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INAIL: adempimenti dei datori di lavoro operanti nelle zone interessate dal sisma del maggio 2012

 

L'INAIL, con nota n. 4917 del 9 agosto 2012, aggiorna la circolare n. 28 alla luce dei contenuti della legge n. 122/2012 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 74/2012.

Queste le novità più importanti:

 

a) i termini per gli adempimenti relativi ai versamenti assicurativi già sospesi fino al 30 settembre, sono prorogati al 30 novembre 2012;

b) l'INAIL sospende fino al 31 dicembre 2012 la notifica dei verbali di accertamento ispettivo e l’applicazione delle sanzioni amministrative;

c) fino al 31 dicembre restano sospese le procedure coattive di riscossione dei premi assicurativi per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano l’attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni interessati dal sisma, trova applicazione la sospensione fino al 31 dicembre 2012 dei termini perentori, processuali, sostanziali, legali e convenzionali, comportanti prescrizioni o decadenze, nonché i termini di notificazione dei processi vcerbali , di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensive e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali, dei termini di scadenza relativi ad atti aventi forza esecutiva;

d) fino al 31 dicembre 2012 non rientrano nella computabilità del reddito da lavoro dipendente i sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi ai lavoratori residenti nei Comuni indicati nell’allegato 1 al D.M. del Ministro dell’Economia del 1° giugno 2012.

 

La pagina dedicata alle decisioni sul sisma del maggio 2012 in materia di lavoro

 

La nota

Direzione Centrale Rischi

Prot. INAIL.60010.09/08/2012.0004917

Alle Strutture Centrali e Territoriali

Oggetto: Eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo. Differimento dei termini.
Legge n. 122/2012 di conversione del decreto-legge n. 74/2012.

Si fa seguito alla circolare n. 28 del 15 giugno 2012 per comunicare che la legge n. 122/20121 di conversione del decreto-legge n. 74/20122 ha modificato i termini di sospensione stabiliti originariamente dal decreto-legge.

1. Sospensione degli adempimenti e dei versamenti previdenziali

I termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei premi assicurativi previsti dall’articolo 8, comma 1, punto 1), già sospesi sino al 30 settembre 2012, sono stati sospesi sino al 30 novembre 2012.

Inoltre, l’articolo 8, comma 4, del decreto legge n. 74/2012, come modificato dalla legge di conversione, ha prorogato l’originario termine del 30 settembre 2012 entro il quale devono essere effettuati gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche da parte dei soggetti di cui alla legge n. 12/1979 sino al 30 novembre 2012. La proroga si applica anche  alle società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

2. Sospensione di altri termini

L’originario termine del 31 luglio 2012 previsto dall’art. 6, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 74/2012 è stato modificato al 31 dicembre 2012.

Di conseguenza, per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei Comuni interessati dal sisma,  si applica  la sospensione dal 20 maggio al 31 dicembre 2012 dei seguenti termini:

In base a dette nuove disposizioni, l’Istituto sospenderà fino al 31 dicembre 2012 la notifica dei verbali di accertamento ispettivo, nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative.

Il termine sospeso per la notifica delle sanzioni e per il pagamento in misura ridotta3 riprenderà a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Sono, altresì, sospese d’ufficio le attività di riscossione coattiva dei premi assicurativi svolte dagli agenti della riscossione fino al 31 dicembre 2012.

3. Riferimenti alla base imponibile contributiva

In deroga a quanto previsto in tema di base imponibile ai fini del calcolo del premio assicurativo4 la legge n.122/2012 all’articolo 8, comma 3-bis ha inoltre stabilito che “fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo  51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  e  successive  modificazioni,  i  sussidi occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori  di  lavoro  privati  a  favore  dei lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze  1º  giugno  2012,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sia da  parte  dei datori di lavoro privati operanti nei predetti  territori,  a  favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei  predetti  comuni,  in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1”.

4. Istruzioni operative

Per usufruire della sospensione degli adempimenti e dei versamenti si rimanda alle modalità indicate nella circolare, in particolare, i soggetti interessati, qualora non vi abbiano già provveduto, dovranno produrre apposita domanda alla Sede INAIL competente utilizzando i moduli allegati alla presente5.

Si fa riserva di successive comunicazioni  in ordine alle modalità di recupero dei versamenti sospesi.

   

Il Direttore Centrale Reggente
F.to Ing. Ester Rotoli

Note:


1- Legge 1° agosto 2012, n. 122, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012.

2- Allegato 1 - Articoli di interesse del decreto-legge n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012.

3- Articoli 14 e 16 della legge n. 689/1989.

4- V. circolare n. 39/2010.

5- Allegati 2 e 3.

 

 

fonte: Inail


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