GOVERNO: varato il decreto legge sulla competitività

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005 il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 con il quale il Governo ha inteso introdurre, con la procedura d’urgenza, alcune misure relative allo sviluppo economico, sociale e territoriale. Esso si compone di 15 articoli che riguardano le materie più svariate e che, per ciò che concerne quelle correlate all’attività istituzionale delle Direzioni provinciali del Lavoro e, in genere, ai c.d. “ammortizzatori sociali”, sono contenute negli articoli, 2, 3, 4 e 14.
In tale ottica si ritiene opportuno evidenziare le novità che più possono interessare, da vicino, la nostra attività.

ART. 2
Le disposizioni in esso contenute riguardano modifiche alla disciplina fallimentare (che comprende anche il concordato preventivo, l’amministrazione controllata e la liquidazione coatta amministrativa), ad alcune norme in materia di procedura civile e di libere professioni.
In particolare, sono state introdotte modificazioni alla legge n. 890/1992 in materia di notificazioni di atti, con la correzione dell’art. 3, comma 2, dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 8.
Con il comma 5 l’articolato stabilisce che qualora l’abilitazione professionale costituisca requisito per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Diviene obbligatoria per il soggetto l’iscrizione all’albo. In caso di tirocinio, invece, lo stesso può essere svolto nel rispetto delle norme deontologiche (n pratica, secondo le modalità stabilite dai vari ordini), sotto la responsabilità di un professionista, anche presso Amministrazioni e società che svolgono attività nel settore.
Con il comma 6 si stabilisce che nelle commissioni di esame di Stato per l’abilitazione professionale i componenti designati dall’ordine o dal collegio territoriale non possono rappresentare più della metà dei commissari.
Con il comma 7 si lascia aperta la possibilità di costituire nuovi ordini professionali, oltre quelli esistenti: il tutto è subordinato alla necessità di tutelare rilevanti interessi costituzionali nello svolgimento di attività caratterizzate dal rischio di danni sociali susseguenti a prestazioni non adeguate.
Con il comma 8 viene data la possibilità ad associazioni di professionisti che non esercitano attività regolamentate di essere identificate come “associazioni riconosciute” se in possesso dei requisiti e delle condizioni di legge.

ART. 3
Tra le novità introdotte spicca la modifica dell’art. 20 della legge n. 241/1990 in materia di silenzio assenso. In particolare, fatto salvo il precedente articolo 19 ove si parla di dichiarazione di inizio di attività ( con procedura specifica), si afferma che “nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell’amministrazione competente equivale provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l’amministrazione non comunica entro il termine previsto (stabilito con procedura regolamentare o, in difetto, entro 90 giorni). L’Amministrazione competente può, entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, convocare una conferenza di servizi, tenendo conto delle eventuali posizioni giuridiche dei contro interessati. I regolamenti vanno emanati entro 6 mesi e, comunque, fino alla data di entrata in vigore degli stessi, l’Amministrazione ha 180 giorni di tempo per decidere: in difetto di decisione scatta il silenzio assenso (art. 3, comma 3, del Decreto Legge n. 35/2005). In caso di silenzio accoglimento l’Amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 – quinquies e 21 – nonies della legge n. 241/1990. Le disposizioni previste dal nuovo articolo 20 non si applicano alle amministrazioni indicate dal nuovo art. 19, comma 1, quale risulta modificato dal medesimo art. 3 del Decreto Legge (difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, amministrazione della giustizia, amministrazione delle Finanze, tutela della salute e della pubblica incolumità, patrimonio paesaggistico e culturale, atti imposti dalla normativa comunitaria), nonché a prestazioni sociali condizionate all’accertamento di un requisito di carattere sanitario ed ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza. Le novità sul silenzio assenso non trovano applicazione sui procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Legge, ferma restando la facoltà degli interessati di presentare nuove istanze.

