Min.Lavoro: ripartizione alle Regioni delle risorse per l'apprendistato - anno 2010

 

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 2010, il Decreto 10 novembre 2010, con la ripartizione ed assegnazione, alle Regioni e Province autonome, di Trento e Bolzano, delle risorse relative alle attività in apprendistato per l'annualità 2010.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 10 novembre 2010
 

Ripartizione ed assegnazione, alle regioni e provincie  autonome,  di
Trento  e  Bolzano,  delle  risorse  relative   alle   attivita'   in
apprendistato per l'annualita' 2010. (10A14511) 

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                 per le politiche per l'orientamento 
                           e la formazione 
 
  Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845 recante  «Legge  quadro  in
materia di formazione professionale»; 
  Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante «Norme in materia  di
promozione dell'occupazione» e in particolare l'art. 16; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di
investimenti, delega al  Governo  per  il  riordino  degli  incentivi
all'occupazione e della normativa  che  disciplina  l'INAIL,  nonche'
disposizioni  per  il  riordino  degli  enti  previdenziali»   e   in
particolare l'art. 68; 
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2001)» e in particolare l'art. 118, comma 16 e successive
modifiche e integrazioni; 
  Vista la  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3  recante
«Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione»; 
  Visto il decreto legislativo 10  settembre  2003,  n.  276  recante
«Attuazione delle deleghe in materia di  occupazione  e  mercato  del
lavoro, di cui alla legge 14  febbraio  2003,  n.  30»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226  recante
«Definizione delle norme generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e
formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.  53»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 6 marzo 2006,  n.  68  convertito  con
modificazioni dalla legge 24  marzo  2006,  n.  127  recante  «Misure
urgenti per il reimpiego di lavoratori  ultracinquantenni  e  proroga
dei contratti di solidarieta', nonche' disposizioni finanziarie» e in
particolare l'art. 1, comma 10; 
  Visto l'art. 18, comma 1, del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n.  2,
che istituisce, nello stato di previsione del Ministero  del  lavoro,
della  salute  e  delle  politiche  sociali,  il  Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, assegnando  allo  stesso  una  quota  delle
risorse nazionali  disponibili  del  Fondo  aree  sottoutilizzate,  e
disponendo inoltre che  vi  affluiscano  le  risorse  del  Fondo  per
l'occupazione, nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli  ammortizzatori  sociali  concessi  in  deroga  alla  normativa
vigente e quelle destinate in via ordinaria dal CIPE alla formazione; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010)» e in particolare l'art. 2, comma 154  che  destina
il 20% delle risorse relative  all'annualita'  2010  prioritariamente
all'attuazione degli articoli 48 e  50  del  decreto  legislativo  10
settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto interministeriale del 15 giugno 2010 del  Ministro
dell'istruzione universita'  e  della  ricerca  di  concerto  con  il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  di   recepimento
dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Stato-regioni  e  province
autonome riguardante il primo anno  di  attuazione  dei  percorsi  di
istruzione e formazione professionale a norma dell'art. 27,  comma  2
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226; 
  Visto il decreto direttoriale n. 7524  del  4  ottobre  2010  della
direzione  generale  degli   ammortizzatori   sociali   e   incentivi
all'occupazione che destina per l'annualita' 2010 euro 100.000.000,00
al  finanziamento  delle  attivita'  di   formazione   nell'esercizio
dell'apprendistato previste dalla normativa vigente; 
  Ritenuto di dover procedere al riparto  e  al  trasferimento  delle
risorse  relative  all'annualita'   2010   nella   misura   di   euro
100.000.000,00; 
  Acquisita la nota n. 219/C del 3 novembre 2010 della IX Commissione
istruzione, lavoro, innovazione e ricerca, con la quale  si  concorda
la ripartizione di dette risorse, calcolata per  il  30%  sulla  base
degli apprendisti formati e per il 70% sulla base  degli  apprendisti
occupati prevedendo un limite minimo di euro 516.000,00 per  ciascuna
regione; 
  Premesso tutto quanto sopra; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Come  previsto  dalle  norme  richiamate   in   premessa,   con
riferimento all'annualita' 2010, sono destinati, ai  sensi  dell'art.
118, comma 16  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388  da  ultimo
modificato con l'art. 2, comma 154 della legge 23 dicembre  2009,  n.
191, euro 100.000.000,00 per  il  finanziamento  delle  attivita'  di
formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il
compimento del diciottesimo anno di eta' e secondo  le  modalita'  di
cui alla normativa vigente. 
  2. Le somme di cui al precedente comma  sono  poste  a  carico  del
Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'art. 18,  comma
1, del  decreto-legge  29  novembre  2008,  n.  185,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
  3. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite tra le regioni  e
le province autonome di Trento e Bolzano,  per  il  70%  in  base  al
numero degli apprendisti occupati e per il restante  30%  sulla  base
del numero degli apprendisti formati, prevedendo un limite minimo  di
euro 516.000,00  per  ciascuna  regione.  Le  risorse  ripartite  per
ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella tabella 1,
sulla base dei dati indicati in tabella 2: 
 

   

 
  
   4. Una quota corrispondente al 20% del totale delle risorse di cui
alla tabella 1 e'  destinata  prioritariamente  all'attuazione  degli
articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e
successive modificazioni. 
  5. Una quota fino al 10% del  totale  delle  risorse  di  cui  alla
tabella 1 puo' essere utilizzata per il finanziamento  di  azioni  di
sistema e di accompagnamento collegate all'attivita'  formativa.  Con
le risorse  di  cui  al  presente  decreto  non  e'  rimborsabile  la
retribuzione degli apprendisti. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1.  Previa  trasmissione  di  copia  del  presente   decreto   alle
Amministrazioni  interessate,  il  Ministero  del  lavoro   e   delle
politiche sociali procedera' al trasferimento delle  risorse  di  cui
alla tabella 1 riportata all'art. 1. 
  2. Entro 12 mesi dalla data del presente decreto, le regioni  e  le
province  autonome  comunicano  al  Ministero  del  lavoro  e   delle
politiche sociali estremi e importi degli impegni  assunti  con  atti
amministrativi  giuridicamente  vincolanti  riferiti   alle   risorse
trasferite. 
  3. Allo scopo  di  monitorare  l'avanzamento  delle  attivita'  per
l'apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma predispone  un
rapporto annuale di  attuazione  finanziario  (impegni -  pagamenti),
fisico e procedurale, elaborato secondo le linee  guida  fissate  dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione  con
l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio  previsto  dall'art.
17, comma 6 del decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276,  da
inviare  allo  stesso  Ministero  entro  il  30   giugno   2011.   La
trasmissione   dei   rapporti   dovra',   preferibilmente,   avvenire
attraverso posta  elettronica  ai  sensi  dell'art.  47  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  4.  La  trasmissione  dei  rapporti  di  monitoraggio  di  cui   al
precedente comma, secondo  i  termini  e  i  criteri  previsti,  puo'
costituire condizione ai fini dei trasferimenti di  risorse  relativi
alle annualita' successive. 
  5. Le risorse non utilizzate potranno essere reimpiegate sulla base
di criteri da stabilire d'intesa con il Coordinamento delle regioni e
delle province autonome. 
    Roma, 10 novembre 2010 
 
                                       Il direttore generale: Mancini 


 


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