Min.Lavoro: incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa

 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 16 luglio 2011, il Decreto ministeriale 4 maggio 2011 con la ripartizione dei fondi, ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, in materia di «Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale e sostegno alla piccola impresa».  

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 4 maggio 2011
Ripartizione dei fondi, ai sensi della legge 7 agosto 1997,  n.  266,
in materia di «Incentivi al  reimpiego  di  personale  con  qualifica
dirigenziale e sostegno alla piccola impresa». (11A09662) 
 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       del mercato del lavoro 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 20 della legge 7 agosto 1997, n.  266  in  materia  di
«Incentivi al reimpiego di personale  con  qualifica  dirigenziale  e
sostegno alla piccola impresa», il quale prevede un  contributo  pari
al 50 per cento della contribuzione complessiva dovuta agli  Istituti
di Previdenza per una durata non superiore a dodici mesi, nei  limiti
dell'autorizzazione di spesa di lire 9.599 milioni annui a  decorrere
dal  1997,  alle  imprese  che  occupano  meno  di  duecentocinquanta
dipendenti ed ai  consorzi  tra  di  esse  che  assumano,  anche  con
contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione; 
  Visto, in particolare, il comma 2, art. cit., il quale prevede  che
l'erogazione del beneficio  avvenga  mediante  conguaglio  e  che  al
termine di  ciascun  anno  gli  istituti  previdenziali  chiedano  al
Ministero del lavoro e della previdenza  sociale  il  rimborso  degli
oneri sostenuti; 
  Visto, altresi', il  comma  5,  art.  cit.,  il  quale  estende  la
copertura  finanziaria   alle   attivita'   utili   a   favorire   la
ricollocazione dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia cessato; 
  Vista la circolare n. 56 del  22  aprile  1998  del  Ministero  del
lavoro e delle previdenza sociale e lo schema di Convenzione ad  essa
allegato; 
  Viste le Convenzioni stipulate ai sensi del predetto art. 20  della
legge n. 266 del 1997 tra le Agenzie  per  l'impiego,  ovvero  tra  i
soggetti individuati dal comma 3 della medesima  disposizione,  e  le
Confederazioni  sindacali  dei  dirigenti  di  azienda   maggiormente
rappresentative; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 recante «Delega la Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa» e il decreto legislativo 23  dicembre
1997, n. 469 in materia di «Conferimento alle  Regioni  e  agli  Enti
Locali di funzioni e compiti in materia  di  mercato  del  lavoro,  a
norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5  agosto
1999 «Decreti concernenti l'individuazione delle risorse  in  materia
di mercato del lavoro da trasferire alle Regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria,  Campania,  Emilia  Romagna,  Lazio,  Liguria,   Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Veneto; 
  Considerato che  nei  decreti  relativi  agli  esercizi  finanziari
precedenti le risorse sono state ripartite a livello regionale  sulla
base della tabella di distribuzione per  regione  delle  imprese  che
occupano fino a 249 dipendenti, cosi' come previsto dal Programma del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale  del  15  aprile  1998
inserito nella circolare n. 56 del 22 aprile 1998; 
  Considerata la disponibilita' dei dati relativi  alle  imprese  che
occupano fino a 249 dipendenti riferiti al censimento ISTAT 2001; 
  Visto l'art. 1, comma 4, della Legge 13 novembre 2009  n.  172,  il
quale prevede l'assunzione della denominazione «Ministero del  Lavoro
e delle  Politiche  Sociali»,  in  sostituzione  della  denominazione
«Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante  «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
di stabilita' 2011); 
  Vista la legge 13  dicembre  2010,  n.  221  recante  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il  triennio
2011-2013»; 
  Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre  2010  del  Ministero
dell'economia e delle finanze  di  «Ripartizione  in  capitoli  delle
Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione  dello
Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio  2011-2013»,  con
il quale nello stato di previsione del Ministero del lavoro  e  delle
