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Governo: creazione della "white list" delle imprese non soggette ad infiltrazione mafiosa

 

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013, il DPCM 18 aprile 2013 con le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2013 

Modalita' per  l'istituzione  e  l'aggiornamento  degli  elenchi  dei
fornitori,  prestatori  di  servizi  ed  esecutori  non  soggetti   a
tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma  52,
della legge 6 novembre 2012, n. 190.
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
su proposta  dei  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
  semplificazione,    dell'interno,    della     giustizia,     delle
  infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
  Visto l'art. 1, commi dal 52 al 57, della legge 6 novembre 2012, n.
190,  concernenti  l'istituzione  presso  le  Prefetture  -   Ufficio
Territoriale del Governo di un elenco dei  fornitori,  prestatori  di
servizi  ed  esecutori  di  lavori  non  soggetti  a   tentativi   di
infiltrazione mafiosa operanti nei  settori  esposti  maggiormente  a
rischio; 
  Visto in particolare, l'art. 1, comma 56, della legge  n.  190  del
2012 che demanda ad un  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione  e
semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle  infrastrutture
e dei trasporti e dello  sviluppo  economico,  la  definizione  delle
modalita' per l'istituzione e l'aggiornamento dei predetti elenchi; 
  Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive
modificazioni e integrazioni, recante "Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136"; 
  Visto  l'art.  5-bis  del  decreto-legge  6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto  2012,  n.  122,
concernente "Interventi urgenti in favore delle  popolazioni  colpite
dagli eventi  sismici  che  hanno  interessato  il  territorio  delle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo
il 20 e il 29 maggio 2012; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
18 ottobre 2011, concernente: "Interventi  urgenti  in  favore  delle
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella  regione  Abruzzo  nel
mese di aprile 2009 ed ulteriori disposizioni urgenti  di  protezione
civile"; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
18 ottobre 2011, concernente "Interventi  connessi  allo  svolgimento
dell'EXPO Milano 2015"; 
  Sulla proposta dei  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione  e
semplificazione, dell'interno, della giustizia, delle  infrastrutture
e dei trasporti e dello sviluppo economico; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
  1.  Il  presente   decreto   disciplina   le   modalita'   relative
all'istituzione  e  all'aggiornamento  presso   ciascuna   Prefettura
dell'elenco dei fornitori, prestatori  di  servizi  ed  esecutori  di
lavori non soggetti a tentativo di  infiltrazione  mafiosa,  operanti
nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art.  1,
commi 53 e 54, della legge  6  novembre  2012,  n.  190,  nonche'  le
attivita' di verifica da svolgersi per l'accertamento  dei  requisiti
richiesti per l'iscrizione nel medesimo elenco. 
  2. Ai fini del presente decreto si intendono per: 
    a) "Banca dati nazionale unica", la Banca  dati  nazionale  unica
della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'art.  96  del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; 
    b) "Codice antimafia", il decreto legislativo 6  settembre  2011,
n. 159, e successive modificazioni; 
    c) "elenco", l'elenco di  fornitori,  prestatori  di  servizi  ed
esecutori di lavori di cui al comma 1; 
    d) "impresa", i fornitori, prestatori di servizi ed esecutori  di
lavori, di cui ai comma 1; 
    e) "legge", la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    f) "Prefettura competente",  la  Prefettura-Ufficio  Territoriale
del Governo della  provincia  dove  l'impresa  ha  posto  la  propria
residenza o sede legale o, se l'impresa e' costituita all'estero,  la
Prefettura della provincia dove l'impresa  ha  una  sede  stabile  ai
sensi dell'art. 2508 del  codice  civile,  ovvero,  se  l'impresa  e'
costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio  dello
Stato, la Prefettura nel cui elenco ha richiesto l'iscrizione. 
                               Art. 2 
 
 
         Istituzione dell'elenco e condizioni di iscrizione 
 
  1. L'elenco e' unico ed e'  articolato  in  sezioni  corrispondenti
alle attivita' indicate dall'art. 1,  comma  53,  della  legge  e  in
quelle ulteriori eventualmente individuate con le modalita' di cui al
comma 54 del predetto art. 1. 
  2. L'iscrizione negli elenchi e' volontaria  ed  e'  soggetta  alle
seguenti condizioni: 
    a) l'assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di
divieto di cui all'art. 67 del Codice antimafia; 
    b) l'assenza di  eventuali  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa
tendenti a condizionare le scelte e gli  indirizzi  dell'impresa,  di
cui all'art. 84, comma 3, del Codice antimafia. 
  3. Salvi gli effetti conseguenti alle verifiche periodiche  di  cui
all'art.  5,  l'iscrizione  nell'elenco  conserva  efficacia  per  un
periodo di dodici  mesi  a  decorrere  dalla  data  in  cui  essa  e'
disposta. 
                               Art. 3 
 
