Ag.Entrate: variazione del reddito imponibile per la vettura concessa ad uso promiscuo
L'Agenzia delle Entrate, con circolare n. 21 del 17 aprile
2007, comunica che l’articolo 2, comma 71, lettera a), del decreto-legge n. 262
del 2006, convertito dalla
legge n.
286 del 24 novembre 2006, ha modificato l’art. 51, comma 4, lettera a), del
Tuir, in tema di valutazione della componente in natura del reddito imponibile
di lavoro dipendente (fringe benefit), derivante dalla messa a disposizione, da
parte del datore di lavoro, di un veicolo impiegato dal dipendente non solo per
l’attività di lavoro ma anche per fini personali (così detto uso promiscuo).
In particolare, la citata disposizione ha previsto che nella determinazione del
reddito in natura del dipendente, si deve assumere il 50 per cento dell’importo
corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri, calcolato
sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato dalle tabelle nazionali
predisposte periodicamente dall’ACI.
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