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INPS: rientro in Cig nel caso di mancato superamento del periodo di prova
L'INPS, con messaggio n. 16606/2012, chiarisce che i beneficiari del trattamento di cassa integrazione salariale, qualora non superino positivamente il periodo di prova previsto dal nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono rientrare nel programma di cassa integrazione.
L'Istituto, infatti, precisa che stante l'inapplicabilità delle norme in materia di licenziamento per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo o per giusta causa) ai casi di recesso del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, ne consegue che ad esso, dovendosi configurare il contatto di lavoro nel periodo di prova come contratto a termine, devono riconnettersi tutti gli effetti tipici del contratto a termine. Ne deriva che tutti i beneficiari del trattamento di cassa integrazione che non abbiano superato il periodo di prova previsto dal nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono rientrare nel programma di cassa integrazione salariale e fruire della relativa indennità, analogamente ai lavoratori che si rioccupano con contratto a termine (circolare Inps n. 130/2010).
fonte: Inps
DPL Modena - www.dplmodena.it