TAR Lazio: istanza di accesso agli atti e suo diniego

 

Con sentenza n. 5671 del 4 marzo 2010 il TAR del Lazio (Sezione Terza Bis) ha respinto il ricorso ex art. 25 della Legge n. 241/1990 promosso dalla società XXXX avverso un provvedimento di diniego di accesso agli atti emesso dalla Direzione provinciale del lavoro di Modena.
In estrema sintesi, il ricorrente ha sostenuto in atti che con il predetto provvedimento di diniego all’accesso agli atti del procedimento ispettivo gli è stato precluso l’esercizio del suo diritto di difesa.
Nell’atto di costituzione in giudizio della Dpl di Modena, l’Ufficio ha rilevato, tra le altre cose, che:

Inoltre, l’Ufficio, a supporto della propria tesi difensiva, ha citato le sentenze del Consiglio di Stato n. 1842/2008 e n. 736/2009.
Le argomentazioni difensive svolte dall’Ufficio sono state accolte dal Giudice Amministrativo, che, peraltro, ha ribadito l’orientamento espresso nella sentenza in commento anche nella sua successiva sentenza n. 5672/2010 avente ad oggetto un ricorso promosso avverso un provvedimento di diniego all’accesso agli atti emesso sempre dalla Dpl di Modena.
Si ritiene che il Tar Lazio, con la sentenze in oggetto, oltre ad aver fatto proprio l’orientamento Giurisprudenziale espresso dalle note sentenze del Consiglio di Stato sopra citate, abbia voluto ribadire ed evidenziare l’importanza di una esaustiva ed approfondita motivazione dei verbali ispettivi, al fine di consentire al presunto trasgressore di poter esercitare il suo diritto alla difesa.
Al riguardo, infatti, il Giudice Amministrativo ha definito, nella sentenza in commento, “ ampia ed articolata” la motivazione del verbale ispettivo.
 

 

N. 05671/2010 REG.SEN.

N. 05877/2009 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5877 del 2009, proposto da:
Soc. Sda Express Courier s.p.a., in persona del procuratore speciale dott. Maurizio Vellisco, rappresentata e difesa dagli avv.ti Angelo Vallefuoco e Valerio Vallefuoco, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale Regina Margherita, 294;
 

contro

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;
 

nei confronti di

Soc. Logicoop Soc. Coop., in persona del legale rappresentante in carica, non costituitasi in giudizio;
 

per l’accesso:

- a tutti gli atti e documenti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concluso con la nota prot. n. 6463 dell’8.4.2009, avente ad oggetto il verbale di ispezione e diffida n. 058/069 del 27.1.2009 redatto nei confronti della ditta Soc. Logicoop Soc. Coop.;

- a tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi alla citata nota n. 6463 dell’8.4.2009, ancorché non conosciuti e/o non comunicati;

per l'annullamento:

- della comunicazione n. 8607 del 19.5.2009, con la quale la direzione provinciale del lavoro di Modena, servizio ispezioni del lavoro, ha respinto la domanda di accesso avanzata dall’odierna ricorrente, previo, ove occorra, annullamento, ovvero disapplicazione, in parte qua, del D.M. 757/1994;

- di tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi al provvedimento impugnato non conosciuti e/o non comunicati;

per la condanna delle amministrazioni resistenti:

- all’esibizione degli atti e documenti tutti contenuti nel fascicolo del procedimento amministrativo concluso con la nota prot. n. 6463 dell’8.4.2009;

- all’esibizione di tutti gli atti prodromici, presupposti, consequenziali e/o connessi alla nota n. 6463 dell’8.4.2009, ancorché non conosciuti e/o non comunicati;

per la condanna delle amministrazioni resistenti:

- al risarcimento del danno corrispondente alla somma riportata nel verbale dell’8.4.2009 euro 19.237,75, ovvero a quella superiore che verrà determinata in corso di causa (danno emergente);

- al risarcimento del lucro cessante, della perdita di chance, del mancato possibile esercizio del diritto di difesa e del danno morale-esistenziale.

 


 

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche e Sociali e della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena;

Vista l’istanza di regolamento di competenza proposto dalla difesa erariale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2010 il consigliere Renzo Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 


 

FATTO

Con il ricorso in trattazione, notificato il19 giugno 2009 e depositato il successivo 10 luglio, la società ricorrente espone che:

- con nota prot. n. 6463 dell’8.4.2009, le veniva trasmesso il verbale di ispezione e diffida n. 058/069 del 27.1.2009 redatto nei confronti della ditta Logicoop soc. coop. nel quale veniva diffidata per alcune asserite violazioni e richieste di pagamento in solido con la predetta ditta;

- con istanza del 22.4.2009 chiedeva l’accesso a tutti gli atti del procedimento amministrativo conclusosi con il menzionato verbale, evidenziando che la richiesta trovava ragione nel fatto che la stessa non era stata posta nelle condizioni di interloquire sin dall’inizio dell’accertamento ispettivo (anno 2008) e nulla poteva sapere delle risultanze del verbale;

- con nota n. 8607 del 19.5.2009, la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena respingeva la predetta istanza.

