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INPS: assegno per i lavoratori socialmente utili

Con il messaggio n. 10897 del 14 aprile 2004, l’INPS, rifacendosi ad un analogo parere espressogli in data 6 aprile 2004 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha osservato che i soggetti utilizzati dalle amministrazioni pubbliche in attività socialmente utili, ai sensi dell’art. 7 del D. L.vo n. 468/1997, perché titolari di trattamenti integrativi, di mobilità o di disoccupazione speciale, possono continuare a svolgere la loro attività dopo la scadenza delle prestazioni di cui fruivano soltanto nell’ipotesi in cui gli oneri siano posti totalmente a carico dell’Ente utilizzante o della Regione. Infatti, il dicastero del Welfare esclude che gli oneri successivi alla cessazione di uno dei predetti trattamenti previdenziali possano essere posti a carico del Fondo per l’occupazione, previsto dall’art. 1, comma 7, della legge n. 236/1993.