Consulta: congedi parentali per i fratelli portatore di handicap
La Corte Costituzionale con sentenza n. 233 del 16 giugno 2005, ha interpretato l'art. 42, comma 5, del D.L.vo 151/2001, affermando che il fratello e le sorelle del portatore di handicap possono usufruire di congedi per assistere il portatore di handicap qualora i genitori risultino inabili.
La sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Fernanda CONTRI Presidente
- Guido NEPPI MODONA Giudice
- Piero Alberto CAPOTOSTI "
- Annibale MARINI "
- Franco BILE "
- Giovanni Maria FLICK "
- Francesco AMIRANTE "
- Romano VACCARELLA "
- Paolo MADDALENA "
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), promosso con ordinanza dell'8 luglio 2004
dalla Corte di appello di Torino nel procedimento civile vertente tra M. C. e
l'INPS, iscritta al n. 872 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 2004.
Udito nella camera di consiglio del 9 marzo 2005 il Giudice relatore Fernanda
Contri.
Ritenuto in fatto
1. – La Corte d'appello di Torino, sezione lavoro, con ordinanza emessa l'8
luglio 2004, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui prevede che le sorelle o
i fratelli del soggetto handicappato possono fruire del congedo solo in caso di
scomparsa dei genitori e non anche nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano
scomparsi ma siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio
handicappato, perché totalmente inabili ed in possesso dei requisiti ex art. 1
della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi
civili totalmente inabili).
Il giudice rimettente premette in fatto di essere investito dell'appello avverso
la sentenza del Tribunale di Vercelli, con la quale è stata rigettata la domanda
proposta dalla ricorrente per ottenere il riconoscimento del diritto ad
usufruire, in maniera continuativa o frazionata e per il periodo massimo di due
anni, del congedo straordinario retribuito, previsto dall'art. 80, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), dall'art.
4-bis della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della
maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città) e dall'art. 42, commi 5 e 6, del d.lgs. n.
151 del 2001; che il congedo era stato richiesto dalla ricorrente al fine di
prestare assistenza al fratello convivente, portatore di handicap grave, essendo
orfano di padre e non potendo provvedervi la madre, la quale necessitava a sua
volta di assistenza; che il Tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo di
non poter accedere alla interpretazione estensiva della disposizione,
prospettata dalla difesa della ricorrente, secondo la quale il requisito della
“scomparsa” può ritenersi integrato anche ove il genitore in vita sia
oggettivamente impossibilitato a prestare assistenza al figlio handicappato. Il
giudice a quo precisa poi che nelle more del giudizio la madre della ricorrente
è stata riconosciuta invalida totale, con necessità di assistenza continua, per
l'impossibilità di compiere da sola atti quotidiani della vita.
Ciò premesso, la Corte d'appello osserva che l'art. 42, comma 5, del d.lgs. n.
151 del 2001, nel subordinare alla “scomparsa” dei genitori il diritto dei
fratelli o delle sorelle del soggetto handicappato grave a godere del congedo
previsto dalla stessa disposizione, postula la morte o quantomeno l'assenza dei
genitori, cui non è equiparabile l'ipotesi del genitore totalmente inabile ed
incapace di provvedere all'assistenza del figlio handicappato.
A giudizio del rimettente, la disposizione in esame si porrebbe in contrasto con
l'art. 3 della Costituzione, perché irragionevolmente regola in modo difforme
situazioni fra loro analoghe, quali sono quella del genitore deceduto o assente
e quella del genitore totalmente inabile, pur essendo comune ad entrambe le
ipotesi l'impossibilità del genitore di provvedere all'assistenza del figlio
handicappato.
Considerato in diritto
1. – La Corte d'appello di Torino dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.
53), nella parte in cui prevede che le sorelle o i fratelli del soggetto
handicappato possono fruire del congedo solo in caso di scomparsa dei genitori e
non anche nell'ipotesi in cui questi ultimi non siano scomparsi ma siano
impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio handicappato, perché
totalmente inabili ed in possesso dei requisiti ex art. 1 della legge 11
febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili
totalmente inabili).
Ad avviso della Corte rimettente, il trattamento operato dalla norma censurata,
che riconosce ai fratelli e alle sorelle del disabile il diritto al congedo
straordinario solo nell'ipotesi di morte dei genitori e non equipara ad essa
l'ipotesi del genitore totalmente inabile ed incapace di provvedere
all'assistenza del figlio handicappato, sarebbe irragionevole e lesivo del
principio di eguaglianza.
2. – La questione è fondata.
