Ministro dei Trasporti
DECRETO 6
ottobre 2006
Attuazione delle norme concernenti la formazione professionale dei
conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada,
con riferimento alla direttiva 94/55/CE.
IL MINISTRO DEI
TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che ha
approvato il codice della strada e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, che ha approvato il regolamento di esecuzione e di attuazione
del codice della strada e successive modificazioni;
Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839 e successive modificazioni
ed integrazioni, con la quale e' stato ratificato l'accordo europeo,
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada.
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
4 settembre 1996 ed i relativi allegati A e B di attuazione della
direttiva 94/55/CE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci
pericolose su strada;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
15 maggio 1997 di attuazione della direttiva 96/86/CE della
Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE
relativa al trasporto di merci pericolose su strada;
Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40 di attuazione
della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla
qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei
trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci
pericolose;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
3 maggio 2001 con il quale e' stata attuata la direttiva 2000/61/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva
94/55/CE ed e' stato abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 4 settembre 1996 ad eccezione degli allegati A e B;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
10 giugno 2004 di modifica al decreto ministeriale 15 maggio 1997
recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE del Consiglio
dell'Unione europea che adegua al progresso tecnico la direttiva
94/55/CE, in materia di trasporto di merci pericolose»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
12 aprile 2005 di modifica dei decreti ministeriali 15 maggio 1997 e
10 giugno 2004, recanti «Attuazione della direttiva 96/86/CE del
Consiglio dell'Unione europea, che adegua al progresso tecnico la
direttiva 94/55/CE»;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
2 agosto 2005 di recepimento della direttiva 2004/111/CE del
9 dicembre 2004 che adatta per la quinta volta al progresso tecnico
la direttiva 94/55/CE;
Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
del 12 ottobre 2005 di modifica al decreto ministeriale 10 giugno
2004, recante «Attuazione della direttiva 96/86/CE, del Consiglio
dell'Unione europea, che adegua al progresso tecnico la direttiva
94/55/CE in materia di trasporto di merci pericolose»;
Preso atto che la normativa concernente la formazione professionale
dei conducenti che trasportano merci pericolose su strada e' stata
inserita negli allegati A e B della direttiva 94/55/CE, cosi' come
modificati dalla direttiva 96/86/CE della Commissione;
Tenuto presente che i consulenti per la sicurezza dei trasporti su
strada, nominati ai sensi del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n.
40, risultano in possesso della necessaria competenza nel settore del
trasporto delle merci pericolose su strada;
Considerata l'esigenza di attuare una organica collaborazione fra
l'Amministrazione dello Stato e le associazioni di categoria e gli
operatori del settore per lo studio e la predisposizione di norme in
materia di trasporto di merci pericolose;
Ritenuto opportuna l'istituzione di una Commissione consultiva per
l'analisi e lo studio della normativa nazionale ed internazionale,
riguardante il conseguimento del certificato di formazione
professionale dei conducenti di veicoli che trasportano merci
pericolose su strada;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) allegati A e B: gli allegati A e B dell'accordo europeo
relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada,e
le relative modifiche (ADR), adottati quali allegati tecnici alla
direttiva 94/55/CE che, tramite il decreto di recepimento del
Ministro dei trasporti e della navigazione del 4 settembre 1996, sono
diventate parte integrante della normativa nazionale;
b) Certificato di formazione professionale: il certificato di cui
debbono essere in possesso i conducenti che trasportano merci
pericolose, cosi' come previsto al capitolo 8.2 dell'allegato B della
direttiva 94/55/CE, denominato di seguito CFP.
Art. 2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto concerne le disposizioni relative alla
formazione professionale dei conducenti di veicoli che trasportano
merci pericolose su strada, nonche' quelle per il conseguimento del
relativo CFP.
Art. 3.
Certificato di formazione professionale
1. I CFP sono rilasciati dai competenti uffici del Ministero dei
trasporti, S.I.I.T. - settore trasporti, secondo le disposizioni
impartite dalla Direzione generale per la motorizzazione.
2. Il modello del CFP e' conforme a quanto previsto negli allegati
A e B.
Art. 4.
