Funzione Pubblica: le assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti
Il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la circolare n. 7/2008, fornisce alcune interpretazioni all'art. 71 del Decreto Legge n. 112/08, relativamente alle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti.
In particolare, in merito al trattamento economico dei dipendenti in malattia, la disposizione stabilisce che “nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”, con le eccezioni previste nello stesso comma (trattamenti più favorevoli eventualmente previsti per le assenze dovute ad infortuni sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day ospital o a terapie salvavita). In proposito, si considerano rientranti nel trattamento fondamentale le voci del trattamento economico tabellare iniziale e di sviluppo economico, della tredicesima mensilità, della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita, degli eventuali assegni ad personam per il personale del comparto ministeri e analoghe voci per il personale dipendente da altri comparti;
Altra interpretazione riguarda le ipotesi di
assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, o nel
caso di secondo evento di malattia nell'anno solare. In questi casi l'assenza
viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione
medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica. La norma individua le
modalità con cui i pubblici dipendenti debbono giustificare le assenze per
malattia. Essa fa riferimento alternativamente alla giustificazione delle
assenze che in generale si protraggono per un periodo superiore a dieci giorni e
- a prescindere dalla durata - alla giustificazione delle assenze che riguardano
il terzo episodio di assenza in ciascun anno solare.
Quanto all’individuazione del “periodo superiore a dieci giorni”, la fattispecie
si realizza sia nel caso di attestazione mediante un unico certificato
dell’intera assenza sia nell’ipotesi in cui in occasione dell’evento originario
sia stata indicata una prognosi successivamente protratta mediante altro/i
certificato/i, sempre che l’assenza sia continuativa (“malattia protratta”).
Si chiarisce che, in base alla norma, nella nozione di “secondo evento” rientra
anche l’ipotesi di un solo giorno di malattia successivo ad un precedente e
distinto “evento” di un solo giorno.
Nei casi sopra visti “l’assenza viene
giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica
rilasciata da struttura sanitaria pubblica.”.
La norma sicuramente esclude che nelle ipotesi descritte la certificazione a
giustificazione dell’assenza possa esse rilasciata da un medico libero
professionista non convenzionato con il Servizio sanitario nazionale. Le
amministrazioni pertanto non potranno considerare come assenze giustificate
quelle avvenute per malattia per le quali il dipendente produca un certificato
di un medico libero professionista non convenzionato.
Deve ritenersi ugualmente ammissibile la certificazione rilasciata dalle persone
fisiche che comunque fanno parte del Servizio in questione e, cioè, dai medici
convenzionati con il Servizio sanitario nazionale (art. 8 d.lgs. n. 502 del
1992), i quali in base alla convenzione stipulata con le A.S.L. e all’Accordo
collettivo nazionale vigente sono tenuti al rilascio della certificazione
(Accordo del 23 marzo 2005, art. 45). Anche in questo caso la qualità del medico
- ossia l’evidenza del rapporto con il Servizio sanitario nazionale - dovrà
risultare dalla certificazione.
La norma impone la richiesta della visita
fiscale da parte delle amministrazioni anche nel caso in cui l’assenza sia
limitata ad un solo giorno e, innovando rispetto alle attuali previsioni
negoziali, stabilisce un regime orario più ampio per la reperibilità al fine di
agevolare i controlli. La norma specifica che la richiesta per l’attivazione
della visita fiscale dovrà essere presentata “tenuto conto delle esigenze
funzionali ed organizzative”. Ciò significa che la richiesta di visita fiscale è
sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi di un solo giorno, salvo
particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale
carico di lavoro o urgenze della giornata.
La disciplina esaminata non può essere derogata dai contratti collettivi.
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