione). La norma cui occorre riferirsi è quella contenuta nell’art. 2,
commi 131, 132, 134 e 151 della legge n. 191/2009. Le modalità saranno
definite, come in passato, attraverso un decreto “concertato” tra Lavoro ed
Economia.