Corsi di formazione per il conseguimento del CFP
1. Il conseguimento del CFP e' subordinato alla frequenza di un
corso di formazione ed al superamento del relativo esame al termine
del predetto corso, nel rispetto delle prescrizioni previste negli
allegati A e B.
2. I corsi per il conseguimento dei CFP sono svolti da organismi
legalmente costituiti, individuati quali:
a) autoscuole abilitate alla effettuazione di corsi per tutti i
tipi di patenti di guida o consorzi di autoscuole riconosciuti ai
sensi dell'art. 123, comma 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero;
b) enti di diritto pubblico operanti nel settore della formazione
professionale o organizzazioni da essi direttamente delegate a
condizione che il loro statuto preveda lo svolgimento dell'attivita'
di formazione nel campo del trasporto delle merci pericolose su
strada, ovvero;
c) istituti di formazione il cui statuto preveda lo svolgimento
dell'attivita' di formazione nel campo del trasporto di merci
pericolose su strada, a condizione che siano:
di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di
categoria rappresentanti aziende di produzione di merci pericolose,
ovvero;
di diretta emanazione o partecipazione di associazioni di
categoria rappresentanti aziende di autotrasporto di merci pericolose
su strada facenti parte della Consulta generale per l'autotrasporto
di cui al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, ovvero;
d) organizzazioni, compresi i corpi di docenti in esse operanti,
che risultino gia' accreditate per l'effettuazione dei corsi di
formazione ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed
integrazioni, fatto salvo quanto disposto all'art. 8.
3. Ogni corso di formazione, previa verifica del possesso dei
requisiti di cui al comma 2 da parte degli organismi in esso citati,
e' soggetto ad approvazione da parte del S.I.I.T. - settore
trasporti, territorialmente competente.
4. Le richieste di approvazione dei corsi di formazione devono
essere effettuate per iscritto al medesimo S.I.I.T. - settore
trasporti e devono contenere tutte le informazioni previste dagli
allegati A e B, nonche' l'indicazione del tipo di organismo, cosi'
come indicato al precedente comma 2.
5. Il direttore del S.I.I.T. - settore trasporti emana le opportune
disposizioni operative circa l'applicazione del presente decreto.
Art. 5.
Approvazione dei corsi di formazione
1. L'approvazione dei corsi di formazione deve essere effettuata
con riferimento a quanto previsto negli allegati A e B.
2. I docenti devono essere in possesso di laurea in chimica o in
ingegneria, nonche' del certificato di qualificazione professionale
quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci
pericolose in corso di validita', rilasciato ai sensi del decreto
legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, relativo alla modalita' stradale
e per le classi di materie oggetto del corso di formazione tenuto,
fatto salvo quanto disposto al comma 2 dell'art. 8.
3. Le lezioni inerenti il comportamento da adottare in condizioni
di emergenza per il primo soccorso devono essere tenute da medici.
4. Per ogni corso di formazione deve essere predisposto un apposito
registro delle lezioni, da vidimare, presso l'Ufficio motorizzazione
civile, territorialmente competente, prima dell'effettuazione del
medesimo corso. Il registro delle lezioni deve essere firmato dagli
allievi e controfirmato dal docente con l'indicazione delle lezioni
svolte o delle esercitazioni pratiche eseguite. Il programma di
formazione deve contemplare il calendario delle esercitazioni
pratiche individuali.
5. Nel caso di allievi che frequentino piu' corsi di formazione le
esercitazioni pratiche, previa approvazione, possono essere
conglobate per i vari corsi.
Art. 6.
Esami al termine del corso di formazione
1. Per ottenere l'ammissione agli esami deve essere presentata
all'Ufficio motorizzazione civile, territorialmente competente nei
riguardi della sede dello svolgimento del corso di formazione
frequentato, la domanda di esame allegando l'attestazione dei
versamenti dovuti per il conseguimento del certificato di
abilitazione professionale previsto dal comma 8 dell'art. 116 del
decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992.
2. L'esame per il rilascio del CFP deve essere sostenuto e superato
entro sei mesi dal termine del relativo corso frequentato. Trascorso
tale termine l'accesso all'esame e' subordinato alla frequentazione
di un nuovo corso di formazione.
