Conferenza Stato-Regioni: visita medica obbligatoria per alcune tipologie di lavoro
E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2007, un provvedimento della Conferenza Stato-Regioni che disciplina l'obbligatorietà della visita medica antidroga per alcune tipologie di lavoro. Il provvedimento appare propedeutico alla emanazione di un decreto concertato tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e quello della Salute, come previsto dall’art. 125 del DPR n. 309/1990 dal quale scaturirà la piena operatività dell’accordo.
Allegato I al Provvedimento
MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI
1) Attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per
l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive
modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450,
e s.m.).
2) Mansioni inerenti le attivita' di trasporto:
a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della
patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il
certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in
servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione
professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza
dell'esercizio ferroviario che esplichi attivita' di condotta, verifica
materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni,
accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura
e coordinamento e vigilanza di una o piu' attivita' di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura
ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le
imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in
concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti
assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli
con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di
carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina,
limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di
navi mercantili e passeggeri, nonche' il personale marittimo e tecnico delle
piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e
delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione,
del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di
esplosivi.
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