Min.Lavoro: riposi giornalieri del padre lavoratore
Le Dir. Gen. della Tutela delle Condizioni di Lavoro e per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, hanno emanato la Lettera circolare C/2009 - prot. 15/V/0019605/14.01.05.02 del 16 novembre2009, con la quale si precisa che la richiesta dell'Inps - avallata dalla circolare del 15 ottobre 2009 n. 112/2009 dello stesso Istituto Previdenziale - di produrre, nelle sole ipotesi in cui la madre sia casalinga, documenti attestanti l'effettiva impossibilità della stessa di occuparsi del figlio, non appare supportata da alcuna disposizione normativa in tal senso.
Il chiarimento nasce proprio dal fatto che la circolare n. 112/2009 ha condizionato la fruizione dei riposi giornalieri del padre lavoratore - entro il primo anno di vita del bambino - ad una serie di limiti (oggettiva impossibilità della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività, quali accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, ecc.) ed oneri (produzione di documentazione medica, attestato di partecipazione a corsi e concorsi, e simili).
Il Ministero conclude dicendo che: "neanche in via interpretativa può essere avallata tale richiesta, in quanto una simile interpretazione dell’art. 40, lettera c) del D.Lgs. n. 151/2001, può facilmente ingenerare questioni di costituzionalità, ai sensi dell’art. 3 della Cost., per evidente disparità di trattamento dei soggetti destinatari della norma (le lavoratrici non dipendenti)".
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