Governo: la nuova organizzazione dell'orario di lavoro per gli autotrasportatori
Il Consiglio dei Ministri, con Decreto Legislativo n. 234 del 19 novembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, ha stabilito, in attuazione alla Direttiva 2002/15/CE, la nuova organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti.
Il Decreto Legislativo entra in vigore il 1° gennaio 2008 per i lavoratori dipendenti, mentre per i lavoratori autonomi è spostata al 23 marzo 2009.
Durata oraria settimanale
La durata media della settimana lavorativa non può superare le
quarantotto ore. La durata massima della settimana lavorativa può
essere estesa a sessanta ore solo se su un periodo di quattro mesi la
media delle ore di lavoro non supera il limite di quarantotto ore
settimanali.
Sono fatte salve le disposizioni stabilite dai contratti
collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative in presenza di
ragioni tecniche, nonché di esigenze connesse con l'organizzazione
del lavoro che oggettivamente comportano un diverso regime
dell'orario di lavoro e che, nel rispetto dei principi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, determinano
una diversa durata massima e media dell'orario di lavoro; il periodo
temporale utilizzabile quale termine di riferimento per calcolare la
settimana lavorativa media non può in ogni caso essere esteso oltre
i sei mesi.
La durata della prestazione lavorativa per conto di più datori
di lavoro e' pari alla somma di tutte le ore di lavoro effettuate. Il
datore di lavoro deve chiedere per iscritto al lavoratore mobile il
numero di ore di lavoro prestate ad altro datore di lavoro. Il
lavoratore mobile deve fornire tali informazioni per iscritto.
Riposi intermedi
Ferma restando la tutela prevista dal regolamento (CE) n. 561/06
ovvero, in difetto, dall'accordo AETR, le persone che effettuano
operazioni mobili di autotrasporto, non possono lavorare in nessun
caso per più di sei ore consecutive senza un riposo intermedio.
L'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di
almeno trenta minuti se il totale delle ore di lavoro e' compreso fra
sei e nove ore, di almeno quarantacinque minuti se supera le nove
ore.
I riposi intermedi possono essere suddivisi in periodi non
inferiori a quindici minuti ciascuno.
Periodi di riposo
Ai fini del presente decreto, gli apprendisti sono soggetti, per
quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui
beneficiano gli altri lavoratori mobili, in applicazione del
regolamento (CE) n. 561/06 ovvero, in difetto, dell'accordo AETR.
Lavoro notturno
Qualora sia svolto lavoro notturno, l'orario di lavoro
giornaliero non deve superare le dieci ore per ciascun periodo di
ventiquattro ore.
Il lavoro notturno e' indennizzato sulla base di quanto previsto
dal contratto collettivo di lavoro sempreché il metodo di indennizzo
prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.
Sanzioni
La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 130 ad euro 780, per ogni lavoratore e per
ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della
durata massima settimanale fino al 10 per cento della durata consentita e con la
sanzione amministrativa da 260 euro a 1560 euro per ogni lavoratore e per
ciascun periodo cui si riferisce la violazione nel caso di superamento della
durata massima settimanale oltre il 10 per cento della durata consentita.
La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5 e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 103 a euro 300.
La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 6 e' punita con la sanzione amministrativa da euro 105 ad euro
630.
La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, e' punita
con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 900 per ogni lavoratore e per
ciascuna giornata.
La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 8 e' punita con la
sanzione amministrativa da euro 250 ad euro a 1500.
Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 174 e 178 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Registri
L'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato. I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo.
Ai registri, da tenersi presso la sede legale dell'impresa e vidimati dalla direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, si applicano gli obblighi di tenuta e registrazione di cui agli articoli 20, 21, 25 e 26, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Per quanto riguarda la Direzione provinciale del lavoro di Modena, i libri saranno vidimati, per motivi di funzionalità, presso l'unità operativa provvedimenti amministrativi.
Sono tenuti all'obbligo di vidimazione tutti
i datori di lavoro compresi quelli con cronotachigrafi digitali ed
indipendentemente dalla portata del mezzo.
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