politiche sociali, tabella 4, e' stato  disposto  sul  capitolo  3974
«Somme da erogare a titolo di contributo alle  imprese  che  occupano
meno di duecentocinquanta dipendenti ed ali loro  consorzi,  ai  fini
del  reimpiego  del  personale  con  qualifica   dirigenziale»,   uno
stanziamento in termini di competenza e di  autorizzazione  di  cassa
pari ad euro 1.034.705,00; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 9 febbraio 2011, annotato dall'Ufficio centrale di bilancio  l'11
febbraio 2011 al n.  258,  di  assegnazione  delle  risorse  umane  e
finanziarie agli uffici di livello dirigenziale generale; 
  Considerata  la  revisione   dell'ordinamento   finanziario   delle
Province autonome di Trento e  Bolzano  e  la  regolazione  dei  loro
rapporti finanziari con lo Stato ai sensi dei  commi  da  106  a  126
dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191  (Legge  finanziaria
per l'anno 2010); 
  Considerata, ai sensi dei commi 107, lett. h) e 109 del citato art.
2, la soppressione della partecipazione delle province autonome  alla
ripartizione di risorse dello stato previste  dalle  varie  leggi  di
settore in favore delle regioni; 
  Visto, in particolare, il comma 124 dell'art. 2, legge  citata,  in
virtu' del quale lo Stato delega alle Province autonome di  Trento  e
Bolzano le funzioni in materia  di  gestione  di  cassa  integrazione
guadagni, disoccupazione e mobilita', da  esercitare  sulla  base  di
conseguenti intese con il Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali per coordinare e raccordare gli interventi; 
  Visto il comma 126 del citato art.  2,  il  quale  dispone  che  le
maggiori entrate e le  minori  spese  derivanti  dall'attuazione  dei
commi da 105 a 125 affluiscono al fondo di cui al comma 250,  con  le
modalita' ivi previste; 
  Visto il comma 250, art. cit., il quale  prevede  che  le  risorse,
affluite alla contabilita' speciale istituita ai sensi  del  comma  8
dell'art. 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.  102,  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con  uno
o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,  al  fondo
di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge  10  febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33; 
  Ritenuta la necessita' di indicare  al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze le quote riferite alle Province autonome  di  Trento  e
Bolzano ai soli  fini  del  relativo  ammontare  per  le  conseguenti
variazioni di bilancio in riduzione dei suddetti stanziamenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  16
dicembre 2010, registrato alla Corte dei conti il  17  gennaio  2011,
registro n. 1,  foglio  n.  143,  di  conferimento  dell'incarico  di
direttore generale della direzione generale del  mercato  del  lavoro
del Ministero del lavoro e  delle  politiche  sociali  alla  dott.ssa
Grazia Strano; 
  Considerato che nel corso degli anni si e'  registrato  un  mancato
utilizzo di una parte delle risorse ripartite a livello regionale; 
  Visto che in alcune regioni si registra un numero di  richieste  di
ammissione alla concessione del beneficio dello sgravio  contributivo
previsto dalla citata legge n. 266/97 piu' alto di quello autorizzato
in virtu' del limite delle risorse ripartite; 
  Ritenuto opportuno ammettere alla concessione del  beneficio  anche
quelle aziende le cui richieste  di  concessione  del  beneficio  non
trovano accoglimento pur in presenza di risorse  non  utilizzate  sul
capitolo 3974; 
  Ritenuta la necessita' di destinare alle regioni che registrano  un
maggior numero di richieste le risorse in concreto non utilizzate; 
  Tenuto   conto   dell'accantonamento    previsto    da    Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  sul  capitolo  3974  pari  ad  euro
107.461,00; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Per quanto in premessa indicato la somma  di  euro  927.244,00  per
l'anno finanziario 2011  sara'  considerata  quale  limite  di  spesa
ripartita a livello regionale per  l'importo  indicato  a  fianco  di
ciascuna Regione nella tabella allegata (Allegato 1) che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 

        
      
                               Art. 2 
 
  Le risorse sono ripartite a  livello  regionale  sulla  base  della
distribuzione delle imprese che occupano fino a 249 dipendenti (Fonte
ISTAT riferita al Censimento 2001). 

