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Min.Lavoro: ingresso di cittadini stranieri per la  partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi

 

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2012, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 luglio 2012 con cui è stato fissato il contingente - per l'anno 2012 - relativo all'ingresso in Italia di cittadini extracomunitari per la partecipazione a corsi di formazione professionale o a tirocini formativi.
In particolare, il decreto fissa in 5 mila unità le quote di ingresso per svolgere in Italia tirocini formativi e destina altre 5 mila quote agli stranieri che intendono fare ingresso in Italia per svolgere corsi di formazione professionali organizzati da enti di formazione accreditati, finalizzati al riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle competenze acquisite in patria. Le quote relative agli ingressi per tirocinio sono ripartite a livello regionale, come da prospetto allegato al decreto.
Tali quote saranno disponibili, fino ad esaurimento, per tutto il 2012 e, nelle more dell’adozione dell’annuale decreto, anche per i primi mesi del 2013. Non vi è, pertanto, un rigido limite temporale per la presentazione delle domande di ingresso.

 

 

 

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI


DECRETO 12 luglio 2012

Determinazione del contingente annuale 2012, relativo all'ingresso di
cittadini stranieri per  la  partecipazione  a  corsi  di  formazione
professionale e tirocini formativi. (12A09843) 
  
 
          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  "Testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero" e successive modificazioni; 
  Visto, in particolare, l'art.  27,  comma  1,  del  citato  decreto
legislativo n. 286/1998, che, tra  i  casi  particolari  di  ingresso
dall'estero, alla lettera f),  prevede  l'ingresso  di  "persone  che
autorizzate a soggiornare  per  motivi  di  formazione  professionale
svolgono periodi temporanei di addestramento presso datori di  lavoro
italiani, effettuando anche prestazioni che rientrano nell'ambito del
lavoro subordinato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, "Regolamento recante norme di attuazione del Testo  unico  delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero", come modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 18 ottobre  2004,  n.  334,  "Regolamento
recante modifiche ed integrazioni al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione"; 
  Visto, in particolare, l'art. 40, comma 9, lettera a),  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, che prevede,  in
attuazione dell'art. 27, comma 1, lettera f), del decreto legislativo
n. 286/1998 che gli stranieri possano fare ingresso in Italia per  lo
svolgimento di tirocini di formazione e di orientamento promossi  dai
soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del  decreto  del  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142, in  funzione
del completamento di un percorso di formazione professionale; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del 22 marzo 2006 recante "Normativa nazionale e regionale in materia
di  tirocini  formativi  e  di  orientamento  per  i  cittadini   non
appartenenti all'Unione Europea"; 
  Visto l'art. 44-bis, comma 5, del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n.  394/1999,  che  prevede  che  gli  ingressi  nel
territorio nazionale  degli  stranieri,  in  possesso  dei  requisiti
previsti  per  il  rilascio  del  visto  di  studio,  che   intendono
frequentare corsi di formazione professionale - organizzati  da  enti
di formazione accreditati ex art.  142,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto legislativo 112/1998 - finalizzati al riconoscimento  di  una
qualifica  o,  comunque,   alla   certificazione   delle   competenze
acquisite, ovvero che intendano svolgere i tirocini formativi di  cui
all'art. 40, comma  9),  lettera  a),  del  D.P.R.  394/1999  debbano
avvenire nell'ambito del contingente annuale; 
  Visto l'art. 44-bis, comma 6, del  citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  394/1999,  che  prevede  che  con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'Interno e degli Affari Esteri,  sentita  la  Conferenza
permanente Stato-Regioni, entro il 30  giugno  di  ogni  anno,  venga
determinato  il  contingente  annuale  degli  stranieri   ammessi   a
frequentare i corsi di cui all'art. 44-bis comma 5, ovvero a svolgere
i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera a); 
  Visto, altresi', che il medesimo art. 44-bis, comma 6,  del  D.P.R.
n. 394/1999 prevede, inoltre,che in  caso  di  mancata  pubblicazione
entro il 30 giugno di ciascun  anno  del  decreto  di  programmazione
annuale del contingente, il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, nel secondo semestre  dell'anno,  puo'  provvedere,  in  via
transitoria, con proprio decreto, nel limite  delle  quote  stabilite
per l'anno precedente; 
  Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche  Sociali
dell'11 luglio 2011, che ha autorizzato, in via transitoria, ai sensi
dell'art. 44-bis, comma 6, del D.P.R. 394/1999  come  modificato  dal
D.P.R. 334/2004, e nel limite delle quote stabilite per l'anno  2010,
a determinare il contingente per l'anno 2011,  nel  numero  di  5.000
ingressi per stranieri ammessi a frequentare i corsi di cui  all'art.
44-bis comma 5, e nel numero di 5.000 ingressi per stranieri chiamati
a svolgere i tirocini formativi di cui all'art. 40, comma 9), lettera
a), del D.P.R. 394/1999 e successive modificazioni; 
  Considerato che alla data del 30 giugno 2012  non e'  stato  ancora
pubblicato il decreto di programmazione annuale  del  contingente  di
cui all'art. 44-bis, comma 6, del D.P.R. n. 394/1999; 
  Considerate   le   richieste,   pervenute   da   alcune    Regioni,
relativamente al contingente di ingressi per  tirocini  formativi  di
cui all'art.  40,  comma  9),  lettera  a),  del  D.P.R.  394/1999  e
successive modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per l'anno 2012 il limite massimo di ingressi  in  Italia  degli
stranieri in possesso dei requisiti  previsti  per  il  rilascio  del
visto di studio e' determinato, ai sensi dell'art. 44-bis,  comma  6,
del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,  n.  394,
in: 
    a)  5000  unita'  per  la  frequenza  a   corsi   di   formazione
professionale finalizzati al riconoscimento di una qualifica  o  alla
certificazione delle competenze acquisite di durata non  superiore  a
24 mesi, ai sensi dell'art. 44-bis, comma 5, del  D.P.R.  n.  394/99,
organizzati da  enti  di  formazione  accreditati  secondo  le  norme
dell'art. 142, comma 1, lett. d), del decreto  legislativo  31  marzo
1998, n. 112; 
    b) 5.000 unita'  per  lo  svolgimento  di  tirocini  formativi  e
d'orientamento promossi dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1,  del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale  25  marzo
1998, n. 142,  in  funzione  del  completamento  di  un  percorso  di
formazione professionale. 