ART. 4
L’art. 4 abolisce alcuni commi contenuti nella legge n. 311/2004 (legge finanziaria per l’anno 2005): tra questi il comma 82 che prevedeva l’obbligo per le imprese di dotarsi, entro il 31 dicembre 2005, di modelli organizzativi finalizzati a prevenire il compimento di atti illeciti in materia di esenzioni, incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e formazione professionale, utilizzazione di lavoratori e sgravi contributivi per personale addetto all’unità produttiva.

ART. 14
L’articolato contiene alcuni interventi tesi a potenziare gli ammortizzatori sociali. In particolare vengono disciplinati:
a) il trattamento di disoccupazione. Per il periodo 1° aprile 2005 – 31 dicembre 2006 la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali è elevata a 7 mesi per i soggetti di età inferiore ai 50 anni e a 10 mesi per coloro che hanno un’età pari o superiore ai 50 anni. La misura (che va rapportata alla retribuzione la quale non può essere inferiore a quella prevista dal CCNL di categoria, ma non può superare il tetto massimo previsto per gli interventi di CIG) è elevata al 50% (dall’attuale 40%) per i primi 6 mesi, è del 40% per i successivi 3 mesi e del 30% per gli ulteriori mesi. La contribuzione figurativa è fissata nel limite massimo di 6 mesi per coloro che hanno meno di 50 anni e di 9 mesi per i lavoratori che hanno un’età pari o superiore. Tali incrementi non trovano applicazione ai trattamenti di disoccupazione agricola, ordinaria o speciale, né all’indennità ordinaria con requisiti ridotti prevista dall’art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988. L’indennità di disoccupazione non spetta qualora il soggetto perda lo stato di disoccupazione o lo stesso venga sospeso in applicazione della normativa in materia di incontro tra domanda ed offerta di lavoro. Ciò significa, ad esempio, che trovano piena applicazione le disposizioni contenute nell’art. 4 del D. L.vo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 5, comma 1, del D. L.vo n. 297/2002. In particolare, si ricorda che lo stato di disoccupazione si perde in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del centro per l’impiego nell’ambito delle iniziative volte alla ricollocazione ed alla riqualificazione attraverso offerte formative, in caso di rifiuto ingiustificato di un’offerta congrua a tempo indeterminato o determinato o di somministrazione di durata rispettivamente di 8 o 4 mesi (se giovani fino a 25 anni o 29 se laureati). Lo stato di disoccupazione è, invece, sospeso in caso di accettazione di un’offerta lavorativa temporanea nei termini appena citati (art. 4, comma 1, lettera d);
b) incentivi alla ricollocazione dei lavoratori collocati in mobilità ex art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 (si tratta dei lavoratori in CIGS, mobilità o disoccupazione speciale, individuati da programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, coinvolti in accordi raggiunti in sede governativa entro il 30 giugno 2005). Per costoro trovano applicazione in materia di incentivi quanto previsto dagli articoli 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9, della legge n. 223/1991. In sostanza, i datori di lavoro che li assumono e l’utilizzatore, in caso di somministrazione, godono dello sgravio contributivo analogo a quello previsto per gli apprendisti fino a 12 mesi in caso di assunzione o utilizzazione a termine e fino a 18 mesi nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato. Qualora ricorra tale ultima fattispecie il datore di lavoro percepisce, se corrisposta, il 50% dell’indennità di mobilità per 12 mesi o 24 se il lavoratore ha più di 50 anni o 36 nelle aree ad alto tasso di disoccupazione. I lavoratori collocati in CIGS ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004, dell’art. 1, comma 1, della legge n. 291/2004 e dell’art. 1, comma 5, della legge n. 223/1991, in caso di cessazione di attività, rientrano nelle ipotesi individuate dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 e dell’art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993. Ciò significa che i datori di lavoro, comprese le cooperative di produzione e lavoro, possono godere, in caso di assunzione a tempo indeterminato, dello sgravio contributivo triennale del 50% o del 100% nel Meridione e nelle imprese artigiane (art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990) o del 50% dell’indennità di mobilità, se corrisposta, ridotta di 3 mesi, sulla base dell’età del lavoratore al momento dell’assunzione o dell’ammissione a socio (art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993). Ovviamente, i datori di lavoro non debbono aver in corso interventi integrativi e non aver proceduto nei 12 mesi precedenti a riduzioni collettive di personale per qualifiche sostanzialmente identiche a quelle per le quali si procede all’assunzione o all’ammissione. Tali disposizioni incentivanti all’assunzione non trovano applicazione nei confronti di qulle imprese che, presentano assetti proprietari coincidenti (anche sotto forma di collegamento o di controllo) con l’impresa che nei 6 mesi precedenti ha messo in mobilità o in CIGS i lavoratori interessati;
