Min.Lavoro: ripartizione delle risorse tra le regioni per interventi urgenti a sostegno dell'occupazione

 

La Direzione Generale per le Politiche per l'Orientamento e la Formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2009, il Decreto  18 novembre 2009 relativo alla ripartizione delle risorse per l'annualità 2008-2009 tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 18 novembre 2009
 

Ripartizione delle risorse per l'annualita' 2008-2009 tra le  regioni
e le province autonome di Trento e Bolzano, per interventi urgenti  a
sostegno dell'occupazione. (09A14785) 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         per le politiche per l'orientamento e la formazione 
 
  Vista la  legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  che  disciplina  le
competenze statali in materia di formazione professionale; 
  Visto l'art. 9, commi 3 e 7 della legge 19  luglio  1993,  n.  236,
recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»; 
  Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n.  845,  cosi'  come
modificato dall'art. 9 della  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  che
istituisce il Fondo di  rotazione  per  l'accesso  al  Fondo  sociale
europeo; 
  Visto l'art. 17 della legge 24 giugno 1997,  n.  196,  del  recante
«Norme in materia di promozione dell'occupazione»; 
  Visto  il  regolamento  generale  di  esenzione  per  categoria  n.
800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008; 
  Visto il regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006  relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di
importanza minore («de minimis»); 
  Vista la legge 28 gennaio  2009,  n.  2,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
recante  misure  urgenti  per  il  sostegno   a   famiglie,   lavoro,
occupazione e impresa e per ridisegnare  in  funzione  anti-crisi  il
quadro strategico nazionale»; 
  Visto il decreto direttoriale n.  40/cont/I/2007  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 126 del 1° giugno 2007; 
  Visto il decreto direttoriale n. 90/cont/V/2009 del 2 ottobre  2009
di impegno delle risorse; 
  Tenuto conto delle indicazioni del Comitato  di  indirizzo  per  le
azioni di formazione continua, di cui all'art. 9 della legge  n.  236
del 19 luglio 1993, riunitosi in data 16 ottobre 2009; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
  1. Allo scopo di sostenere le iniziative a favore  dei  lavoratori,
per aggiornare ed accrescere le loro competenze ed,  a  favore  delle
imprese,  per  svilupparne  la  competitivita',  nel  rispetto  delle
normative indicate in premessa, vengono ripartite tra le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  risorse   pari   a   euro
150.000.000,00 - annualita' 2008 e 2009 - cosi' come riportato  nella
seguente tabella. 
  
 
         Parte di provvedimento in formato grafico

 
           I  sette  decimi   sono   ripartiti   sulla   base   della
          distribuzione percentuale dei  dipendenti  attribuibili  al
          settore privato. Il restanti tre decimi  vengono  ripartiti
          tra le regioni e le province autonome che hanno un tasso di
          occupazione inferiore alla media nazionale, sulla base  del
          criterio precedente (dati Istat - forze di  lavoro,  ultimo
          trimestre 2008). 
 
    
  2. L'onere di cui al presente articolo fa carico al  capitolo  7031
del Bilancio del fondo di rotazione per la formazione professionale e
l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 9 della  legge  n.
236 del 19 luglio 1993, esercizio finanziario 2009. 
                               Art. 2 
  Le regioni e le province  autonome,  nel  confronto  con  le  parti
sociali, da realizzarsi secondo le  procedure  previste  da  ciascuna
amministrazione, ripartiscono le  risorse  di  cui  all'art.  1,  con
priorita' per i lavoratori delle piccole e  medie  imprese,  come  di
seguito indicato: 
    piani  formativi   di   carattere   aziendale,   territoriale   e
settoriale; 
    piani straordinari di intervento, ai sensi della legge n. 2/2009; 
    voucher individuali con priorita' per le seguenti categorie: 
      lavoratori di qualsiasi impresa privata con eta'  superiore  ai
45 anni; 
      lavoratori di qualsiasi impresa privata in  possesso  del  solo
titolo di licenza elementare o di istruzione obbligatoria. 
      giovani disoccupati con contratto di lavoro non rinnovato  alla
data del 31 dicembre 2008 per il reinserimento in azienda  e  per  il
sostegno del reddito. 
  Le attivita' formative  previste  dagli  interventi  di  cui  sopra
potranno essere svolte, preferibilmente, in azienda. 
      
