Lavoro: diffida ex art. 13 D.L.vo n. 124/2004

 

La Direzione Generale per l’attività ispettiva, ha risposto, in data 16 marzo 2005, ad un quesito della DPL di Modena in ordine al potere di diffida ex art. 13 del D.L.vo n. 124/2004 nel caso di una possibile individuazione di trasgressori corresponsabili. La nota ha affermato che “il potere di diffida è volto innanzitutto alla regolarizzazione delle violazioni sanabili e solo secondariamente riveste una funzione di carattere repressivo. La diffida è dunque esercitata nei confronti del datore di lavoro, ossia di colui che ha il potere di regolarizzare la situazione giuridica violata. In considerazione di quanto sopra si ritiene che, a seguito dell’avvenuta regolarizzazione della violazione, il pagamento della sanzione nella misura minima stabilita dall’articolo 13 del D. L.vo n. 124/2004 debba essere posta a carico del solo datore di lavoro”.

Qui di seguito è riportato il quesito menzionato:

 

"oggetto: quesito in materia di diffida ex art. 13 D.L.vo 124/04.

 

Con riferimento al quesito in oggetto si rappresenta quanto segue.

Il potere di diffida è volto anzitutto alla regolarizzazione delle violazioni sanabili e solo secondariamente riveste una funzione  di carattere repressivo.

La diffida è dunque esercitata nei confronti del datore di lavoro, ossia di colui che ha il potere di regolarizzare la situazione giuridica violata.

In considerazione di quanto sopra si ritiene che, a seguito dell'avvenuta regolarizzazione della violazione, il pagamento della sanzione nella misura minima stabilita dall'art. 13 del D.L.vo 124/04 debba essere posto a carico del solo datore di lavoro."

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