INAIL: rendita agli orfani di un genitore naturale
L'INAIL, con circolare n. 24 del 13 maggio
2009, in base al disposto dell'art. 136 della Costituzione, a partire dal 2
aprile 2009, giorno successivo alla pubblicazione della pronuncia di
incostituzionalità dell'art. 85, 1° comma, numero 2), “nella parte in cui, nel
disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di
entrambi i genitori spetta il 40% della rendita, esclude che essa spetti nella
stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale”, agli orfani figli
naturali riconosciuti o riconoscibili dal genitore deceduto a seguito di evento
assicurato, deve essere riconosciuta una rendita ai superstiti nella misura del
40%.
Gli effetti della pronuncia di incostituzionalità si producono, oltre che sulle
fattispecie che si sono verificate a partire dalla predetta data, anche per
quelle sorte precedentemente, da considerarsi giuridicamente esistenti al 2
aprile 2009, e cioè alle fattispecie in corso di istruttoria e a quelle per le
quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non
prescritte o decise con sentenza passata in giudicato in cui sia stata accertata
la misura della rendita ai superstiti spettante al figlio naturale.
Pertanto, nei casi di orfani figli naturali riconosciuti o riconoscibili di
genitore deceduto per evento tutelato, titolari di rendita del venti per cento,
la misura della rendita stessa va elevata al 40%.
Tale aumento dovrà riguardare anche i ratei di rendita già erogati nei limiti
del quinquennio antecedente al rateo di rendita di aprile 2009.
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