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Corte Appello Milano: giudice diverso tra fase sommaria e giudizio di opposizione nel licenziamento
Con sentenza n. 1577 del 13 dicembre 2013, la Corte di Appello di Milano ha affermato che il giudice della fase sommaria e quello del giudizio in opposizione, dopo la riforma introdotta con la legge n. 92/2012, in materia di licenziamento individuale, non può essere la stessa persona, in quanto, in caso contrario, sarebbe violato il principio di imparzialità.
Il ragionamento seguito dalla Corte di Appello scaturisce dal fatto che l’oggetto delle due fasi (quella sommaria e quella di opposizione) è, sostanzialmente, lo stesso (accoglimento o rigetto della impugnativa) ed, inoltre, entrambe si concludono con una decisione di per se stessa idonea a passare in giudicato. Una valutazione diversa, secondo la Corte di Appello di Milano, porterebbe ad un vizio di costituzione del giudice con nullità della sentenza , secondo le previsioni contenute nel codice di procedura civile agli articoli 158 e 161. La Corte ritiene che tale decisione sia in linea con le sentenze della Corte Costituzionale n. 387/1999 e n. 460/2005.
Sull’argomento appena esaminato, il quadro giudiziale di riferimento risulta abbastanza variegato, nel senso che alcuni Tribunali (Bologna, Milano, Monza, Rieti) non hanno ravvisato tale incompatibilità, mentre altri (Roma, Venezia, Torino, Firenze) seguono l’indirizzo opposto.
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