DPL Modena: tesserino per le imprese che operano in regime di appalto e subappalto

 

La Direzione Provinciale del Lavoro di Modena ricorda che dal primo settembre 2007 scatta l'obbligo per tutte le imprese che operano in regime di appalto o di subappalto, in qualsiasi settore, di fornire al proprio personale una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, con l'indicazione delle generalità sia del lavoratore che del datore di lavoro. Tale obbligo è previsto dall'art. 6 della Legge n. 123/2007 che, tra l'altro, fa obbligo ai lavoratori di esporre tale tessera di riconoscimento. L'obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro: essi, tuttavia, devono provvedervi per proprio conto.

L'obbligo del tesserino (art. 6 della Legge n. 123/2007) c'è per le imprese che occupano, nel cantiere, più di 9 dipendenti e per tutti i lavoratori autonomi; nelle imprese sottodimensionate non c'è l'obbligo (ma in alternativa è previsto il registro vidimato dalla DPL); tuttavia l'utilizzazione del tesserino è, da un punto di vista pratico, preferibile anche nelle piccole imprese in quanto esso va aggiornato quotidianamente e se ne deve tenere uno per ciascun luogo di lavoro. La norma (art. 6, comma 2) prevede che, ai fini del computo, si debba tener conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati ivi compresi quelli autonomi.

Non c'è alcun modello predeterminato di tesserino né, lo stesso, è soggetto a particolari timbri o vidimazioni. Ciò che è necessario è che lo stesso contenga le generalità del lavoratore, una sua foto e il nome dell'impresa da cui lo stesso dipende.

Ritenendo di fare cosa utile, questa Direzione Provinciale del Lavoro, senza che ciò possa essere ritenuto quale documento impegnativo per le parti o di natura istituzionale, suggerisce una tipologia di modello che contiene gli elementi essenziali richiesti dalla norma.

Ovviamente, nel tesserino potrebbero essere inseriti altri elementi, per altro non obbligatoriamente previsti dalla legge, come il numero di matricola o la residenza. Ultimo accorgimento è quello di plastificare i tesserini in quanto gli stessi potranno essere utilizzati in luoghi anche scoperti e quindi in balia delle intemperie.

Il tesserino di riconoscimento non è in alcun modo sostitutivo di altri documenti che obbligatoriamente debbono essere sul posto di lavoro (libro matricola, libro paga, ecc.).

Le sanzioni previste per il datore di lavoro vanno da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore interessato, mentre per il dipendente che non lo espone, pur essendone in possesso, la sanzione è compresa tra 50 e 300 euro. Non è ammessa la diffida (ex art. 13 della Legge n. 124/2004).

 

 

 

Il Tesserino  

 

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