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Min.Economia: rilascio del DURC anche in presenza di crediti vantati nei confronti della PA

 

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 2013, il Decreto 13 marzo 2013 relativo al rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) anche in presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto.

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 2013 
Rilascio del documento  unico di  regolarità  contributiva  anche  in
presenza di una certificazione che attesti la sussistenza e l'importo
di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati  nei  confronti  delle
pubbliche  amministrazioni  di  importo  almeno   pari   agli   oneri
contributivi accertati e non ancora versati da parte di  un  medesimo
soggetto. (13A06078) 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                             IL MINISTRO 
                DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n.  185,  recante  «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e  impresa  e
per  ridisegnare  in  funzione  anti-crisi   il   quadro   strategico
nazionale» convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  gennaio
2009,  n.  2  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  e,   in
particolare,  l'art.  9,  commi  3-bis  e   3-ter   in   materia   di
certificazione dei crediti per  somme  dovute  per  somministrazioni,
forniture e appalti; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  recante  disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di  efficientamento
e potenziamento delle  procedure  di  accertamento,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare,
l'art. 12, commi 11-quater ed 11-quinquies, concernenti  l'estensione
dell'istituto della certificazione alle  amministrazioni  statali  ed
agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata,  anche  in
via  telematica  dei  processi  di  cessione  dei  crediti  verso  le
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto-legge 7 maggio 2012,  n.52,  recante  disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della  spesa  pubblica,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  6  luglio  2012,  n.  94,  e,   in
particolare  l'art.  13-bis,  recante  disposizioni  in  materia   di
certificazione e compensazione dei crediti vantati dai  fornitori  di
beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto, in particolare, il comma 5 del sopracitato art.  13-bis  del
decreto-legge 7 maggio  2012,  n.52,  che  prevede  il  rilascio  del
documento unico di regolarita' contributiva, anche in presenza di una
certificazione, rilasciata ai sensi dell'art.  9,  comma  3-bis,  del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185  e  successive  modificazioni,
che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi,  liquidi  ed
esigibili vantati nei confronti delle  pubbliche  amministrazioni  di
importo almeno pari agli oneri contributivi accertati  e  non  ancora
versati da parte di un medesimo soggetto, demandando  ad  un  decreto
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  la  disciplina  delle
relative modalita' di attuazione, che assicuri l'assenza di  riflessi
negativi sui saldi di finanza pubblica; 
  Visto  il  regio  decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,   recante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato  ed,  in  particolare,  gli  articoli  69  e  70
riguardanti la cessione dei  crediti  nei  confronti  della  pubblica
amministrazione; 
  Visto il regio decreto 23  maggio  1924,  n.  827,  concernente  il
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge  di  contabilita'  e
finanza pubblica); 
  Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e  forniture
in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE,  ed,  in
particolare, l'art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti
da contratti di servizi, forniture e lavori; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  del  5  ottobre
2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  dicembre
2000,  n.  445,  recante  disposizioni  legislative  in  materia   di
documentazione amministrativa (testo A); 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni,  recante  le  disposizioni  sulla
riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, gli articoli
28 quater e 48-bis concernenti rispettivamente la  compensazione  dei
crediti con somme dovute  a  seguito  di  iscrizione  a  ruolo  ed  i
pagamenti delle pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  18
gennaio 2008, n. 40, recante modalita' di attuazione dell'art. 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
602, recante disposizioni in materia  di  pagamenti  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 24 ottobre 2007; 
  Visto il proprio decreto del 22 maggio 2012, recante "modalita'  di
certificazione del credito,  anche  in  forma  telematica,  di  somme
dovute per somministrazione,  forniture  e  appalti  da  parte  delle
amministrazioni dello Stato e degli enti  pubblici  nazionali",  come
modificato dal successivo decreto del 24 settembre 2012; 
  Visti i propri decreti del 25 giugno 2012, recanti rispettivamente,
"modalita' di certificazione del credito, anche in forma  telematica,
di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti,  da  parte
delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio  Sanitario
Nazionale, di cui all'art. 9, commi 3-bis e 3-ter  del  decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2  e  successive  modificazioni  e  integrazioni"  e
"modalita' con le quali i crediti non prescritti, certi,  liquidi  ed
esigibili, maturati nei confronti delle Regioni, degli Enti locali  e
degli Enti del Servizio  Sanitario  Nazionale  per  somministrazione,
forniture e appalti, possono essere compensati, con le somme dovute a
seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art.  31,  comma  1-bis,
del  decreto-legge  31   maggio   2010   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122",  come  modificati
dai successivi decreti del 19 ottobre 2012; 
  Ritenuto di dover dare  attuazione  alle  disposizioni  di  cui  al
sopracitato comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012,
n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.
94; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina le modalita'  di  rilascio  e  di
utilizzazione del documento unico di regolarita' contributiva (DURC),
in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi  dell'art.  9,
comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come da  ultimo
modificato dall'art. 13-bis del decreto-legge 7  maggio  2012,  n.52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94,  che
attesti la sussistenza e  l'importo  di  crediti  certi,  liquidi  ed
esigibili vantati nei confronti delle amministrazioni statali,  degli
enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli  enti  locali  e  degli
enti del Servizio Sanitario Nazionale, di importo  almeno  pari  agli
oneri contributivi accertati  e  non  ancora  versati  da  parte  del
soggetto titolare dei crediti certificati. 
  2. Con il presente decreto sono altresi' disciplinate le  modalita'
di  utilizzo  della  certificazione   rilasciata   ai   sensi   delle
disposizioni di cui al comma precedente, esibita per il rilascio  del
DURC. 
                               Art. 2 
 