c) assunzioni al di fuori del luogo di residenza. I lavoratori in mobilità o in CIGS che accettino di lavorare a più di 100 Km. dal luogo di residenza hanno diritto ad una indennità aggiuntiva pari ad una mensilità dell’indennità di mobilità in caso di assunzione a termine superiore a 12 mesi o pari a 3 nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 18 mesi. Analoghe indennità sono previste in caso di distacco temporaneo finalizzato al fine di evitare riduzioni di personale, nell’ambito di accordi sindacali (art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993). Anche qui c’è il requisito della distanza (più di 100 Km) e le 3 mensilità di indennità di mobilità vengono corrisposte nel caso distacco superiore a 18 mesi (1 mensilità se superiore a 12 mesi). E’ appena il caso di precisare che tale forma di distacco, che è indennizzabile, è del tutto diversa da quella stabilita dall’art. 30 del D. L.vo n. 276/2003 ove ricorrono altri requisiti (interesse del datore distaccante e temporaneità) e le cui modalità operative sono state dettate dalla circolare n. 9/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per completezza di informazione va ricordato come l’INPS, con circolare n. 26/2005 (rinvenibile sul nostro sito alla voce “novità” alla data del 15 febbraio 2005) abbia individuato gli importi massimi per l’indennità di mobilità (oltre che per altre forme integrative) per il corrente anno;
d) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali (pari al 30% della retribuzione assoggettata a contribuzione ds). Essa è riconosciuta anche ai lavoratori sospesi a seguito di situazioni aziendali transitorie, non ascrivibili a responsabilità datoriale o dei lavoratori, qualora questi ultimi siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 19, comma 1, della legge n. 1272/1939. Tali disposizioni non si applicano in caso di sospensioni programmate o contratti a tempo parziale di tipo verticale (art. 14, comma 9). L’indennità non spetta in caso di rifiuto susseguente ad offerte del centro per l’impiego nelle forme previste dal D. L.vo n. 181/2000. La durata massima non può superare le 65 giornate di indennità (comma 10). Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al centro per l’impiego e all’INPS la sospensione dell’attività lavorativa, le motivazioni e i nominativi dei lavoratori che debbono dichiarare la loro immediata disponibilità al lavoro al centro per l’impiego;
e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti. Prevista dall’art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988 è riconosciuta anche ai dipendenti del settore artigiano, sospesi in conseguenza di eventi transitori, non imputabili al datore o ai lavoratori. Condizione essenziale è che gli Enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva contribuiscano per almeno del 20% della quota o che gli Enti preposti all’attività di formazione e qualificazione, contribuiscano con almeno 120 ore. Tali disposizioni non si applicano in caso di sospensioni programmate o contratti a tempo parziale di tipo verticale (art. 14, comma 9). L’indennità non spetta in caso di rifiuto susseguente ad offerte dei centro per l’impiego nelle forme previste dal D. L.vo n. 181/2000. La durata massima non può superare le 65 giornate di indennità (comma 10). Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al centro per l’impiego ed all’INPS la sospensione dell’attività lavorativa, le motivazioni ed i nominativi dei lavoratori che debbono dichiarare la loro immediata disponibilità al lavoro al centro per l’impiego;
f) individuazione delle situazioni aziendali che danno titolo al trattamento. Ciò avverrà con DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, “concertato” con quello dell’Economia e delle Finanze, che sarà emanato entro 60 giorni. In tale provvedimento saranno disciplinate, altresì, le modalità di comunicazione e gli elementi per il monitoraggio del fenomeno da parte dell'INPS.

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Il Decreto Legge 35/05   

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