Conferenza Stato-Regioni: visita medica obbligatoria per alcune tipologie di lavoro

 

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2007, un provvedimento della Conferenza Stato-Regioni che disciplina l'obbligatorietà della visita medica antidroga per alcune tipologie di lavoro. Il provvedimento appare propedeutico alla emanazione di un decreto concertato tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e quello della Salute, come previsto dall’art. 125 del DPR n. 309/1990 dal quale scaturirà la piena operatività dell’accordo.

 

Allegato I al Provvedimento
 

MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITA' E LA SALUTE DEI TERZI


1) Attivita' per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
        a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
        b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
        c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1450, e s.m.).
2) Mansioni inerenti le attivita' di trasporto:
        a) conducenti di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
        b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attivita' di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o piu' attivita' di sicurezza;
        c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
        d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
        e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
        f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
        g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonche' il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi;
        h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
        i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
        l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
       m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
        n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.

 

 

 

 Il Provvedimento

 

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