3. Il mancato superamento dell'esame relativo al corso base, sia in
occasione del primo rilascio, che in occasione di aggiornamento,
comporta l'esclusione dagli ulteriori esami di specializzazione.
4. Qualora il richiedente non venga ritenuto idoneo, potra'
ripetere l'esame solo una seconda volta, non prima che sia trascorso
un mese dalla data dell'esame sostenuto con esito negativo. Nel caso
di un secondo esito negativo l'ammissione ad ulteriori esami e'
subordinato alla frequentazione di un nuovo corso di formazione.
5. Gli esami sono svolti in forma scritta con il sistema a quiz ed
i testi sono predisposti a cura della Direzione generale per la
motorizzazione.
Gli esami
possono essere svolti anche con
la procedura
informatica.
Art. 7.
Commissione consultiva
1. Presso la Direzione generale per la motorizzazione e' istituita
la «Commissione consultiva sulla formazione dei conducenti per il
trasporto delle merci pericolose».
2. La commissione ha la finalita' di svolgere i seguenti compiti:
a) analisi delle questioni relative alla formazione dei
conducenti dei veicoli adibiti al trasporto delle merci pericolose;
b) analisi delle innovazioni della normativa internazionale
relativa alla formazione dei conducenti dei veicoli adibiti al
trasporto delle merci pericolose;
c) formazione di indirizzi e proposte per l'elaborazione dei
questionari da utilizzare per l'effettuazione degli esami di
conducente per i veicoli che trasportano merci pericolose;
d) promozione di studi ed innovazioni sulle politiche in materia
di formazione ed esami per i conducenti dei veicoli adibiti al
trasporto delle merci pericolose.
3. La commissione e' composta da un dirigente del Ministero dei
trasporti con funzione di presidente, da un funzionario della
Direzione generale per la motorizzazione e da un funzionario del
Ministero dell'interno entrambi appartenenti all'area di
inquadramento non inferiore a C3, nonche' da sette rappresentanti
designati rispettivamente dall'APAT, dalla Confindustria, dalla
Confartigianato trasporti, dalla Federchimica, dalla ANITA, dalla
FAI, dalla FITA. La funzione di segreteria e' attribuita ad un
funzionario della Direzione generale per la motorizzazione.
4. La commissione e' nominata con decreto del Ministro dei
trasporti; e' prevista la nomina di presidente e di membri supplenti.
5. La commissione puo' ammettere a partecipare alle proprie
riunioni esperti del settore o utilizzare pareri, studi e proposte
che non comportino alcun onere per il Ministero dei trasporti.
6. La partecipazione alla commissione di cui al comma 1 del
presente articolo non comporta la corresponsione di compensi.
Art. 8.
Norme transitorie
1. Per sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto, quanto previsto al comma 2 dell'art.
5, in tema di requisiti dei docenti, e' applicato in alternativa a
quanto previsto sull'argomento dal decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione del 15 maggio 1997;
2. Dopo due anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto i docenti accreditati ai sensi del
decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del 15 maggio
1997 e successive modificazioni ed integrazioni devono dimostrare di
essere in possesso del certificato di qualificazione professionale
quale consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci
pericolose, secondo le modalita' previste al comma 2 dell'art. 5.
3. Gli organismi accreditati per l'effettuazione dei corsi per il
conseguimento del CFP, ai sensi del decreto del Ministero dei
trasporti e della navigazione del 15 maggio 1997 e successive
modificazioni ed integrazioni, possono continuare ad operare per
altri due anni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del presente decreto.
4. Le richieste ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione del 15 maggio 1997 e successive modificazioni ed
integrazioni, presentate alla data di pubblicazione del presente
decreto possono essere trattate con riferimento alla normativa
previgente.
Art. 9.
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione del
15 maggio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni e' abrogato
ad eccezione degli allegati A e B.
Roma, 6 ottobre
2006
Il Ministro:
Bianchi
Registrato alla
Corte dei conti il 23 novembre 2006
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 6, foglio n. 324
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