2.1. – La ratio legis della disposizione normativa in esame consiste nel
favorire l'assistenza al soggetto con handicap grave mediante la previsione del
diritto ad un congedo straordinario – rimunerato in misura corrispondente
all'ultima retribuzione e coperto da contribuzione figurativa – che,
all'evidente fine di assicurare continuità nelle cure e nell'assistenza ed
evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psico-fisica del soggetto diversamente
abile, è riconosciuto non solo in capo alla lavoratrice madre o in alternativa
al lavoratore padre ma anche, dopo la loro scomparsa, a favore di uno dei
fratelli o delle sorelle conviventi.
La norma censurata, utilizzando in modo evidentemente improprio e atecnico il
termine “scomparsa”, non prende in considerazione il caso in cui uno dei
genitori, pur essendo in vita, si trovi tuttavia nella oggettiva impossibilità
di prestare assistenza al figlio, in quanto a sua volta totalmente inabile:
occorre perciò verificare se tale omissione risulti sorretta da una idonea e
ragionevole giustificazione.
2.2. – Questa Corte, nel sottolineare l'esigenza costituzionale di tutela dei
soggetti deboli, ha posto in luce, fin dalla sentenza n. 215 del 1987, in tema
di diritto alla frequenza scolastica dei portatori di handicap, che i fattori di
recupero e di superamento della emarginazione di questi ultimi sono
rappresentati non solo dalle pratiche di cura e di riabilitazione ma anche dal
pieno ed effettivo inserimento dei medesimi anzitutto nella famiglia e, quindi,
nel mondo scolastico ed in quello del lavoro, precisando che l'esigenza di
socializzazione può essere attuata solo rendendo doverose le misure di
integrazione e di sostegno a loro favore. L'applicazione di tali principi ha
così consentito il riconoscimento in capo ai portatori di handicap di diritti e
di provvidenze economiche, la cui mancata previsione normativa si è reputata non
conforme a Costituzione, risolvendosi in un inammissibile impedimento
all'effettività dell'assistenza e dell'integrazione (sentenze n. 467 e n. 329
del 2002, n. 167 del 1999).
L'essenziale ruolo della famiglia nell'assistenza e nella socializzazione del
soggetto disabile è stato posto in rilievo nella sentenza n. 350 del 2003 – in
tema di concessione del beneficio della detenzione domiciliare alla madre
condannata e, nei casi previsti, al padre condannato, conviventi con un figlio
portatore di handicap totalmente invalidante – nella quale si è affermato che la
salute psico-fisica del soggetto affetto da handicap invalidante può essere
notevolmente pregiudicata dalla mancanza di cure da parte della madre e che «in
questa prospettiva, la possibilità di concedere la detenzione domiciliare al
genitore condannato, convivente con un figlio totalmente handicappato, appare
funzionale all'impegno della Repubblica, sancito nel secondo comma dell'art. 3
della Costituzione, di rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono
il pieno sviluppo della personalità».
2.3. – La tutela della salute psico-fisica del disabile, costituente la finalità
perseguita dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), che la norma in
esame concorre ad attuare, postula anche l'adozione di interventi economici
integrativi di sostegno alle famiglie, il cui ruolo resta fondamentale nella
cura e nell'assistenza dei soggetti portatori di handicap. Tra tali interventi
si inscrive il diritto al congedo straordinario in questione, il quale tuttavia
rimane privo di concreta attuazione proprio in situazioni che necessitano di un
più incisivo e adeguato sostegno, come quella, prospettata dal giudice
rimettente, nella quale la presenza del genitore totalmente invalido e privo di
autonomia - che nella specie ha altresì diritto ad assistenza - esclude che
possano beneficiare dell'agevolazione in esame il fratello o la sorella
conviventi del soggetto diversamente abile, benché questi si diano cura di
entrambi.
Ai fini della tutela prevista nella norma, la scomparsa del genitore deve essere
considerata alla stregua dell'accertata impossibilità dello stesso ad occuparsi
del soggetto handicappato. E' dunque incostituzionale l'art. 42, comma 5, del
decreto legislativo in esame, che irragionevolmente limita il congedo in capo ai
fratelli e alle sorelle del soggetto handicappato al caso di scomparsa dei
genitori così non estendendo la tutela al caso di genitori impossibilitati a
provvedere al figlio handicappato, trattandosi di una situazione che esige la
medesima protezione di quella esplicitata nella norma.
per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non prevede il diritto
di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con soggetto con handicap in
situazione di gravità a fruire del congedo ivi indicato, nell'ipotesi in cui i
genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio
handicappato perché totalmente inabili.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, l'8 giugno 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente e Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 giugno 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it