 
                     Procedimento di iscrizione 
 
  1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco,  il  titolare  dell'impresa
individuale ovvero, se l'impresa e' organizzata in forma di societa',
il legale rappresentante presentano, anche per via telematica con  le
modalita' di cui all'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82,  e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   istanza   alla
Prefettura competente nella quale indica il settore o  i  settori  di
attivita' per cui e' richiesta l'iscrizione. 
  2. L'iscrizione e' disposta dalla Prefettura  competente  all'esito
della consultazione della Banca dati nazionale unica se l'impresa  e'
un soggetto ivi censito ed  e'  possibile  rilasciare  immediatamente
l'informazione antimafia liberatoria ai sensi dell'art. 92, comma  1,
del Codice antimafia. La  Prefettura  comunica  il  provvedimento  di
iscrizione per via telematica ed  aggiorna  l'elenco  pubblicato  sul
proprio sito istituzionale ai sensi dell'art. 8. 
  3. Qualora dalla consultazione della  Banca  dati  nazionale  unica
risulti che l'impresa non e' tra i soggetti ivi  censiti  ovvero  gli
accertamenti antimafia siano stati effettuati in  data  anteriore  ai
dodici  mesi  ovvero  ancora  emerga  l'esistenza  di  taluna   delle
situazioni di cui agli articoli 84, comma  4,  e  91,  comma  6,  del
Codice antimafia, la Prefettura  competente  effettua  le  necessarie
verifiche, anche attraverso il Gruppo interforze di cui  all'art.  5,
comma 3, del decreto del Ministro dell'interno  14  marzo  2003.  Nel
caso in cui sia  accertata  la  mancanza  delle  condizioni  previste
dall'art. 2, comma 2,  la  Prefettura  competente,  nel  rispetto  di
quanto stabilito dall'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,
adotta  il  provvedimento   di   diniego   dell'iscrizione,   dandone
comunicazione all'interessato. Il diniego dell'iscrizione e' altresi'
comunicato ai soggetti di cui all'art. 91, comma  7-bis,  del  Codice
antimafia.   Diversamente,   la   Prefettura    competente    procede
all'iscrizione dell'impresa. La  Prefettura  competente  conclude  il
relativo procedimento nel termine di novanta giorni a decorrere dalla
data di ricevimento dell'istanza di iscrizione. 
                               Art. 4 
 
 
      Modalita' di adempimento degli obblighi di comunicazione 
 
  1. Il termine di trenta giorni, previsto  dall'art.  1,  comma  55,
della legge  per  la  comunicazione  alla  Prefettura  competente  di
qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o degli organi  sociali,
decorre dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo
contratto che determina tali modifiche. 
  2. L'impresa, organizzata in forma di societa' di capitali  quotate
in mercati regolamentati, comunica alla Prefettura competente,  oltre
alle modifiche di cui al comma 1, anche le  partecipazioni  rilevanti
indicate all'art. 120 del decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.
58. 
  3. Sulla  base  delle  comunicazioni  effettuate  dall'impresa,  la
Prefettura  verifica  la  permanenza  delle   condizioni   prescritte
dall'art. 2, comma  1,  e,  in  mancanza,  dispone  la  cancellazione
dall'elenco, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  10-bis  della
legge n. 241 del 1990. 
  4. La mancata  osservanza  dell'obbligo  di  comunicazione  di  cui
all'art.  1,  comma  55,  della  legge  comporta   la   cancellazione
dall'elenco, secondo le modalita' stabilite dall'art. 5. 
                               Art. 5 
 
 
                 Aggiornamento periodico dell'elenco 
 
  1. L'impresa comunica, con le modalita' di  cui  all'art.  3,  alla
Prefettura competente, almeno  trenta  giorni  prima  della  data  di
scadenza della validita'  dell'iscrizione,  l'interesse  a  permanere
nell'elenco. L'impresa puo' richiedere di permanere nell'elenco anche
per settori di attivita' ulteriori o diversi  per  i  quali  essa  e'
iscritta. 
  2. La Prefettura competente accerta la permanenza delle  condizioni
previste per l'iscrizione secondo le modalita' stabilite dall'art. 3. 
  3. Oltre  a  quanto  previsto  dai  commi  1  e  2,  la  Prefettura
competente puo' procedere, in qualsiasi momento,  anche  a  campione,
alla  verifica  delle  condizioni   richieste   per   la   permanenza
nell'elenco. In ogni caso  in  cui  venga  accertata  l'insussistenza
delle predette condizioni,  la  Prefettura  competente  dispone,  nel
rispetto di quanto stabilito dall'art. 10-bis della legge n. 241  del
1990,   la   cancellazione   dall'elenco,    dandone    comunicazione
all'impresa. Allo stesso modo si procede quando sia  stato  accertato
il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione di cui  all'art.
1, comma 55, della legge. 
                               Art. 6 
 
