GOVERNO: varato il decreto legge sulla competitività
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 62 del 16 marzo 2005 il Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 con il
quale il Governo ha inteso introdurre, con la procedura d’urgenza, alcune misure
relative allo sviluppo economico, sociale e territoriale. Esso si compone di 15
articoli che riguardano le materie più svariate e che, per ciò che concerne
quelle correlate all’attività istituzionale delle Direzioni provinciali del
Lavoro e, in genere, ai c.d. “ammortizzatori sociali”, sono contenute negli
articoli, 2, 3, 4 e 14.
In tale ottica si ritiene opportuno evidenziare le novità che più possono
interessare, da vicino, la nostra attività.
ART. 2
Le disposizioni in esso contenute riguardano modifiche alla disciplina
fallimentare (che comprende anche il concordato preventivo, l’amministrazione
controllata e la liquidazione coatta amministrativa), ad alcune norme in materia
di procedura civile e di libere professioni.
In particolare, sono state introdotte modificazioni alla legge n. 890/1992 in
materia di notificazioni di atti, con la correzione dell’art. 3, comma 2,
dell’art. 4, comma 2 e dell’art. 8.
Con il comma 5 l’articolato stabilisce che qualora l’abilitazione professionale
costituisca requisito per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.
Diviene obbligatoria per il soggetto l’iscrizione all’albo. In caso di
tirocinio, invece, lo stesso può essere svolto nel rispetto delle norme
deontologiche (n pratica, secondo le modalità stabilite dai vari ordini), sotto
la responsabilità di un professionista, anche presso Amministrazioni e società
che svolgono attività nel settore.
Con il comma 6 si stabilisce che nelle commissioni di esame di Stato per
l’abilitazione professionale i componenti designati dall’ordine o dal collegio
territoriale non possono rappresentare più della metà dei commissari.
Con il comma 7 si lascia aperta la possibilità di costituire nuovi ordini
professionali, oltre quelli esistenti: il tutto è subordinato alla necessità di
tutelare rilevanti interessi costituzionali nello svolgimento di attività
caratterizzate dal rischio di danni sociali susseguenti a prestazioni non
adeguate.
Con il comma 8 viene data la possibilità ad associazioni di professionisti che
non esercitano attività regolamentate di essere identificate come “associazioni
riconosciute” se in possesso dei requisiti e delle condizioni di legge.
ART. 3
Tra le novità introdotte spicca la modifica dell’art. 20 della legge n. 241/1990
in materia di silenzio assenso. In particolare, fatto salvo il precedente
articolo 19 ove si parla di dichiarazione di inizio di attività ( con procedura
specifica), si afferma che “nei procedimenti amministrativi ad istanza di parte
per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio
dell’amministrazione competente equivale provvedimento di accoglimento della
domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se l’amministrazione
non comunica entro il termine previsto (stabilito con procedura regolamentare o,
in difetto, entro 90 giorni). L’Amministrazione competente può, entro 30 giorni
dalla presentazione dell’istanza, convocare una conferenza di servizi, tenendo
conto delle eventuali posizioni giuridiche dei contro interessati. I regolamenti
vanno emanati entro 6 mesi e, comunque, fino alla data di entrata in vigore
degli stessi, l’Amministrazione ha 180 giorni di tempo per decidere: in difetto
di decisione scatta il silenzio assenso (art. 3, comma 3, del Decreto Legge n.
35/2005). In caso di silenzio accoglimento l’Amministrazione competente può
assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 –
quinquies e 21 – nonies della legge n. 241/1990. Le disposizioni previste dal
nuovo articolo 20 non si applicano alle amministrazioni indicate dal nuovo art.
19, comma 1, quale risulta modificato dal medesimo art. 3 del Decreto Legge
(difesa nazionale, pubblica sicurezza, immigrazione, amministrazione della
giustizia, amministrazione delle Finanze, tutela della salute e della pubblica
incolumità, patrimonio paesaggistico e culturale, atti imposti dalla normativa
comunitaria), nonché a prestazioni sociali condizionate all’accertamento di un
requisito di carattere sanitario ed ai casi in cui la legge qualifica il
silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza. Le novità sul silenzio
assenso non trovano applicazione sui procedimenti in corso alla data di entrata
in vigore del Decreto Legge, ferma restando la facoltà degli interessati di
presentare nuove istanze.
