INPS: applicazione delle agevolazioni contributive nel contratto di inserimento
L'INPS, con circolare n. 22 del 19 febbraio 2009, fornisce le indicazioni per l’applicazione delle agevolazioni contributive connesse alle assunzioni delle donne ex art. 54, c. 1, lett. e) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Il decreto ministeriale 13 novembre 2008
(art. 1) identifica, “per l’anno 2008 in tutte le regioni e province autonome”,
le aree territoriali nelle quali è possibile assumere donne con contratti di
inserimento/reinserimento.
Da ciò, come peraltro indicato dal Ministero del lavoro della salute e delle
politiche sociali, deriva anche l’ammissibilità dei suddetti contratti
all’agevolazione contributiva, uniforme e generalizzata, del 25%.
L’art. 2 del citato D.M. individua invece i territori che presentano le
caratteristiche di cui al Regolamento (CE) n. 2204/2002, all’interno dei quali
le donne devono ritenersi soggetti svantaggiati secondo gli orientamenti
comunitari.
Si tratta, in particolare, delle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata,
Sicilia e Sardegna.
Per i contratti di inserimento stipulati nell’anno 2008 con donne residenti nei
territori sopra elencati risulta legittimo accedere agli incentivi economici di
cui all'art. 59, comma 3 del decreto legislativo n. 276 del 2003, vale a dire
quelli già previsti dalla disciplina in materia di contratti di formazione e
lavoro, in misura superiore al 25 per cento, ove ciò sia previsto in base al
settore di appartenenza del datore di lavoro che assume.
Si conferma, altresì, che il riferimento normativo alla residenza della
lavoratrice deve essere integrato con quello relativo allo svolgimento
dell’attività lavorativa, nel senso che, ai fini della fruizione degli incentivi
in misura superiore al 25 per cento, è necessario che le prestazioni lavorative
si svolgano all’interno dei territori individuati dall’art. 2 più volte citato.
Resta fermo, inoltre - per l’accesso ai benefici in misura superiore al 25%,
determinati in base al settore di appartenenza del datore di lavoro che assume
ed all’ubicazione territoriale, il rispetto delle condizioni illustrate al punto
3 della circolare n. 74 del 19 maggio 2006.
|
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
|
Direzione Provinciale del Lavoro di Modena - www.dplmodena.it