DPL Modena: aggiornato il Decreto Legislativo 276 del 2003 in base alle modifiche della Legge sulle Semplificazioni

 

DPL Modena, in virtù della Legge n. 35/2012, di conversione del Decreto Legge n. 5/2012 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo), aggiorna il Decreto Legislativo n. 276 del 2003. In particolare, viene riscritto il  comma 2, dell'articolo 29, del decreto legislativo n. 276/2003, in materia di responsabilità solidale negli appalti.

Qui di seguito è riportato il nuovo comma 2:

 

2. In caso di appalto  di  opere  o  di  servizi,  il  committente imprenditore  o  datore  di  lavoro  e'  obbligato  in   solido   con l'appaltatore, nonche' con ciascuno  degli  eventuali  subappaltatori entro  il  limite  di  due  anni  dalla  cessazione  dell'appalto,  a corrispondere ai lavoratori i trattamenti  retributivi,  comprese  le quote  di  trattamento  di  fine  rapporto,  nonche'   i   contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione  al  periodo di esecuzione del contratto di appalto,  restando  escluso  qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo  il  responsabile dell'inadempimento. ((Ove convenuto  in  giudizio  per  il  pagamento unitamente all'appaltatore, il committente imprenditore o  datore  di lavoro  puo'  eccepire,  nella  prima  difesa,  il  beneficio   della preventiva escussione del patrimonio  dell'appaltatore  medesimo.  In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale  di  entrambi gli obbligati,  ma  l'azione  esecutiva  puo'  essere  intentata  nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro  solo  dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore. L'eccezione puo' essere sollevata anche se l'appaltatore non e'  stato  convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o  datore  di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell'appaltatore sui quali il  lavoratore   puo'   agevolmente   soddisfarsi.   Il   committente imprenditore o datore di lavoro che ha  eseguito  il  pagamento  puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali)).



Il D.L.vo 276/03 con le modifiche della L. 35/12  Iscriviti alla Newsletter gratuita

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