                               Art. 3 
  1. Le amministrazioni  regionali  e  le  province  autonome,  nella
programmazione  degli  interventi  di  cui   al   presente   decreto,
favoriscono l'integrazione con  quanto  realizzato  con  le  omologhe
azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo e dai Fondi  paritetici
interprofessionali per la formazione continua, ex art. 118, legge  n.
388 del 23 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  2.  Le  amministrazioni  regionali  e   delle   province   autonome
promuovono e garantiscono in tutte le  diverse  tipologie  di  azione
l'attuazione del principio delle pari opportunita'. 
  3. Le regioni e province autonome  possono  utilizzare  le  risorse
anche per interventi a favore di lavoratori colpiti dalla crisi. 
      
                               Art. 4 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  provvedono  a  predisporre
specifiche procedure di evidenza pubblica nel  cui  ambito,  oltre  a
quanto indicato nell'art. 2, viene prevista: 
    l'indicazione dei soggetti presentatori, attuatori e  destinatari
(imprese e lavoratori); 
    l'indicazione delle modalita' di selezione delle iniziative; 
    il rispetto delle regole comunitarie in materia di aiuti di Stato
(regolamenti della CE n. 800/08 e n. 1998/2006 «de minimis»). 
  2. Al fine  di  favorire  processi  di  programmazione  pluriennale
territoriale nell'ambito della formazione continua, le regioni  e  le
province autonome, entro 24 mesi  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto impegnano, con atti  giuridicamente  vincolanti,  le
risorse di cui all'art.  1  unitamente  alle  risorse  ripartite  con
decreto direttoriale n. 40/cont/V/2007, relativo alle annualita' 2006
e 2007, per le finalita' di cui ai precedenti articoli 2 e 3. 
  3.  Per  l'erogazione  delle  risorse  le  regione  e  le  province
autonome, trasmettono al Ministero del lavoro della  salute  e  delle
politiche  sociali  -  Direzione  generale  per  le   politiche   per
l'orientamento e la  formazione,  Divisione  V,  l'atto  deliberativo
dell'organo   competente   relativo   agli   impegni   giuridicamente
vincolanti. 
  4. Pertanto, le erogazioni saranno effettuate come di seguito: 
    50%  delle  risorse  al  momento  della  trasmissione   dell'atto
deliberativo   dell'organo   competente   relativo    agli    impegni
giuridicamente vincolanti; 
    50% delle  risorse  all'invio  dei  dati  di  monitoraggio  sulle
attivita' realizzate. 
  5.  Per  quanto  riguarda,  invece,  le  risorse   destinate   alle
iniziative formative a domanda individuale, le regioni e le  province
autonome trasmettono al Ministero del lavoro  della  salute  e  delle
politiche  sociali  -  Direzione  generale  per  le   politiche   per
l'orientamento e la  formazione,  Divisione  V,  l'atto  deliberativo
dell'organo competente relativo all'avvio delle specifiche  procedure
di  evidenza  pubblica,  a  seguito  del  quale   si   procede   alla
liquidazione delle relative risorse. 
  6. Le risorse non utilizzate nei termini di cui al precedente punto
2 verranno disimpegnate  e  riattribuite  alle  regioni  con  criteri
individuati dal Ministero del lavoro sentito il  coordinamento  delle
regioni. 
      
                               Art. 5 
  1. Le regioni e le  province  autonome  inviano  al  Ministero  del
lavoro della salute e delle politiche sociali, entro il 30 luglio  di
ogni anno, i dati di monitoraggio relativi agli interventi  formativi
finanziati ai sensi del presente decreto.  I  dati  vengono  raccolti
sulla base di schede di  monitoraggio  elaborate  dal  Ministero  del
lavoro in accordo con le regioni e le  province  autonome  e  con  la
collaborazione dell'ISFOL.  Le  schede  di  raccolta  dei  dati  sono
elaborate con l'obiettivo di costruire progressivamente un sistema di
monitoraggio  coerente  con  le  diverse  filiere  della   formazione
continua. 
    Roma, 18 novembre 2009 
 
                                       Il direttore generale: Mancini

 


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