Min.Lavoro: riduzione contributiva nel settore edile
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2011, il decreto 13 novembre 2011 con la riduzione contributiva nel settore edile.
La riduzione prevista dall'articolo 29, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 341, è confermata, per l'anno 2011, nella misura dell'11,50%.
DECRETO 13 settembre 2011 Riduzione contributiva nel settore edile. (11A14575) IL DIRETTORE GENERALE per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO del Ministero dell'economia e delle finanze Visto l'art. 29, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, che prevede che i datori di lavoro esercenti attivita' edile sono tenuti al versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale sull'imponibile determinato dalle ore previste dai contratti collettivi nazionali, con esclusione delle assenze indicate dallo stesso comma 1; Visto il successivo comma 2 che stabilisce che sull'ammontare di dette contribuzioni, diverse da quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per gli operai con orario di lavoro di 40 ore settimanali, si applica fino al 31 dicembre 1996 una riduzione del 9,50 per cento; Visto il comma 5 della menzionata legge n. 341 del 1995, come sostituito dall'art. l, comma 51, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, secondo cui entro il 31 maggio di ciascun anno il Governo procede a verificare gli effetti determinati dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilita' che, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno, sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva di cui al citato comma 2; Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2010, con il quale, per l'anno 2010, la riduzione di cui al citato comma 2 e' stata fissata all'11,50 per cento; Tenuto conto che le rilevazioni elaborate dagli enti interessati sull'andamento delle contribuzioni nel settore edile nel periodo di applicazione delle disposizioni di cui al citato art. 29 della legge n. 341 del 1995 evidenziano che l'ammontare del gettito contributivo sostanzialmente compensa la riduzione contributiva nella misura dell'11,50 per cento, fissata con il citato decreto ministeriale 4 ottobre 2010; Ritenuto pertanto, sulla scorta delle predette rilevazioni, di confermare, per l'anno 2011, la riduzione di cui al citato comma 2 dell'art. 29 della legge n. 341 del 1995 nella misura dell'11,50 per cento; Visto l'art. 1, comma 2, lettera a) della legge 13 novembre 2009, n. 172; Decreta: La riduzione prevista dall'art. 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' confermata, per l'anno 2011, nella misura dell'11,50 per cento. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 settembre 2011 Il direttore generale per le politiche previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Gambacciani Il ragioniere generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze Canzio Registrato alla Corte dei conti il 19 ottobre 2011 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 13, foglio n. 12 |