 
   Aggiornamento delle risultanze della Banca dati nazionale unica 
 
  1. La Prefettura competente provvede,  nei  termini  stabiliti  dal
regolamento o dai regolamenti adottati ai sensi dell'art.  99,  comma
1, del Codice antimafia, ad aggiornare le risultanze della Banca dati
nazionale unica,  inserendo  i  dati  relativi  ai  provvedimenti  di
diniego di iscrizione e di  cancellazione  dall'elenco  adottati  nei
confronti delle imprese. 
                               Art. 7 
 
 
              Equipollenza dell'iscrizione nell'elenco 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1,  comma  52,  della  legge,  l'informazione
antimafia non e'  richiesta  nei  confronti  delle  imprese  iscritte
nell'elenco per l'esercizio delle attivita' per cui e' stata disposta
l'iscrizione. 
  2. I soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia
verificano l'iscrizione nell'elenco attraverso i  siti  istituzionali
delle Prefetture competenti di cui all'art. 8. 
                               Art. 8 
 
 
                      Pubblicazione dell'elenco 
 
  1. Ciascuna Prefettura pubblica, sul  proprio  sito  istituzionale,
nella sezione "Amministrazione trasparente" di cui all'art. 9,  comma
1, del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  l'elenco  per  il
quale e' competente, curandone  il  costante  aggiornamento,  nonche'
l'indirizzo della casella di posta elettronica certificata alla quale
possono essere inoltrate le istanze di iscrizione. 
  2. Sul sito istituzionale del Ministero dell'interno, nella sezione
"Amministrazione 'trasparente", sono pubblicati gli  indirizzi  delle
caselle di posta elettronica certificata  delle  Prefetture  dedicate
alle finalita' indicate al comma 1. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro per la pubblica  amministrazione  e  semplificazione,  della
giustizia, delle infrastrutture e dei  trasporti,  e  dello  sviluppo
economico,  sentita  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui   contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, sono definite  le  modalita'
per il collegamento tra la banca dati nazionale unica e la banca dati
nazionale dei contratti pubblici di cui all'art.  6-bis  del  decreto
legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  anche  in  relazione   alle
disposizioni previste dall'art. 7, comma 2, del presente decreto. 
                               Art. 9 
 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1. Salva la comunicazione  di  mancato  interesse  effettuata  alla
Prefettura competente nel termine di 30 giorni dalla data di  entrata
in vigore del presente  decreto,  l'impresa  iscritta  in  uno  degli
elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed  esecutori  di  lavori
non soggetti a tentativo di infiltrazione  mafiosa,  istituiti  sulla
base di  disposizioni  previgenti,  e'  inserita  d'ufficio,  per  la
sezione  corrispondente,  nell'elenco  istituito  presso  la   stessa
Prefettura. 
  2. L'iscrizione effettuata ai sensi del comma 1 ha validita' per il
periodo residuo di efficacia dell'iscrizione gia' conseguita. 
  3. La Prefettura a cui e' stata presentata l'istanza di  iscrizione
in uno degli elenchi di cui al comma 1, istituiti  sulla  base  delle
disposizioni previgenti alla  legge,  trasmette  d'ufficio  a  quella
competente la  documentazione  in  proprio  possesso  ai  fini  della
conclusione dei procedimenti di iscrizione  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. E' fatto salvo il caso in cui
sia stata prodotta la comunicazione di mancato interesse  di  cui  al
comma 1. 
  4. Gli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge
6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
agosto 2012, n. 122, presso le Prefetture delle province  interessate
dagli eventi sismici del 20 e 29  maggio  2012,  mantengono  la  loro
efficacia  limitatamente  agli  ulteriori   settori   di   attivita',
individuati, secondo le modalita'  stabilite  dal  comma  2,  lettera
h-bis), del medesimo articolo. 
  5. Fino  all'attivazione  della  Banca  dati  nazionale  unica,  le
Prefetture competenti effettuano  le  verifiche  di  cui  all'art.  4
utilizzando  i  collegamenti  informatici   o   telematici   indicati
dall'art. 99, comma 2-bis, del Codice antimafia. 
                               Art. 10 
 
 
                  Abrogazioni ed entrata in vigore 
 
  1. A decorrere dal sessantunesimo giorno dalla data di  entrata  in
vigore del presente  decreto,  cessano  di  trovare  applicazione  il
decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  del  18  ottobre
2011, emanato ai sensi dell'art. 16, comma 5,  del  decreto-legge  28
agosto 2009, n. 39, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24
giugno 2009, n. 77 e il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 18 ottobre 2011, emanato ai sensi dell'art. 3-quinquies,
comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. 
  2. Il presente decreto entra in vigore a decorrere  dal  trentesimo
giorno dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
                               Art. 11 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico dello Stato. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 18 aprile 2013 
 
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                Monti 
 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                        e la semplificazione 
                           Patroni Griffi 
 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Cancellieri 
 
 
                     Il Ministro della giustizia 
                              Severino 
 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                       e delle infrastrutture 
                           e dei trasporti 
                               Passera 
 

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2013 
Registro n. 6, Presidenza del Consiglio dei ministri, foglio n. 143 

 

fonte: Gazzetta Ufficiale


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