INPDAP: contributo di perequazione sui trattamenti pensionistici
L'INPDAP, con nota operativa n. 30 del 19 settembre 2011, informa che la legge n. 148/2011 (art. 2, comma 1) ha reintrodotto, dal 1 agosto 2011 al 31 dicembre 2014, il contributo di perequazione previsto dall’art. 18, comma 22-bis, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
La trattenuta da effettuarsi sui trattamenti
pensionistici i cui importi complessivi superino i 90.000 euro lordi annui è
pari al 5% della parte eccedente i 90.000 euro lordi annui e fino a 150.000
euro e del 10% per la parte eccedente 150.000 euro; in ogni caso il
trattamento pensionistico complessivo a seguito della predetta riduzione non
può essere inferiore a 90.000 euro.
L’Istituto riattiverà il prelievo, non effettuato sulla rata di settembre in
conseguenza della temporanea abrogazione del contributo disposta dall’art.
2, commi 1 e 2 del D.L. 138/2011, a partire dalla rata di ottobre, sulla
quale sarà effettuato anche il conguaglio relativo al mese di settembre
2011, comunicando agli interessati l’avvenuta trattenuta ed il relativo
importo mediante invio di uno specifico cedolino con l’evidenziazione della
voce relativa.