        
      
                               Art. 3 
 
  Una percentuale pari al  10  per  cento  dell'importo  assegnato  a
ciascuna Regione e' da destinarsi al  finanziamento  delle  attivita'
utili a favorire la ricollocazione dei dirigenti il cui  rapporto  di
lavoro sia cessato. L'importo sara' assegnato  alle  Regioni  che  ne
facciano espressa richiesta sulla base di programmi definiti ai sensi
delle Convenzioni stipulate con gli organismi competenti a  norma  di
legge. 

        
      
                               Art. 4 
 
  Al termine dell'anno gli  Istituti  di  previdenza  chiederanno  al
Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  il  rimborso  degli
oneri sostenuti. 

        
      
                               Art. 5 
 
  Le regioni, attraverso la  Agenzie  regionali  per  il  lavoro  ove
presenti, sono tenute a comunicare al Ministero del  lavoro  e  delle
politiche  sociali  i  decreti  di  ammissione  delle  aziende   alla
concessione del beneficio di cui alla legge n. 266/97 all'atto  della
loro emissione. 

        
      
                               Art. 6 
 
  Entro il 30 settembre  2011  le  regioni  dovranno  trasmettere  al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali -  Direzione  generale
del   mercato   del   lavoro   -   Divisione   II,   una    relazione
sull'applicazione della norma nella quale saranno riportati: 
    il numero dei decreti emanati nei limiti delle risorse  assegnate
ad ogni singola regione; 
    il numero e la denominazione delle imprese ammesse ai benefici di
legge; 
    il numero dei dirigenti assunti; 
    il  totale  delle  risorse  impegnate  a  fronte  delle   risorse
attribuite con decreto alle singole regioni. 

        
      
                               Art. 7 
 
  Qualora le regioni  dovessero  ricevere  richieste  di  concessione
delle  agevolazioni  contributive  oltre  i  limiti   delle   risorse
assegnate, possono, in presenza dei requisiti di legge, completare la
relativa istruttoria ammettendo l'azienda al beneficio dello  sgravio
contributivo,  subordinando  in  ogni  caso   la   esecutivita'   del
provvedimento alla  definitiva  assegnazione  di  risorse  aggiuntive
oltre quelle ripartite con il presente decreto. 
  I  decreti  ammessi  con  riserva,  dovranno  essere  trasmessi  al
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  unitamente  alla
relazione di cui al precedente art.  6,  integrata  altresi'  con  le
seguenti informazioni: 
    il numero dei decreti emessi con riserva; 
    il numero e la denominazione delle imprese ammesse ai benefici di
legge; 
    il numero dei dirigenti assunti; 
    il totale delle risorse  aggiuntive  necessarie  a  fronte  delle
risorse attribuite con decreto alle singole regioni. 
  All'esito, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla
base dell'ordine cronologico  di  ricezione  dei  decreti  muniti  di
riserva, comunichera' alle regioni il  riconoscimento  delle  risorse
aggiuntive assegnate e la contestuale ammissione al  beneficio  delle
corrispondenti domande. 
  La spesa relativa la presente decreto gravera'  sul  capitolo  3974
«Somma da erogare a titolo di contributo alle  imprese  che  occupano
meno di 250 dipendenti ed ai loro consorzi, al fine del reimpiego del
personale con qualifica dirigenziale» - Centro di Responsabilita' 7 -
Direzione generale per le politiche  dei  servizi  per  il  lavoro  -
Missione 26 - Programma 10 - 1.9 - Servizi e sistemi informativi  per
il lavoro - Funzionamento - dello stato di previsione della spesa del
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  per  l'esercizio
finanziario 2011. 
  Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per il  visto
e la registrazione. 
    Roma, 4 maggio 2011 
 
                                        Il direttore generale: Strano 
 

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2011 
Ufficio di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi  alla
persona e dei beni culturali, registro n. 8, foglio n. 306
 
 

 



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