Ciò esposto, ritenendo illegittimo il diniego di accesso, la stessa ha chiesto l’annullamento del citato diniego e, ove occorra, del D.M. n. 757/1994, quale atto presupposto, ed ha proposto, altresì, le ulteriori domande indicate in epigrafe, deducendo il seguente articolato motivo, così dalla medesima ricorrente paragrafato:

- violazione e falsa applicazione dei principi generali in materia di accesso a documenti amministrativi ex artt. 22, 24 e 25 L. 7.8.1990, n. 241; violazione dei principi di buon andamento, trasparenza e giusto procedimento, nonché del diritto di difesa; falsa applicazione D.M. 4.11.1994, n. 757; annullamento ovvero disapplicazione della normativa regolamentare; eccesso di potere sotto molteplici motivi; motivazione insufficiente e/o carente.

Si sono costituiti per resistere il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche e Sociali e la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, i quali, con atto notificato il 3.8.2009 e depositato il 18.9.2009, hanno proposto istanza di regolamento di competenza, sull’assunto che questa dovrebbe riconoscersi a favore del TAR Emilia-Romagna, in quanto oggetto del ricorso è un provvedimento di diniego della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, richiamando a tal fine l’ordinanza di questa sezione n. 953/2009, con la quale, per analogo ricorso proposto dall’odierna ricorrente, è stata disposta la trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la trattazione del regolamento di competenza.

La causa è stata, quindi, chiamata e posta in decisione alla camera di consiglio del 4 marzo 2010.

DIRITTO

Il ricorso è volto ad ottenere l’accesso a tutti gli atti del procedimento conclusosi con il verbale di ispezione n. 058/069 del 27.1.2009 redatto nei confronti della ditta Logicoop soc. coop., nel quale l’odierna ricorrente veniva diffidata per alcune violazioni e richieste di pagamento in solido con la predetta ditta.

Il ricorso è, altresì, volto ad ottenete l’annullamento della comunicazione n. 8607 del 19.5.2009, con la quale la direzione provinciale del lavoro di Modena, servizio ispezioni del lavoro, ha respinto la predetta domanda di accesso, previo, ove occorra, annullamento, ovvero disapplicazione, in parte qua, del D.M. 757/1994, nonché la condanna delle amministrazioni intimate alla esibizione degli atti richiesti e al risarcimento del danno.

Va preliminarmente esaminata l’eccezione di incompetenza proposta dalla difesa erariale, con atto notificato alla ricorrente il 3.8.2009, con la quale si sostiene che il giudizio dovrebbe essere deciso dal TAR Emilia-Romagna.

L’eccezione è manifestamente infondata e, quindi, affermata la competenza di questo TAR, la causa può immediatamente essere decisa nel merito, in applicazione dell’art. 31, comma 5, della legge 6.12.1971, n. 1034, come sostituito dall’art. 9, comma 5, della legge 21.7.2000, n. 205.

Si osserva, infatti, che su altro analogo ricorso (4844/2009) proposto dalla stessa odierna ricorrente, il Consiglio di Stato, a seguito dell’ordinanza n. 953/2009 di trasmissione del fascicolo per la definizione della competenza territoriale, si è già pronunciato evidenziando “La palese infondatezza dell’istanza”, nella considerazione che “l’impugnazione concerne non soltanto la nota della direzione provinciale del lavoro di Modena”, che negava l’accesso a tutti gli atti del fascicolo del procedimento amministrativi conclusosi con verbale ispettivo…” ma anche il decreto ministeriale n. 757 del 1994…”, il quale, stante la sua natura di atto di autorità centrale, attrae per connessione la competenza di questo TAR.

Passando alla trattazione del merito del ricorso, giova, preliminarmente, evidenziare che il diniego risulta motivato sulla base delle seguenti considerazioni: 1) non risulterebbe sufficientemente motivato il concreto interesse all’accesso, tenuto conto del fatto che il diritto di difesa risulterebbe comunque garantito dall’obbligo di motivazione del verbale di contestazione, già notificato, oltre che al trasgressore,anche all’odierna ricorrente quale responsabile in solido; 2) la legittimità dell’esclusione dal diritto di accesso, in applicazione dell’art. 2, comma 1, del D.M. n. 757/1994, risulterebbe recentemente confermata dal Consiglio di Stato con le decisioni nn. 1842/2008 e 736/2009; 3) sussisterebbero gli estremi del segreto istruttorio ex art. 329 c.p.p., trattandosi di atti trasmessi alla competente Procura della Repubblica.