 
                   Modalita' di rilascio del DURC 
 
  1. Gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del  soggetto
titolare dei crediti certificati di cui al comma 1  dell'art.  1  che
non abbia provveduto  al  versamento  dei  contributi  previdenziali,
assistenziali ed  assicurativi  nei  termini  previsti,  emettono  il
predetto documento con l'indicazione che il rilascio e'  avvenuto  ai
sensi del comma 5 dell'art. 13-bis del decreto-legge 7  maggio  2012,
n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  luglio  2012,  n.
94, precisando l'importo  del  relativo  debito  contributivo  e  gli
estremi  della  certificazione  esibita  per  il  rilascio  del  DURC
medesimo. 
                               Art. 3 
 
 
                   Modalita' di utilizzo del DURC 
 
  1. Il DURC, rilasciato con le modalita' di  cui  all'art.  2,  puo'
essere  utilizzato  per   le   finalita'   previste   dalle   vigenti
disposizioni di legge. 
  2. Nell'ipotesi di utilizzo del DURC per ottenere il  pagamento  da
parte di pubbliche amministrazioni degli stati di avanzamento  lavori
o delle prestazioni relative a servizi e  forniture,  si  applica  il
comma 2 dell'art. 4 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  5
ottobre 2010, n. 207,  che  prevede  l'intervento  sostitutivo  della
stazione   appaltante   in   caso   di   inadempienza    contributiva
dell'esecutore. 
  3. Al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi sui saldi di
finanza  pubblica,   l'intervento   sostitutivo   si   applica   alle
erogazioni, a carico di pubbliche amministrazioni, a qualsiasi titolo
spettanti al soggetto di cui al comma 1 dell'art. 1. 
                               Art. 4 
 
 
             Modalita' di utilizzo della certificazione 
 
  1. La certificazione esibita per il rilascio del DURC ai sensi  del
comma 5 dell'art. 13-bis  del  decreto-legge  7  maggio  2012,  n.52,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, puo'
essere utilizzata per la compensazione di somme iscritte a ruolo,  ai
sensi dell'art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602, secondo le modalita' previste dal  decreto
del 25 giugno 2012 e successive modificazioni, ovvero per la cessione
o anticipazione del credito presso banche o  intermediari  finanziari
secondo le modalita' di cui al comma 2. 
  2. Il credito indicato nella certificazione esibita per il rilascio
del DURC puo' validamente essere ceduto ovvero costituire oggetto  di
anticipazione solo previa estinzione del debito contributivo indicato
sul DURC ai sensi dell'art. 2, comma 1, comprovata da DURC aggiornato
da esibirsi alla banca o all'intermediario  finanziario,  ovvero,  in
caso di persistente irregolarita' contributiva, a condizione  che  il
creditore    sottoscriva,    contestualmente    alla    cessione    o
all'anticipazione, apposita delegazione di  pagamento  alla  banca  o
all'intermediario finanziario, ai sensi  dell'art.  1269  del  codice
civile, per provvedere al pagamento del predetto debito contributivo.
Qualora  l'importo  riconosciuto  dalla  banca  o  dall'intermediario
finanziario al creditore risulti inferiore al debito contributivo, la
delegazione di pagamento di cui al  presente  comma  si  applica  per
l'estinzione parziale del predetto debito contributivo. 
                               Art. 5 
 
 
                      Clausola di salvaguardia 
 
  1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo per la registrazione e pubblicato sulla Gazzetta  ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 13 marzo 2013 
 
                                                 Il Ministro          
                                        dell'economia e delle finanze 
                                                    Grilli            
              Il Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali 
                Fornero 

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 316 

 

fonte: Gazzetta Ufficiale


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