Parlamento: pubblicata la legge sul contrasto al lavoro nero
E’ stata pubblicata sul supplemento
ordinario n. 183/L, alla Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2006, la legge
n. 248 che ha convertito, con profonde modificazioni, il D.L. n. 223/2006.
Nel provvedimento che è stato oggetto di forti contrasti e discussioni per la
parte relativa alle c.d. “liberalizzazioni”, sono state inserite alcune norme
che riguardano da vicino l’attività delle Direzioni del Lavoro e sulle quali
questo Ufficio ha fornito le prime direttive operative (nota del 9/82006
riportata anche sul sito), valevoli soltanto per il proprio personale, in attesa
dei chiarimenti degli organi sovra ordinati.
Tra i punti principali occorre sottolineare:
a) solidarietà del committente con l’appaltatore ed il subappaltatore per quanto
dovuto da quest’ultimo al personale, per i versamenti previdenziali e l’IRPEF:
Tali disposizioni entreranno in vigore dopo l’emanazione di un decreto
interministeriale che dovrebbe uscire entro l’11 novembre 2006;
b) possibilità concessa al personale ispettivo di sospendere l’attività delle
imprese che operano nei cantieri edili, qualora il personale “in nero” raggiunga
o superi la percentuale del 20% o siano state reiteratamente violate le norme
sulla durata massima dell’orario di lavoro e sui riposi giornalieri o
settimanali. Tale disposizione è in vigore dal 12 agosto 2006;
c) comunicazione di assunzione al centro per l’impiego da parte delle imprese
edili almeno il giorno prima dell’assunzione: tale norma è in vigore dal 12
agosto 2006;
d) “badge” con foto, generalità e nome dell’impresa per tutti i lavoratori
dipendenti o autonomi che operano nei cantieri. In alternativa, le imprese con
meno di 10 dipendenti, possono optare per un registro in cantiere vidimato dalla
DPL competente per territorio. La norma sarà in vigore dal 1° ottobre 2006;
e) la c.d. “maxi – sanzione” sul lavoro nero dell’Agenzia delle Entrate è
sostituita, a partire dal 12 agosto 2006, da altra sanzione di competenza della
DPL compresa tra 1.500 e 12.000 euro, oltre a 150 euro per ogni giornata di
prestazione effettiva per ogni lavoratore. La sanzione per l’omesso versamento
dei contributi ex art. 116, comma 8, della legge n. 388/2000, non può essere
inferiore a 3.000 euro;
f) le imprese edili non in regola con il DURC o che abbiano riportato condanne
in materia di sicurezza sul lavoro nell’ultimo quinquennio, passate in
giudicato, non possono usufruire della riduzione contributiva “ex lege” n.
341/1995 (11,50%);
g) a partire dal 12 agosto 2006, è stata reintrodotta l’indennità di missione
per il personale ispettivo e per quello di vigilanza dell’INPS e dell’INAIL. Ciò
è avvenuto traverso l’aggiunta di un periodo all’art. 1, comma 213 – bis, della
legge n. 266/2005;
h) a partire dal 4 luglio 2006, gli incentivi all’esodo non godono più della
tassazione agevolata prevista dal comma 4 bis, dell’art. 19 del TUIR, a meno che
non risulti da atto certo che l’accordo è intervenuto entro quella data.
La Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, ritenendo di fare cosa utile, allega, alla presente notizia, la circolare interna per il proprio personale, con i primi chiarimenti operativi (la circolare).
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it