Min. Lavoro: circolare operativa sull'apprendistato professionalizzante
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla luce delle recenti disposizioni normative - legge n. 80 del 2005, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005 (c.d. Decreto Competitività), che introduce il comma 5-bis, all'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e Sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2005 - ha ritenuto necessario fornire alcune delucidazioni operative in merito alla disciplina del contratto di apprendistato Professionalizzante.
I punti salienti sono:
1. in mancanza di una regolamentazione
regionale i datori di lavoro possono usufruire dell’apprendistato purché i CCNL
abbiano regolamentato il contratto. La formazione deve rispettare le regole dei
contratti.
2. in presenza di una regolamentazione regionale si applica il contratto
professionalizzante se il CCNL lo ha disciplinato.
3. l’età massima per assumere gli apprendisti è fissata a 29 anni e 364 giorni.
4. per quel che concerne i minorenni, non essendo stato disciplinato
l’apprendistato, inteso come diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione,
si continua con la vecchia disciplina.
5. per quel che riguarda le esperienze estive, la circolare ricorda che è
possibile utilizzare lo strumento dei tirocini estivi di orientamento qualora
gli stessi siano stati disciplinati dalle regioni, atteso che la consulta con la
sentenza n. 50/2005 ha cassato l’art. 60 del D.L.vo 276/03.
la circolare n.30/05 |
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it