Il collegio ritiene di condividere l’orientamento espresso nelle predette decisioni ed il ricorso risulta, conseguentemente, infondato.

Al riguardo appare opportuno richiamare il quadro normativo di riferimento.

L’art. 24 della legge 7.8.1990, n. 241 prevede, al sesto comma, le ipotesi in cui il diritto di accesso può essere escluso in via regolamentare e, tra queste, quella di cui al punto d) “quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono”.

La ratio della disposizione è quella di coniugare un bilanciamento tra gli interessi del richiedente l’accesso e quello dei soggetti “individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza” di cui all’art. 22, comma 1, lett. c), della stessa legge .

In attuazione delle predette previsioni, è stato adottato il D.M. 4.11.1994, n. 757, contenente il regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, tra i quali, sono espressamente indicati all’art. 2, comma 1, lett. b) i “documenti contenenti le richieste di intervento dell'Ispettorato del lavoro” ed alla lett. c) i “documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi”.

Alla luce del richiamato quadro normativo, come evidenziato nelle menzionate decisioni del giudice di appello, la giurisprudenza (cfr. CdS, VI, 27.1.1999, n. 65; id., 19.11.1996, n. 1604) ha più volte affermato l’esclusione dal diritto di accesso della documentazione acquisita dagli ispettori del lavoro nell’ambito dell’attività di controllo dagli stessi esercitata.

E’ pur vero che, “in generale”, le necessità difensive, riconducibili al principi di tutela fissati dall’art. 24 della Costituzione, sono state ritenute prevalenti dallo stesso Legislatore 8607 del 19.5.2009, in linea con quell’orientamento espresso dalla giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (cfr., tra le tante, CdS, AP. 4.2.1997, n. 5), rispetto a quelle della riservatezza, il quale ha previsto al comma 7 del citato art. 24 della legge n. 241/1990 (come sostituito da ultimo dall’art. 16 della legge 11.2.2005, n. 15), che “Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”.

E’ anche vero, però, che al successivo periodo dello stesso comma si precisa che “Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile”.

In altri termini, il Legislatore ha specificato con molta chiarezza come non bastino esigenze di difesa genericamente enunciate per garantire l'accesso, dovendo quest'ultimo corrispondere ad una effettiva necessità di tutela di interessi che si assumano lesi ed ammettendosi solo nei limiti in cui sia "strettamente indispensabile" la conoscenza di documenti, contenenti “dati sensibili e giudiziari”.

In materia di accesso agli atti del procedimento ispettivo, come precisato nella menzionata decisione (CdS, VI, n. 736/2009), non può dirsi sussistente “una generalizzata soccombenza dell'interesse pubblico all'acquisizione di ogni possibile informazione, per finalità di controllo della regolare gestione dei rapporti di lavoro (a cui sono connessi valori, a loro volta, costituzionalmente garantiti), rispetto al diritto di difesa delle società o imprese sottoposte ad ispezione: il primo di tali interessi, infatti, non potrebbe non essere compromesso dalla comprensibile reticenza di lavoratori, cui non si accordasse la tutela di cui si discute, mentre il secondo risulta comunque garantito dall'obbligo di motivazione per eventuali contestazioni”.

Nel caso di specie, sono stati chiesti tutti gli atti del procedimento ispettivo, che notoriamente contengono anche dichiarazioni dei lavoratori, ai quali non potrebbe essere garantito l’anonimato, senza fornire chiare indicazioni circa le ragioni per le quali si chiedeva l’accesso a “tutti” gli atti del procedimento e le” indispensabili” esigenze per le quali la richiesta acquisizione era stata così estesa, essendosi limitata la ricorrente a richiamare generiche esigenze difensive per non avere potuto partecipare al procedimento accertativo, ma senza tenere conto dell’ampia ed articolata motivazione contenuta nel verbale ispettivo del 27.1.2009.

A tale stregua, risultando il predetto diniego immune dalle dedotte censure, in quanto conforme ai richiamati parametri normativi ed in particolare al regolamento di cui al D.M. n. 757/1994 ed adeguatamente motivato, il ricorso deve essere, conseguentemente, respinto in ordine a tutte le domande proposte dalla società ricorrente.

Sussistono, tuttavia, stante la natura della controversia, giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di giudizio, ivi compresi diritti e onorari.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. III bis, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe lo respinge, previa reiezione dell’istanza di regolamento di competenza proposta dalla difesa erariale.

Spese, diritti e onorari, compensati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:

 

Evasio Speranza, Presidente

Renzo Conti, Consigliere, Estensore

Francesco Brandileone, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/04/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO


 


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