INPS: applicazione delle agevolazioni contributive nel contratto di inserimento

 

L'INPS, con circolare n. 22 del 19 febbraio 2009, fornisce le indicazioni per l’applicazione delle agevolazioni contributive connesse alle assunzioni delle donne ex art. 54, c. 1, lett. e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il decreto ministeriale 13 novembre 2008 (art. 1) identifica, “per l’anno 2008 in tutte le regioni e province autonome”, le aree territoriali nelle quali è possibile assumere donne con contratti di inserimento/reinserimento.
Da ciò, come peraltro indicato dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, deriva anche l’ammissibilità dei suddetti contratti all’agevolazione contributiva, uniforme e generalizzata, del 25%.
L’art. 2 del citato D.M. individua invece i territori che presentano le caratteristiche di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002, all’interno dei quali le donne devono ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti comunitari.
Si tratta, in particolare, delle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e Sardegna.
Per i contratti di inserimento stipulati nell’anno 2008 con donne residenti nei territori sopra elencati risulta legittimo accedere agli incentivi economici di cui all'art. 59, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003, vale a dire quelli già previsti dalla disciplina in materia di contratti di formazione e lavoro, in misura superiore al 25 per cento, ove ciò sia previsto in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume.
Si conferma, altresì, che il riferimento normativo alla residenza della lavoratrice deve essere integrato con quello relativo allo svolgimento dell’attività lavorativa, nel senso che, ai fini della fruizione degli incentivi in misura superiore al 25 per cento, è necessario che le prestazioni lavorative si svolgano all’interno dei territori individuati dall’art. 2 più volte citato.
Resta fermo, inoltre - per l’accesso ai benefici in misura superiore al 25%, determinati in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume ed all’ubicazione territoriale, il rispetto delle condizioni illustrate al punto 3 della circolare n. 74 del 19 maggio 2006.
 

 

 

 La circolare n. 22/09

 

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