                                Art. 2 
 
  1. Le quote di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono  ripartite
tra le Regioni e Province Autonome come da  prospetto  allegato,  che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  Il presente  decreto  verra'  trasmesso  al  competente  organo  di
controllo secondo la normativa vigente. 
 
    Roma, 12 luglio 2012 
 
                                                 Il Ministro: Fornero 

Registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 2012 
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute  e  Min.
lavoro, registro n. 11, foglio n. 287 

        
      
                                                             Allegato 
 
  Ripartizione  alle  Regioni  e  Province   Autonome   delle   quote
d'ingresso per svolgimento di tirocini formativi e d'orientamento  da
parte di cittadini stranieri 
 
    

---------------------------------------------------------|-----------
REGIONE                                                  |   QUOTA
---------------------------------------------------------|-----------
ABRUZZO                                                  |    50
---------------------------------------------------------|-----------
BASILICATA                                               |    30
---------------------------------------------------------|-----------
CALABRIA                                                 |    50
---------------------------------------------------------|-----------
CAMPANIA                                                 |    70
---------------------------------------------------------|-----------
EMILIA ROMAGNA                                           |   800
---------------------------------------------------------|-----------
FRIULI VENEZIA-GIULIA                                    |   400
---------------------------------------------------------|-----------
LAZIO                                                    |   300
---------------------------------------------------------|-----------
LIGURIA                                                  |   300
---------------------------------------------------------|-----------
LOMBARDIA                                                |   800
---------------------------------------------------------|-----------
MARCHE                                                   |   300
---------------------------------------------------------|-----------
MOLISE                                                   |    30
---------------------------------------------------------|-----------
PIEMONTE                                                 |   400
---------------------------------------------------------|-----------
PUGLIA                                                   |    50
---------------------------------------------------------|-----------
SARDEGNA                                                 |    50
---------------------------------------------------------|-----------
SICILIA                                                  |    50
---------------------------------------------------------|-----------
TOSCANA                                                  |   400
---------------------------------------------------------|-----------
UMBRIA                                                   |    30
---------------------------------------------------------|-----------
VALLE D'AOSTA                                            |    30
---------------------------------------------------------|-----------
VENETO                                                   |   800
---------------------------------------------------------|-----------
Provincia Autonoma di BOLZANO                            |    30
---------------------------------------------------------|-----------
Provincia Autonoma di TRENTO                             |    30
---------------------------------------------------------|-----------
TOTALE                                                   |  5000
---------------------------------------------------------|-----------

  

fonte: Ministero del Lavoro


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