Finanziaria 2008: incentivi per lo sviluppo occupazionale del Mezzogiorno

 

La Legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), dal comma 539 al comma 548, finanzia gli incentivi per lo sviluppo occupazionale del Mezzogiorno.

In particolare:

 

Con i commi da 539 a 548 il Legislatore ha inteso finanziare gli incrementi occupazionali in Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall’art. 87, paragrafo 3, lettera a) e c) del Trattato che istituisce la Comunità Europea.
Il bonus, sotto forma di credito d’imposta, è a favore dei datori di lavoro che incrementano l’organico con assunzioni a tempo indeterminato nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2008. Il bonus è concesso per il 2008, il 2009 e il 2010 ed è pari a 333 euro al mese per ogni assunto (416 per le donne rientranti nella definizione di “lavoratrici svantaggiate”, come previsto dal regolamento CE n. 2204/2002).
Il credito d’imposta spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2007. Per gli assunti a tempo parziale il bonus spetta in proporzione rispetto alle ore previste dal CCNL.
L’incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni registrate nelle imprese collegate o soggette a controllo. Trova piena applicazione, seguendo un indirizzo già esistente in precedenti provvedimenti (come, ad esempio, la legge n. 489/1994), l’art. 2359 c.c. : ciò significa che sono considerate imprese controllate:
a) quelle in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
b) quelle in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
c) quelle in cui si verifica l’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
L’art. 2359 c.c. precisa, inoltre, altri criteri di valutazione nel c.d. “controllo per partecipazione”. In tali ipotesi vanno computati anche i voti delle società controllate, delle fiduciarie e di quelle affidate ad interposta persona. Non vanno, ovviamente, computati i voti espressi , per delega, per conto terzi.
Il credito d’imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi e può essere goduto soltanto in compensazione.
Il credito d’imposta spetta se:
a) i lavoratori assunti non abbiano mai lavorato, o abbiano perso un lavoro, o siano in procinto di perderlo, o siano portatori di handicap, o lavoratrici svantaggiate;
b) sia rispettato il CCNL anche in favore degli altri lavoratori che non danno diritto al credito d’imposta;
c) siano rispettate le norme sulla salute e sicurezza del lavoro;
d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo 1° novembre – 31 dicembre 2007, per motivi diversi dal collocamento a riposo.
Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, il credito d’imposta spetta soltanto per i lavoratori assunti in più rispetto alla precedente impresa.
Il diritto a fruire del credito d’imposta viene meno se:
a) su base annuale il numero complessivo dei lavoratori a tempo determinato, indeterminato o con tipologie formative risulta inferiore o pari al quello mediamente occupato nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2007;
b) i posti di lavoro non sono conservati per almeno 3 anni o 2 se si tratta di piccole e medie imprese;
c) vengano rilevate violazioni non formali (con irrogazione di sanzioni non inferiori a 5.000 euro alla normativa fiscale e contributiva sul lavoro dipendente), ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sicurezza neri posti di lavoro commesse nel periodo 2007 –2010, o vi sia stata una condanna per condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300/1970.
La disposizione si applica “in toto” anche alle cooperative e, ai soli fini del credito d’imposta, i soci lavoratori sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
La disposizione appena descritta non può non raccordarsi con l’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 laddove si afferma che “ i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (entrato, per tutti, in vigore il 30 dicembre 2007), fermi restando gli altri obblighi di legge (es. rispetto delle norme sulla salute e la sicurezza) e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali e aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. Da ciò si deduce la necessità di un raccordo stretto e continuo tra gli organi di vigilanza, gli Istituti previdenziali, le Casse edili (limitatamente al settore delle costruzioni) e l’Agenzia delle Entrate per le eventuali ipotesi ostative al rilascio del DURC o alla sua sospensione per una o più violazioni delle norme riportate nell’allegato A al Decreto Ministeriale che lo ha introdotto.
Un altro problema che, va considerato (ma questo, senz’altro, sarà considerato nei chiarimenti amministrativi che interverranno) è quello del non superamento della soglia del “de minimis” (200.000 euro nel triennio per ogni tipo di agevolazione economica) fissato in sede Europea.

 

 

 

 

 

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