ART. 4
L’art. 4 abolisce alcuni commi contenuti nella legge n. 311/2004 (legge
finanziaria per l’anno 2005): tra questi il comma 82 che prevedeva l’obbligo per
le imprese di dotarsi, entro il 31 dicembre 2005, di modelli organizzativi
finalizzati a prevenire il compimento di atti illeciti in materia di esenzioni,
incentivi o agevolazioni fiscali, in materia di avviamento, aggiornamento e
formazione professionale, utilizzazione di lavoratori e sgravi contributivi per
personale addetto all’unità produttiva.
ART. 14
L’articolato contiene alcuni interventi tesi a potenziare gli ammortizzatori
sociali. In particolare vengono disciplinati:
a) il trattamento di disoccupazione. Per il periodo 1° aprile 2005 – 31 dicembre
2006 la durata dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali
è elevata a 7 mesi per i soggetti di età inferiore ai 50 anni e a 10 mesi per
coloro che hanno un’età pari o superiore ai 50 anni. La misura (che va
rapportata alla retribuzione la quale non può essere inferiore a quella prevista
dal CCNL di categoria, ma non può superare il tetto massimo previsto per gli
interventi di CIG) è elevata al 50% (dall’attuale 40%) per i primi 6 mesi, è del
40% per i successivi 3 mesi e del 30% per gli ulteriori mesi. La contribuzione
figurativa è fissata nel limite massimo di 6 mesi per coloro che hanno meno di
50 anni e di 9 mesi per i lavoratori che hanno un’età pari o superiore. Tali
incrementi non trovano applicazione ai trattamenti di disoccupazione agricola,
ordinaria o speciale, né all’indennità ordinaria con requisiti ridotti prevista
dall’art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988. L’indennità di disoccupazione non
spetta qualora il soggetto perda lo stato di disoccupazione o lo stesso venga
sospeso in applicazione della normativa in materia di incontro tra domanda ed
offerta di lavoro. Ciò significa, ad esempio, che trovano piena applicazione le
disposizioni contenute nell’art. 4 del D. L.vo n. 181/2000, come sostituito
dall’art. 5, comma 1, del D. L.vo n. 297/2002. In particolare, si ricorda che lo
stato di disoccupazione si perde in caso di mancata presentazione senza
giustificato motivo alla convocazione del centro per l’impiego nell’ambito delle
iniziative volte alla ricollocazione ed alla riqualificazione attraverso offerte
formative, in caso di rifiuto ingiustificato di un’offerta congrua a tempo
indeterminato o determinato o di somministrazione di durata rispettivamente di 8
o 4 mesi (se giovani fino a 25 anni o 29 se laureati). Lo stato di
disoccupazione è, invece, sospeso in caso di accettazione di un’offerta
lavorativa temporanea nei termini appena citati (art. 4, comma 1, lettera d);
b) incentivi alla ricollocazione dei lavoratori collocati in mobilità ex art. 1,
comma 155, della legge n. 311/2004 (si tratta dei lavoratori in CIGS, mobilità o
disoccupazione speciale, individuati da programmi finalizzati alla gestione di
crisi occupazionali, coinvolti in accordi raggiunti in sede governativa entro il
30 giugno 2005). Per costoro trovano applicazione in materia di incentivi quanto
previsto dagli articoli 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9, della legge n. 223/1991.
In sostanza, i datori di lavoro che li assumono e l’utilizzatore, in caso di
somministrazione, godono dello sgravio contributivo analogo a quello previsto
per gli apprendisti fino a 12 mesi in caso di assunzione o utilizzazione a
termine e fino a 18 mesi nell’ipotesi di assunzione a tempo indeterminato.
