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INPS: indennità di disoccupazione ordinaria ed eventuale integrazione

 

L'INPS, con messaggio n. 13002/2012, riferendosi ai lavoratori che non sono destinatari di indennità di mobilità a seguito di licenziamento, ha ribadito che gli stessi “godono” del trattamento di indennità ordinaria di disoccupazione.

L'Istituto ricorda, altresì, il contenuto dell’art. 18, comma 2, della legge n. 111/2011 che ha cancellato la previsione contenuta “in origine” dall’art. 19, comma 10 – bis, della legge n. 2/2009 ma che ha rimandato ad un DM concertato tra Lavoro ed Economia la possibilità di fruire di un trattamento aggiuntivo pari alla differenza tra l’indennità di disoccupazione spettante e l’indennità di mobilità, con risorse tratte dal Fondo per l’occupazione (art. 1, comma 7, della legge n. 236/1993), ancora non emanato.

I requisiti per il “godimento” sono:

a) indennità di disoccupazione fruita o già fruita a seguito di provvedimento di licenziamento;

b) indennità di disoccupazione ordinaria  di importo inferiore all’indennità di mobilità.

  

 

fonte: Inps


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