Ag.Entrate: variazione del reddito imponibile per la vettura concessa ad uso promiscuo

 

L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 21 del 17 aprile 2007, comunica che l’articolo 2, comma 71, lettera a), del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito dalla legge n. 286 del 24 novembre 2006, ha modificato l’art. 51, comma 4, lettera a), del Tuir, in tema di valutazione della componente in natura del reddito imponibile di lavoro dipendente (fringe benefit), derivante dalla messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, di un veicolo impiegato dal dipendente non solo per l’attività di lavoro ma anche per fini personali (così detto uso promiscuo).
In particolare, la citata disposizione ha previsto che nella determinazione del reddito in natura del dipendente, si deve assumere il 50 per cento dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali predisposte periodicamente dall’ACI.

 

 

 

 La circolare n. 21/2007

 

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