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Min.Lavoro: presentazione delle istanze per i lavoratori c.d. "salvaguardati"

 

La Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la circolare n. 19 del 31 luglio 2012, con le indicazioni delle fasi e delle modalità operative circa la presentazione delle istanze per l'accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati".

La circolare contiene le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro, ed il modello di istanza che dovrà essere presentato dal lavoratore che rientri in una delle quattro sotto indicate categorie:

 

lettera e), c. 1, art. 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012

lavoratore che alla data del 4 dicembre 2011 ha in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'art. 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133 - l'istituto dell'esonero si considera in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4 dicembre 2011;

 

lettera f), c. 1, art. 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012

lavoratore che alla data del 31 ottobre 2011 risulta essere in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il quale maturi, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni;

 

lettera g), comma 1, articolo 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012

lavoratore per il quale sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 , in ragione di accordo individuale sottoscritto anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14

 

lettera h), comma 1, articolo 2 del decreto interministeriale 1 giugno 2012

lavoratore per il quale sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2011 in applicazione di accordo collettivo di incentivo all'esodo stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14.

 

Le istanze potranno essere trasmesse, direttamente dai lavoratori interessati o dai soggetti abilitati (es. patronati ex lege n. 152/2001; consulenti del lavoro/dottori commercialisti ex lege n. 12/1979), alle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro all’indirizzo di posta elettronica certificata delle medesime (per esempio: DPL.Roma@mailcert.lavoro.gov.it) o all’indirizzo di posta elettronica dedicata (per esempio: DTLRm.salvaguardati@lavoro.gov.it) o, in via alternativa, inviate tramite Raccomandata A/R.

 

Circolare n. 19 del 31 luglio 2012

Decreto Interministeriale del 1° giugno 2012

Modulo Istanza (formato editabile)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera e (formato editabile)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera f (formato editabile)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera g (formato editabile)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione lettera h (formato editabile)

Elenco indirizzi mail a cui inoltrare l'istanza

 

fonte: Ministero del Lavoro


DPL Modena - www.dplmodena.it