Min.Economia: il regolamento sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore
Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008, il Decreto n. 74 del 25 febbraio 2008, con il quale si rende noto il Regolamento concernente la Responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi (articolo 35, commi da 28 a 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) .
Il subappaltatore comunica all'appaltatore il codice fiscale dei soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati, nonché ogni eventuale variazione riguardante i medesimi soggetti. L'appaltatore, a sua volta, comunica al committente i dati sopraindicati al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito.
L'impresa subappaltatrice attesta l'avvenuto
versamento dei contributi previdenziali e assicurativi in relazione ai soggetti
impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del
servizio, mediante il rilascio all'impresa appaltatrice della seguente
documentazione:
a) prospetto analitico redatto in forma libera contenente:
1) nominativo dei lavoratori impegnati nel subappalto;
2) ammontare delle retribuzioni corrisposte a ciascun
lavoratore;
3) indicazione dell'aliquota contributiva applicata e
relativi importi contributivi versati;
b) Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti
previdenziali successivamente alla data di ultimazione dei lavori o della fase
dei lavori cui si riferisce il pagamento unitamente ad una dichiarazione secondo
cui i versamenti attestati dal DURC sono riferiti anche ai soggetti impiegati
nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio
affidati rientranti nella comunicazione di cui all'articolo 1.
L'attestazione dell'avvenuto versamento da parte dell'impresa subappaltatrice,
può essere rilasciata mediante una asseverazione dei soggetti, ovvero del
professionista responsabile dei centri di assistenza fiscale (di cui
all'articolo 3, comma 3, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322), sulla base
del modello di cui all'allegato 3 al presente decreto.
Il rilascio da parte del subappaltatore della documentazione, di cui in precedenza, esonera l'impresa appaltatrice dalla responsabilità solidale con riferimento ai soggetti impiegati nell'esecuzione dell'opera o nella prestazione della fornitura o del servizio affidati risultanti dalla comunicazione.
L'esibizione al committente nel momento del pagamento del corrispettivo della documentazione da parte dell'impresa appaltatrice, determina la non applicazione in capo al committente stesso delle sanzioni amministrative previste.
Le disposizioni si applicano ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi (di cui all'articolo 35, comma 34 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), relativamente alle prestazioni di lavoro dipendente rese decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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