Qualora ricorra tale ultima fattispecie il datore di lavoro percepisce, se
corrisposta, il 50% dell’indennità di mobilità per 12 mesi o 24 se il lavoratore
ha più di 50 anni o 36 nelle aree ad alto tasso di disoccupazione. I lavoratori
collocati in CIGS ai sensi dell’art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004,
dell’art. 1, comma 1, della legge n. 291/2004 e dell’art. 1, comma 5, della
legge n. 223/1991, in caso di cessazione di attività, rientrano nelle ipotesi
individuate dall’art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990 e dell’art. 4, comma
3, della legge n. 236/1993. Ciò significa che i datori di lavoro, comprese le
cooperative di produzione e lavoro, possono godere, in caso di assunzione a
tempo indeterminato, dello sgravio contributivo triennale del 50% o del 100% nel
Meridione e nelle imprese artigiane (art. 8, comma 9, della legge n. 407/1990) o
del 50% dell’indennità di mobilità, se corrisposta, ridotta di 3 mesi, sulla
base dell’età del lavoratore al momento dell’assunzione o dell’ammissione a
socio (art. 4, comma 3, della legge n. 236/1993). Ovviamente, i datori di lavoro
non debbono aver in corso interventi integrativi e non aver proceduto nei 12
mesi precedenti a riduzioni collettive di personale per qualifiche
sostanzialmente identiche a quelle per le quali si procede all’assunzione o
all’ammissione. Tali disposizioni incentivanti all’assunzione non trovano
applicazione nei confronti di qulle imprese che, presentano assetti proprietari
coincidenti (anche sotto forma di collegamento o di controllo) con l’impresa che
nei 6 mesi precedenti ha messo in mobilità o in CIGS i lavoratori interessati;
c) assunzioni al di fuori del luogo di residenza. I lavoratori in mobilità o in
CIGS che accettino di lavorare a più di 100 Km. dal luogo di residenza hanno
diritto ad una indennità aggiuntiva pari ad una mensilità dell’indennità di
mobilità in caso di assunzione a termine superiore a 12 mesi o pari a 3
nell’ipotesi di contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore
a 18 mesi. Analoghe indennità sono previste in caso di distacco temporaneo
finalizzato al fine di evitare riduzioni di personale, nell’ambito di accordi
sindacali (art. 8, comma 3, della legge n. 236/1993). Anche qui c’è il requisito
della distanza (più di 100 Km) e le 3 mensilità di indennità di mobilità vengono
corrisposte nel caso distacco superiore a 18 mesi (1 mensilità se superiore a 12
mesi). E’ appena il caso di precisare che tale forma di distacco, che è
indennizzabile, è del tutto diversa da quella stabilita dall’art. 30 del D. L.vo
n. 276/2003 ove ricorrono altri requisiti (interesse del datore distaccante e
temporaneità) e le cui modalità operative sono state dettate dalla circolare n.
9/2004 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per completezza di
informazione va ricordato come l’INPS, con circolare n. 26/2005 (rinvenibile sul
nostro sito alla voce “novità” alla data del 15 febbraio 2005) abbia individuato
gli importi massimi per l’indennità di mobilità (oltre che per altre forme
integrative) per il corrente anno;
d) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali
(pari al 30% della retribuzione assoggettata a contribuzione ds). Essa è
riconosciuta anche ai lavoratori sospesi a seguito di situazioni aziendali
transitorie, non ascrivibili a responsabilità datoriale o dei lavoratori,
qualora questi ultimi siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 19,
comma 1, della legge n. 1272/1939. Tali disposizioni non si applicano in caso di
sospensioni programmate o contratti a tempo parziale di tipo verticale (art. 14,
comma 9). L’indennità non spetta in caso di rifiuto susseguente ad offerte del
centro per l’impiego nelle forme previste dal D. L.vo n. 181/2000. La durata
massima non può superare le 65 giornate di indennità (comma 10). Il datore di
lavoro è tenuto a comunicare al centro per l’impiego e all’INPS la sospensione
dell’attività lavorativa, le motivazioni e i nominativi dei lavoratori che
debbono dichiarare la loro immediata disponibilità al lavoro al centro per
l’impiego;
e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti.
Prevista dall’art. 7, comma 3, della legge n. 160/1988 è riconosciuta anche ai
dipendenti del settore artigiano, sospesi in conseguenza di eventi transitori,
non imputabili al datore o ai lavoratori. Condizione essenziale è che gli Enti
bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva contribuiscano per almeno
del 20% della quota o che gli Enti preposti all’attività di formazione e
qualificazione, contribuiscano con almeno 120 ore. Tali disposizioni non si
applicano in caso di sospensioni programmate o contratti a tempo parziale di
tipo verticale (art. 14, comma 9). L’indennità non spetta in caso di rifiuto
susseguente ad offerte dei centro per l’impiego nelle forme previste dal D. L.vo
n. 181/2000. La durata massima non può superare le 65 giornate di indennità
(comma 10). Il datore di lavoro è tenuto a comunicare al centro per l’impiego ed
all’INPS la sospensione dell’attività lavorativa, le motivazioni ed i nominativi
dei lavoratori che debbono dichiarare la loro immediata disponibilità al lavoro
al centro per l’impiego;
f) individuazione delle situazioni aziendali che danno titolo al trattamento.
Ciò avverrà con DM del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
“concertato” con quello dell’Economia e delle Finanze, che sarà emanato entro 60
giorni. In tale provvedimento saranno disciplinate, altresì, le modalità di
comunicazione e gli elementi per il monitoraggio del fenomeno da parte
dell'INPS.
Il Decreto Legge 35/05 |
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