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Corte di Giustizia Europea: compatibilità con le norme comunitarie dell’indennità risarcitoria per i contratti a termine
La Corte di Giustizia Europea, con sentenza C- 361/2012, ha pronunciato, dietro richiesta del Tribunale di Napoli, un interessante principio relativo alla indennità di natura risarcitoria in presenza di una conversione di un contratto a termine ingiustamente risoltosi.
L’art. 32 della legge n. 183/2010 riconosce una indennità compresa tra 2,5 e 12 mensilità della retribuzione globale di fatto: secondo il giudice remittente tale disposizione sarebbe in contrasto con la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul contratto a termine che vieta qualsiasi discriminazione relativa agli assunti a tempo determinato. Tale disposizione urterebbe, secondo il Tribunale di Napoli, con la tutela prevista dall’art. 18 della legge n. 300/1970 che, anche dopo le modifiche introdotte con la legge n. 92/2012, riconosce tutele ed indennità ben più cospicue in caso di recesso intimato dal datore di lavoro.
La Corte Europea ha affermato che la diversità di trattamento esistente tra la conversione di un contratto a termine e la tutela di un dipendente illegittimamente licenziato, non è contraria alle disposizioni comunitarie che impediscono, con l'accordo quadro richiamato, la presenza di regole discriminatorie nei confronti dei lavoratori con contratto a termine, ma non il trattamento diverso tra situazioni non equivalenti.
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