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INPS: chiarimenti sui contratti di inserimento |
L'INPS con circolare n. 51 del 16 marzo 2004 ha fornito una serie di istruzioni per il godimento delle agevolazioni previste per i contratti di inserimento. Questi sono i punti essenziali:
lavoratori beneficiari a. disoccupati di lunga durata - l'Istituto riprende la definizione già adottata dal D.L.vo 297/02. Per quel che concerne la prova dello stato di disoccupazione di lunga durata (12 mesi), l'INPS afferma che oltre alla dichiarazione di responsabilità prodotta dal lavoratore al Centro per l'Impiego, è necessaria l'attestazione del Centro medesimo della permanenza del soggetto nello stato di disoccupazione; b. i lavoratori ultracinquantenni; c. coloro che intendono rientrare in attività dopo 2 anni di astensione dal lavoro, la condizione disoccupativa può essere autocertificata; d. le donne residenti in località ad alto tasso di disoccupazione, l'INPS ricorda che occorre attendere il decreto ministeriale che individua le aree beneficiarie; e. gli operatori di handicap psico/fisico si deve fare riferimento alla legge 104/92.
benefici - le agevolazioni contributive già previste per i CFL trovano applicazione soltanto per la durata del contratto di inserimento e non per l'anno successivo alla eventuale trasformazione del rapporto. L'Istituto ricorda che i benefici contributivi non trovano applicazione per i soggetti compresi nella fascia di età tra i 18 ed i 29 anni per quali è possibile, soltanto, l'inquadramento fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello corrispondente alle mansioni oggetto del contratto di inserimento. - DM10: i lavoratori con contatto di inserimento vanno indicati nella casella "dipendenti occupati", non vanno inseriti nella casella "lavoratori a tempo determinato", non vanno computati nella forza aziendale (cod. FZ) e rientrano nei codici statistici (MA00, FE00, NR00). |