Parlamento: non più necessari i requisiti di capacità economico/finanziaria per l'attività di facchinaggio

 

Il Parlamento, con il comma 3 dell'art. 10, della Legge n. 40 del 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 - Supplemento ordinario n. 91, prevede che per l'esercizio delle sole attività di facchinaggio non sono necessari i requisiti di capacità economico/finanziaria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 5 del regolamento di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 30 giugno 2003, n. 221.

 

 

 

 La Legge n. 40/2007

 

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